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Sentenze con tag: diritto di ispezione

Tribunale di Milano, 15 Settembre 2026
Diritto di controllo e ispezione del socio di s.r.l. e sua tutela in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei...

Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l'obbligo della società di consentirne l'esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l'informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell'attività ispettiva — e, all'esito di questa, l'estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.

L'obbligo della società di consentire al socio l'attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall'amministratore nell'adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.

Il diritto d'ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l'esercizio del diritto trasmoda nell'abuso; la buona fede deve permeare tanto l'esercizio dei diritti quanto l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell'attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l'interesse all'ispezione.

Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l'inadempimento della società all'obbligo di consentire l'ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all'informazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all'ordine giudiziale, salva l'adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.

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25/06/2026
Data sentenza: 15/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 44338 –  2025
Tribunale di Perugia, 15 Settembre 2026
Diritto di controllo nella S.r.l.: i confini tra legittima informazione e abuso strumentale nell’accesso ai documenti sociali
Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto...

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non comprimibile statutariamente, esteso ai libri sociali e a tutti i documenti dell’amministrazione; tuttavia, detto diritto incontra il limite generale dei canoni di buona fede e correttezza e non può essere esercitato in modo strumentale o abusivo, per fini ostruzionistici o antisociali, e neppure può trasformarsi in una richiesta indefinitamente espansiva e mutevole nel tempo, specie ove la società abbia già dato ampia ostensione documentale e il socio – per di più già amministratore nel periodo considerato – abbia avuto concreta possibilità di conoscere l’andamento della gestione e di accedere alla documentazione sociale, anche in altri procedimenti giurisdizionali. Ne consegue che, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris della pretesa di ulteriore ostensione documentale deve essere negato quando: a) la documentazione richiesta risulta, in larga parte, già messa a disposizione del socio (anche mediante precedenti consegne, produzioni in altri giudizi o deposito in atti); b) le ulteriori richieste si risolvono in mere contestazioni di “inverosimiglianza” o di asserita incompletezza non supportate da concreti indizi di condotte ostruzionistiche della società; c) viene pretesa l’esibizione di documenti inesistenti (come le relazioni dell’organo di controllo mai redatte) ovvero di documentazione che, per il periodo in cui il socio era amministratore, era o poteva essere nella sua piena disponibilità; d) il socio, pur potendo esercitare i propri poteri informativi attraverso la partecipazione alla vita sociale (assemblee, ecc.), utilizza il rimedio cautelare per reiterare, ampliare e rimodulare nel tempo le richieste di esibizione, piegando il diritto di controllo ad una funzione conflittuale e non coerente con l’interesse sociale. In tale situazione, il reiterato ricorso al giudice per ottenere nuove e più ampie ostensioni documentali, dopo che la società ha progressivamente adempiuto alle richieste di accesso, integra un abuso del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e del reclamo.

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14/06/2026
Data sentenza: 15/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Luca Marzullo
Registro : RG – 1037 –  2025
Tribunale di Trieste, 15 Settembre 2026
L’esercizio del diritto di ispezione del socio non (più) amministratore
L’art. 2476 c.c. riconosce il c.d. diritto di ispezione in capo ai soci che non partecipano all’amministrazione. La portata di...

L’art. 2476 c.c. riconosce il c.d. diritto di ispezione in capo ai soci che non partecipano all’amministrazione. La portata di tale diritto si manifesta nella possibilità per i soci di “avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Il diritto in esame va comunque esercitato, in concreto, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede - principi sui quali si impernia l’intera disciplina societaria.

La domanda cautelare di riconoscimento del diritto ispettivo, instaurata dal socio non (più) amministratore - anche relativamente ai periodi durante i quali, in precedenza, lo era stato - non appare lesiva di per sé del principio di buona fede. Il solo rilievo della pregressa partecipazione all’attività di gestione del socio ricorrente da parte della società resistente non è elemento sufficiente ai fini del rigetto della domanda cautelare, essendo onere di quest’ultima provare un serio e concreto pregiudizio alla diffusione delle informazioni richieste. E ciò è tanto più ragionevole se si considera che, ad ogni modo, l’eventuale diffusione delle notizie e/o dei documenti sociali da parte del socio costituisce comportamento fraudolento e illecito. Dal canto suo, la reticenza della società a consentire l’ispezione al socio può configurare un comportamento quantomeno indiziario della volontà di impedire l’esercizio di un’azione di responsabilità dell’organo amministrativo e tanto può bastare a giustificare l’interesse del socio alla verifica della regolarità della gestione societaria.

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14/06/2026
Data sentenza: 15/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Relatore: Monica Pacilio
Registro : RG – 1338 –  2024
Tribunale di Roma, 15 Settembre 2026
Diritto di ispezione del socio di S.r.l.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma...

Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.

Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali. Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede. Il diritto di ispezione ha natura di diritto potestativo di controllo sull’andamento della società, a sua volta strumentale all’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. In quest’ottica è fisiologico che, essendo l’ispezione finalizzata ad esperire un generalizzato controllo della legittimità dell’operato dell’organo amministrativo, la stessa non possa essere circoscritta ad uno o più specifici documenti preventivamente individuati dal socio.

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07/06/2026
Data sentenza: 15/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro : RVG – 9989 –  2024
Tribunale di Perugia, 7 Giugno 2025
S.r.l.: il diritto di ispezione del socio esige accesso diretto ai documenti sociali, rendendo la consegna parziale inidonea a estinguere il contenzioso
In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto...

