La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie promosse dal socio accomandante di una s.a.s. per la revoca dell’amministratore, l’esclusione dei soci, lo scioglimento della società o il recesso appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali, cioè quello della sede della società e della residenza dei convenuti.
L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., che comporta la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia del giudice, riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.
La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato dall’art. 2 D.L. 1/2012, relativamente alle cause che vertono in materia di nullità/annullabilità di contratto di cessione di azienda, a nulla rilevando il vizio che ne avrebbe causato l’invalidità [nel caso di specie, il conflitto di interessi in cui avrebbe versato il rappresentante legale della società cedente].
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali e non si estende alle società di persone, che restano soggette agli ordinari criteri di competenza per materia e territorio.
Con riferimento alla domanda di risarcimento danni patiti per inadempimento di un accordo preliminare – o di responsabilità precontrattuale per rottura di trattative tese a stipulare un successivo contratto – per la cessione di licenze di brevetti e marchi, l’individuazione del tribunale competente deve essere compiuta avendo riguardo: (i) del fatto che, siccome non afferente a questione di mera competenza territoriale derogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., ma riguardante profili di incompetenza inderogabile quale quella di materia, l’eventuale indicazione convenzionale compiuta dalle parti – ancorché su eccezione di parte convenuta aderita successivamente da parte attrice – non vincola il giudice adito ed è inidonea a determinare il venir meno della sua potestas decidendi ai sensi dell’art. 38 c.p.c.; (ii) che essendo la competenza determinata in base al petitum sostanziale – identificabile in funzione soprattutto della causa petendi –, affinché sia incardinabile nella materia della “proprietà industriale” – pertanto attribuita alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa – il thema decidenum può concernere non soltanto le controversie aventi per oggetto l’accertamento della titolarità di un diritto di proprietà industriale o della sua violazione, ma altresì le ordinarie pretese economiche che traggano titolo dall’asserita sussistenza di un diritto di proprietà industriale, quali le contestazioni afferenti alla spettanza di diritti di royalties. Ne deriva che ove l’oggetto della doglianza attorea riguardi la domanda di pagamento di meri corrispettivi contrattuali – oggetto di pattuizioni con un’impresa terza rispetto alla titolare dei diritti di proprietà industriale – , pur in tema di licenza d’uso di marchio o brevetto, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio o del brevetto, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, la controversia esula dalla competenza funzionale delle Sezione specializzata in materia di impresa.
Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda attorea, non abbia ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione svolta non involge questioni inerenti la partecipazione sociale, che rileva solo in via mediata, ma attiene alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rileva quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1 lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Deve essere pertanto esclusa la speciale competenza delle sezioni specializzate per l’impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero e occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell’ente collettivo.
Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando:
- l’opponente fideiussore non si è limitato ad eccepire la nullità per violazione della normativa antitrust in via di eccezione riconvenzionale (nel caso di eccezione riconvenzionale diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può esaminarla, senza che scatti la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese), ma ha chiesto in via principale la dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione, perché riflettente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI;
-la competenza per materia spetta alle sezioni specializzate dei Tribunali delle Imprese;
- ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 287/90 “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L’art. 3 lett. “c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e
introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. “c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)”.
Può attestare la natura sleale dell'attività concorrenziale, ove idoneamente provata, la ripetuta e costante condotta volta a creare una linea di prodotti in aperta concorrenza con altra parte, utilizzando peraltro a modello alcune referenze di proprietà della stessa per arricchire l’offerta commerciale, nonché l’acquisizione di informazioni aziendali riservate, la creazione di cataloghi, la realizzazione di brochure, l’imitazione della linea di prodotti, la negoziazione di affari con clienti e fornitori appartenenti al portafoglio della società, l’evasione delle commesse in favore dei clienti e la formulazione degli ordini presso i fornitori.
Il danno effettivamente subito per effetto di atti di concorrenza sleale non può essere parametrato al fatturato complessivo dell’impresa rivale, quanto, semmai, agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.
La mera divulgazione di notizie specificamente attinenti la perpetrazione di atti concorrenziali di natura sleale non può costituire fattispecie illecita, risultando invece espressione del diritto [dell’attrice] a evitare l’aggravamento del danno subito, portando a conoscenza i soggetti terzi dell’inesistenza di collegamenti commerciali con l’attività svolta [dalla estinta società convenuta].
L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.
La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare (altro…)