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Sentenze con tag: diritto morale d'autore

Tribunale di Venezia, 30 Maggio 2026, n. 3346/2024
Foto sui social: quando viene meno il risarcimento danni
L’art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato...

L'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera.

Non sussiste violazione dei diritti economici se la concessione del diritto di “condividere” sui social la fotografia non era sottoposta a condizioni né ad esclusiva ed era a titolo gratuito.

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19/10/2025
Data sentenza: 30/05/2026
Numero: 3346/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 7109 –  2023
Tribunale di Venezia, 30 Maggio 2026
I diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica
Per le opere cinematografiche l’art. 45 l.d.a. detta una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell’opera, dei diritti di...

Per le opere cinematografiche l'art. 45 l.d.a. detta una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell'opera, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (cd. diritto primario) e dei diritti connessi (o secondari) al diritto d'autore, di cui all'art. 78 ter l.d.a. che costituiscono una categoria di diritti distinta e autonoma rispetto al diritto d'autore che vengono direttamente attribuiti al produttore dalla legge e tutelano l'attività di fissazione di un'opera su di un supporto materiale (corpus mechanicum).

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24/08/2025
Data sentenza: 30/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 16890 –  2024
Tribunale di Firenze, 16 Settembre 2024
Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio...

Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l'utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l'illecito utilizzo di opere altrui).

Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.

Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.

È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.

La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).

Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.

Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.

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24/10/2024
Data sentenza: 16/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 6807 –  2024
Tribunale di Bologna, 7 Dicembre 2022
Riproduzione online di articoli di giornale e lesione del diritto morale d’autore
La riproduzione online di articoli di giornale, precedentemente pubblicati su testate cartacee, ai quali vada riconosciuta la valenza di opere...

La riproduzione online di articoli di giornale, precedentemente pubblicati su testate cartacee, ai quali vada riconosciuta la valenza di opere giornalistiche (pertanto tutelate dalla legge sul diritto d'autore) determina la violazione del diritto morale dell'autore ove la predetta riproduzione avvenga, in violazione dell'art. 40 LDA, senza indicarne la firma.

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21/07/2023
Data sentenza: 07/12/2022
Registro : RG – 11241 –  2020
Tribunale di Bologna, 19 Maggio 2022
Contratto di prestazione d’opera intellettuale e violazione del diritto morale riconosciuto all’autore di un progetto architettonico
Al contratto di prestazione d’opera intellettuale si estende, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 64 c.p.i., secondo cui quando...

Al contratto di prestazione d’opera intellettuale si estende, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 64 c.p.i., secondo cui quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

L’art. 64 c.p.i. può trovare applicazione tanto rispetto a rapporti di lavoro subordinato quanto, in via analogica e salvo patto contrario, a rapporti di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in entrambi i casi, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascono direttamente in capo al soggetto che l’ha commissionata, restando in capo all’esecutore della stessa solo il diritto morale ad esserne riconosciuto autore. [Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna accertata la violazione del diritto morale d’autore, rigetta la domanda di risarcimento del danno per la violazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale in quanto, trattandosi di opera realizzata su commissione, spettanti al committente].

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28/05/2023
Data sentenza: 19/05/2022
Registro : RG – 18529 –  2019
Tribunale di Venezia, 6 Luglio 2021
Sfruttamento illecito dell’immagine altrui per finalità commerciali e pubblicitarie
In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all’art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre,...

In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all'art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenerne il previo consenso. Lo sfruttamento dell’immagine altrui senza il consenso del soggetto rappresentato è ammesso solo in casi tassativamente indicati dall'art. 97 L. 633 del 1941, ossia quando si accompagni ad un’esigenza pubblica di informazione, se giustificata da notorietà o dall’ufficio pubblico coperti, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici e non invece per finalità di lucro.
Al di fuori delle ipotesi scriminanti- che vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto hanno carattere derogatorio rispetto al diritto all’immagine che è diritto inviolabile della persona e protetto costituzionalmente- deve ritenersi pertanto fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quale somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione della propria immagine e del danno non patrimoniale.

