L’informativa prodotta in giudizio dall'amministratore in merito agli affari di una società ricomprendente copia del libro cespiti, i contratti di vendita dei cespiti, copia delle schede contabili, copia dei mandati di vendita, gli scambi di documenti e la corrispondenza delle trattative è tale da far venir meno qualsiasi pregiudizio per il socio ricorrente che lamentava la lesione del diritto all'informativa a lui riconosciuto dall'art. 2476, co. 2, c.c..
Nell'ambito della autonomia contrattuale delle parti, è pacifica la facoltà delle stesse di modificare, il contenuto dei propri accordi, per i quali non sia prescritta la forma scritta ad substantiam.
L’omissione di informazioni relative all'inadempimento rispetto al pagamento di alcune rate del prezzo di cessione di una res, (altro…)
In sede di sottoscrizione di aumento di capitale della banca controllante, ad opera di cliente della banca controllata, con contestuale concessione di prestito ad opera di quest'ultima, essa può comunque incorrere in violazione dei doveri informativi, nonostante il modulo di acquisto (altro…)