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Tribunale di Firenze, 23 Ottobre 2026, n. 2499/2025
Compromettibilità in arbitri dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per vizi del procedimento
Le controversie relative alla validità della delibera di approvazione del bilancio non sono compromettibili in arbitri quando hanno a oggetto...

Le controversie relative alla validità della delibera di approvazione del bilancio non sono compromettibili in arbitri quando hanno a oggetto la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio, perché le norme che le presidiano sono inderogabili e tutelano, oltre all’interesse dei soci, quello dei terzi. L’impugnazione della delibera fondata su vizi della procedura di approvazione del bilancio, quali la mancata messa a disposizione del bilancio presso la sede sociale nel termine di legge ovvero la violazione della regola della maggioranza o del principio di proporzionalità del voto, riguarda invece diritti disponibili, posti a presidio di interessi individuali del singolo socio, che solo è legittimato a dolersene e può anche rinunciarvi, e rientra pertanto nell’ambito di operatività della clausola compromissoria statutaria.

Poiché tanto l’arbitrato rituale quanto quello irrituale hanno natura privata, la distinzione tra le due figure si fonda sulla volontà delle parti di ottenere un lodo suscettibile di produrre gli effetti propri della sentenza, ovvero di affidare all’arbitro la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa autonomia, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale come espressione della propria volontà.

La volontà espressa nella clausola compromissoria si interpreta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con prevalenza del significato letterale ove chiaro e inequivocabile. Il principio del favor per l’arbitrato rituale soccorre soltanto in caso di ambiguità del dato letterale e resta inapplicabile quando il testo della clausola offra di per sé adeguato fondamento allo scioglimento dell’alternativa.

Prevede un arbitrato irrituale la clausola statutaria che qualifichi espressamente l’arbitrato come irrituale, dispensi l’arbitro da ogni formalità di procedura e dagli obblighi di motivazione e di deposito del lodo, gli rimetta anche il riparto delle spese e non contempli mezzi di impugnazione. Sono compatibili con l’arbitrato libero il riferimento al giudizio dell’arbitro e la previsione di una decisione secondo diritto, nel rispetto del contraddittorio ma senza le forme del codice di rito.

L’eccezione fondata su una clausola di arbitrato irrituale contesta la proponibilità della domanda e configura una questione preliminare di merito, da definire, in caso di accoglimento, con sentenza dichiarativa di improcedibilità. L’erronea qualificazione dell’eccezione come eccezione di incompetenza ne consente comunque l’esame, perché attiva il potere-dovere del giudice di riqualificarla, purché sia stata proposta tempestivamente e contenga la dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola arbitrale. La causa può essere rimessa al collegio ai sensi dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c. anche per una siffatta questione preliminare di merito, idonea a definire il giudizio.

L’art. 819-ter, comma 1, c.p.c. impone di verificare la competenza arbitrale con riguardo a ciascuna delle domande connesse. La domanda di nullità di una clausola statutaria proposta in via eventuale, al solo fine di sostenere l’invalidità della delibera impugnata e senza un interesse autonomo all’accertamento con efficacia di giudicato, introduce una questione pregiudiziale in senso soltanto logico, da decidere incidenter tantum ai sensi dell’art. 34 c.p.c., e non radica la cognizione del giudice ordinario sulla controversia devoluta agli arbitri.

La proposizione della domanda davanti al giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria costituisce esercizio di una facoltà processuale, equivalente a una tacita proposta di risoluzione della clausola per mutuo dissenso, e non integra di per sé la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; la declaratoria di improcedibilità preclude inoltre ogni valutazione del merito della controversia.

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23/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2499/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 11504 –  2024
Tribunale di Napoli, 11 Maggio 2022
Arbitrabilità delle controversie societarie. Sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata in sede arbitrale
In tema di controversie societarie, la definizione della competenza del tribunale ordinario ovvero del collegio arbitrale dipende dalla natura disponibile...

In tema di controversie societarie, la definizione della competenza del tribunale ordinario ovvero del collegio arbitrale dipende dalla natura disponibile o indisponibile del diritto oggetto di controversia. A seguito dell’ammissione da parte del legislatore dell’arbitrabilità delle controversie societarie, l’art. 806 c.p.c. perimetra le controversie arbitrabili in negativo, ponendo come limite al ricorso dell’arbitrato l’indisponibilità del diritto, salvo espresso divieto di legge per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

L’area dell’indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali, in quanto la natura sociale o collettiva dell’interesse denota soltanto che esso è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che egual conseguenza si determini anche rispetto alla volontà collettiva espressa dalla società secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell’interesse comune dei partecipanti. Sul punto, si richiama l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori che, a differenza di quella prevista dall’art. 2395 c.c., è posta a tutela di un interesse collettivo, ma la cui transigibilità e rinunziabilità sono riconosciute espressamente dall’art. 2393, co. 6, c.c. e, come tali, sono disponibili da parte dei rispettivi titolari. Affinché l’interesse sotteso alla delibera possa essere qualificato come indisponibile è necessario, quindi, che la sua protezione sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da ogni iniziativa di parte, come, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.

Il discrimen tra diritto disponibile e diritto indisponibile guarda alla protezione accordata dall’ordinamento mediante la predisposizione di una norma dispositiva o imperativa. Nel primo caso, prevale l’interesse del singolo ad affermare il suo diritto di autodeterminazione ex art 2 cost., potendo così derogare la norma dispositiva, posta a tutela di un interesse anche superindividuale, ma non indisponibile e, quindi, non prevalente. Nel secondo caso, l’interesse del singolo soccombe dinanzi all’interesse di ordine pubblico, protetto dalla norma imperativa che rende indisponibile il diritto da essa tutelato.

Per determinare l’arbitrabilità delle controversie insorte tra soci e società, occorre esaminare se gli interessi coinvolti riguardano i soci come singoli oppure si riferiscono unicamente alla società, tutelata dalla legge in quanto tale. Nella prima ipotesi, la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, in quanto il ricorrente agisce uti singulus. Nella seconda ipotesi, l’arbitrabilità è fermamente negata a causa dell’indisponibilità del diritto coinvolto. L’azione, in questo caso, è proposta dal socio uti socius, nell’interesse sociale che corrisponde non alla sommatoria, ma alla sintesi di tutti individuali connessi dal vincolo sociale identificabile nell’unicità dello scopo dal quale trae origine la compagine stessa.

La sospensione cautelare del provvedimento impugnato in sede arbitrale può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 cost. (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

In tema di sospensione dell’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea di una società consortile a responsabilità limitata trova applicazione il disposto di cui all’art. 2378, co. 3, c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter, co. 4, c.c.), che prevede, quale rimedio tipico destinato a ottenere un provvedimento cautelare, che l’istanza di sospensione di una deliberazione assembleare deve essere necessariamente proposta in corso di causa o, quanto meno, contestualmente alla proposizione della domanda di merito con la quale si chiede di dichiarare la nullità o annullare la deliberazione assunta. L’esistenza di un rimedio tipico, previsto dall’art. 2378, co. 3, c.c., esclude in radice l’esperibilità del rimedio dell’art. 700 c.p.c. Quest’ultima disposizione corrisponde ad un principio generale dell’ordinamento secondo cui, non potendo restare una situazione giuridica del tutto priva di tutela cautelare, in mancanza di una disciplina espressa del procedimento cautelare, deve ritenersi applicabile la tutela apprestata dall’art. 700 c.p.c., correttamente definita come norma di chiusura del sistema.

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07/05/2023
Data sentenza: 11/05/2022
Registro : RG – 4837 –  2022
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