In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto soggettivo pieno di informazione e consultazione della documentazione sociale, contabile, fiscale e amministrativa, da esercitarsi secondo buona fede e nel rispetto del corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Tale diritto comprende l’accesso diretto ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione nel luogo in cui essi sono custoditi, nonché la facoltà di estrarne copia a proprie spese, e si estende a tutta la documentazione ragionevolmente necessaria al controllo della gestione e nella materiale disponibilità giuridica della società. Ne consegue che non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la società abbia soltanto trasmesso parte dei documenti richiesti, senza assicurare l’effettiva consultazione diretta degli atti.

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06/06/2026
Data sentenza: 07/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Monaldi
Registro : RG – 1591 –  2025
Tribunale di Trieste, 10 Marzo 2024
Ispezione giudiziale: le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali
In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita...

In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.

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14/05/2026
Data sentenza: 10/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RVG – 1907 –  2024
Tribunale di Bari, 15 Settembre 2026
Il luogo di conservazione e deposito dei libri sociali e delle scritture contabili
Premesso l’ineliminabile margine di discrezionalità in capo alla società e all’organo gestorio di individuare il professionista quale consulente fiscale e...

Premesso l'ineliminabile margine di discrezionalità in capo alla società e all'organo gestorio di individuare il professionista quale consulente fiscale e contabile della società, così come il luogo deputato alla conservazione e deposito delle scritture sociali genericamente intese, la scelta deve comunque comunque essere compiuta nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Pertanto, la scelta di un professionista "fuori sede" e, soprattutto, del luogo deputato al deposito delle scritture lontano dalla sede sociale non possono che risultare, in concreto, di ostacolo per l'esercizio da parte del socio del diritto soggettivo di cui all'art. 2476 c.c. che incontra, come unico limite, il rispetto del principio di buona fede e correttezza nel rapporto sociale.

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15/03/2026
Data sentenza: 15/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 12706 –  2023
Tribunale di Ancona, 4 Settembre 2025
Il diritto d’ispezione del socio è limitato ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione
Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta...

Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta di informazioni di cui non abbia effettivamente bisogno, rendendo così più gravosa l’attività sociale e legittimando in tal modo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

Il socio, al pari del comunista, ha diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori e di ulteriori documenti, purché relativi all’amministrazione, da intendersi come quei documenti da cui è possibile desumere specifici fatti gestionali, non potendo quindi estendersi indiscriminatamente a documentazione indistinta. Esula dunque dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di elaborare documenti ad hoc per soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.

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08/03/2026
Data sentenza: 04/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro : RG – 4378 –  2024
Tribunale di Bologna, 15 Settembre 2026
Il diritto di controllo del socio nelle S.r.l.: contenuto e limiti di esercizio
Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto...

Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali (compresi quelli facoltativi) e ai documenti relativi alla gestione societaria (inclusi i documenti fiscali e contabili, i contratti, gli atti giudiziari e amministrativi, le fatture, gli estratti conto), anche tramite professionisti di sua fiducia, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il diritto di consultazione del socio di S.r.l. ricomprende la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati e si estende a qualsiasi documento riferibile alla società, senza che possa essere opposto alcun segreto, dovere di riservatezza o di motivazione, poiché il socio, non essendo un terzo, non è tenuto a indicare le finalità, né a identificare analiticamente la documentazione che intende consultare.

La funzione dei diritti di informazione e di ispezione viene tradizionalmente individuata in quella di permettere al socio un certo controllo sull’amministrazione sociale, e di consentirgli l’esercizio cosciente del diritto di voto e di tutti i diritti che derivano dalla sua condizione; sotto quest’ultimo profilo, l’interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se alienare, e a quali condizioni, la propria partecipazione, ovvero se esercitare, o meno, il diritto di opzione in sede di aumento del capitale.

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17/01/2026
Data sentenza: 15/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 12040 –  2024
Tribunale di Palermo, 9 Agosto 2022
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c.
I contrasti fra la società e i soci aventi ad oggetto la presunta appropriazione, da parte dei primi, di beni...

I contrasti fra la società e i soci aventi ad oggetto la presunta appropriazione, da parte dei primi, di beni della seconda, pur se pregressi e documentati, non elidono il diritto di ispezione ex art. 2476, co. 2, c.c. dei soci non amministratori, ferma restando la pretesa restitutoria e risarcitoria della società laddove le contestazioni – da far valere in altro giudizio – risultino fondate. Tali conflitti possono semmai rilevare sotto il profilo processuale ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

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13/11/2023
Data sentenza: 09/08/2022
Registro : RG – 10251 –  2022
Tribunale di Torino, 24 Maggio 2018
Evidenza
Tutela cautelare del diritto di ispezione del socio di s.r.l.
Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro...

Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione spetta al socio di s.r.l. che non sia anche amministratore.

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28/04/2022
Data sentenza: 24/05/2018
Registro : RG – 2245 –  2018
Tribunale di Genova, 16 Gennaio 2018
Il socio di s.r.l. ha diritto alla consultazione, non alla consegna dei libri sociali e dei documenti inerenti la gestione della società
Al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 comma 2 cod.civ. solamente il...

Al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 comma 2 cod.civ. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, ma non spetta il diritto di chiedere la consegna di essi. Pertanto lo strumento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato per far valere il diritto previsto dalla norma citata.

 

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07/03/2019
Data sentenza: 16/01/2018
Registro : RG – 11838 –  2016
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