I contrasti fra la società e i soci aventi ad oggetto la presunta appropriazione, da parte dei primi, di beni della seconda, pur se pregressi e documentati, non elidono il diritto di ispezione ex art. 2476, co. 2, c.c. dei soci non amministratori, ferma restando la pretesa restitutoria e risarcitoria della società laddove le contestazioni – da far valere in altro giudizio – risultino fondate. Tali conflitti possono semmai rilevare sotto il profilo processuale ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione spetta al socio di s.r.l. che non sia anche amministratore.
Al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 comma 2 cod.civ. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, ma non spetta il diritto di chiedere la consegna di essi. Pertanto lo strumento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato per far valere il diritto previsto dalla norma citata.
Ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c., i poteri di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. sui “documenti relativi all’amministrazione della società” devono avere ad oggetto tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata (altro…)
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è un diritto potestativo riconosciuto dall’art. 2476, 2° comma, c.c. in favore del socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione della società ed il cui esercizio è soggetto al solo limite dell’abuso del diritto ovvero, (altro…)
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è manifestazione di un potere di controllo individuale, disegnato in capo ai singoli soci indipendentemente dalla consistenza della loro partecipazione (altro…)
La revoca cautelare di un amministratore di srl ex art. 2476 c.c. presuppone, sotto il profilo del fumus boni iuris, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione, tali intendendosi le violazioni non solo degli obblighi gestionali in senso stretto, imposti per legge o per statuto, ma anche di quegli adempimenti preordinati al corretto funzionamento dell'organizzazione societaria, come ad esempio la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio o il riscontro alle richieste del socio di ispezionare la documentazione contabile della società.
Al custode di partecipazioni sociali spettano tutti i diritti inerenti al fascio di rapporti che legano il socio alla società e, tra di essi, il diritto di ispezione ex art. 2476, 2° comma, c.c. .
A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.
Il diritto di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. impone alla s.r.l. di consentire al socio l'esame della documentazione sociale, comprensiva di libri sociali, contabilità e ogni altra documentazione relativa all'amministrazione, esame che può essere condotto (altro…)
La doverosità o meno di adempimenti contabili a carico di una s.r.l. non può essere accertata in via cautelare, facendo il socio valere il diritto alla consultazione della documentazione contabile dell'art. 2476 c.c.
Il diritto di ispezione del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, non si estende alla documentazione relativa alle società controllate. Non è legittima, perchè abusiva, la pretesa del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, di fissare unilateralmente (altro…)