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10/12/2022
Data sentenza: 06/07/2021
Registro : RG – 1004 –  2020
Tribunale di Milano, 31 Ottobre 2018
Diritto morale e disconoscimento dell’autore in caso di omessa menzione
L’essenza del diritto morale d’autore consiste nel diverso diritto a non vedere disconosciuto il proprio ruolo di autore; tale diritto...
L'essenza del diritto morale d’autore consiste nel diverso diritto a non vedere disconosciuto il proprio ruolo di autore; tale diritto negativo non necessariamente si traduce nell’obbligatoria indicazione del nome dell’autore (aspetto la cui regolamentazione è nella disponibilità delle parti); quindi, l’omessa menzione del nome dell’autore di un’opera nella sua diffusione non implica di per sé che sia messa in discussione la paternità della stessa.

(altro…)

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17/12/2019
Data sentenza: 31/10/2018
Registro : RG – 41630 –  2016
Tribunale di Milano, 17 Aprile 2019
Imitazione delle condizioni generali di un modello contrattuale e diritto d’autore
La legittimazione attiva è una condizione dell’azione, che presuppone l’identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che...

La legittimazione attiva è una condizione dell'azione, che presuppone l'identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere. (altro…)

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11/11/2019
Data sentenza: 17/04/2019
Registro : RG – 15828 –  2017
Tribunale di Torino, 30 Maggio 2026, n. 940/2019
Illecita utilizzazione commerciale dell’identità personale di un personaggio noto
Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta...

Le ipotesi previste dall'art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L’illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell’art. 10 c.c., infatti, si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trova ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell’interessato - commerciale o pubblicitario. Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell’immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941. Con specifico riguardo all'utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l’immagine di un celebre attore, si ribadisce che, in mancanza del consenso dell’interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità di quest’ultimo.
I danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell’identità personale di un personaggio noto possono essere fatti valere dagli eredi. In particolare, l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione. Nell'utilizzazione dell’immagine di persona notoria, in mancanza di consenso, si prefigura responsabilità extracontrattuale derivante dall'annacquamento dell’immagine per la perdita di valore commerciale della stessa.

[Nel caso di specie, l’annacquamento dell’immagine della sig.ra Audrey HEPBURN si evince agevolmente dalle fotografie delle magliette prodotte dalle parti attrici, dove la sig.ra Audrey HEPBURN viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca. Infine, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., agli attuali attori va riconosciuto anche il danno non patrimoniale - unitariamente inteso - subito in conseguenza del grave abuso del diritto all'immagine, dell’illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata.

La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte. Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D.lgs.. n. 28/2010.]

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25/03/2019
Data sentenza: 30/05/2026
Numero: 940/2019
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Edoardo Di Capua
Registro : RG – 12322 –  2017
Tribunale di Milano, 29 Giugno 2018
Diritto morale d’autore e studi professionali.
Ai sensi dell’art. 36 c.c. gli studi professionali associati – in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica –...

Ai sensi dell'art. 36 c.c. gli studi professionali associati - in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica - sono dotate di legittimatio ad causam se in tal senso depone (e risulta provata) la volontà degli associati, in quanto autonomi centri di imputazione di rapporti contrattuali (anche) rispetto ai crediti nascenti dalle prestazioni eseguite dai componenti dell'associazione.

Il diritto morale d'autore costituisce una posizione soggettiva legata strettamente alla persona dell'autore o del creatore intellettuale dell'opera dell'ingegno. Il diritto morale non può (altro…)

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02/01/2019
Data sentenza: 29/06/2018
Registro : RG – 68385 –  2016
Tribunale di Bologna, 6 Febbraio 2018
Uso non autorizzato di bozzetti per campagna pubblicitaria e diritto d’autore. Competenza territoriale e titolarità delle opere su commissione
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla...

La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice (altro…)

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03/09/2018
Data sentenza: 06/02/2018
Registro : RG – 4661 –  2015
Tribunale di Milano, 1 Giugno 2017
I diritti morali in un’opera composta
I diritti morali sorgono con la creazione di un’opera e sono inalienabili, imprescrittibili ed intrasmissibili mortis causa. Essi tutelano gli...

I diritti morali sorgono con la creazione di un’opera e sono inalienabili, imprescrittibili ed intrasmissibili mortis causa. Essi tutelano gli interessi ad acquisire ed a conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere, intendendo per reputazione l’insieme delle qualità che risultano dalle opere e concorrono a formare l’identità dell’artista. Tra i diritti morali riservati all’autore, vi (altro…)

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02/03/2018
Data sentenza: 01/06/2017
Registro : RG – 14344 –  2015
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