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Sentenze con tag: eccezione di incompetenza per materia

Tribunale di Bari, 23 Ottobre 2026
Società in accomandita semplice fuori dalla competenza delle sezioni imprese e adesione all’eccezione di incompetenza
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda...

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie promosse dal socio accomandante di una s.a.s. per la revoca dell’amministratore, l’esclusione dei soci, lo scioglimento della società o il recesso appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali, cioè quello della sede della società e della residenza dei convenuti.

L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., che comporta la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia del giudice, riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.

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26/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 6671 –  2025
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026
Contratto di cessione di azienda e (in)competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa
La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato...

La Sezione specializzata in materia di Impresa è incompetente per materia, ex art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003 come modificato dall’art. 2 D.L. 1/2012, relativamente alle cause che vertono in materia di nullità/annullabilità di contratto di cessione di azienda, a nulla rilevando il vizio che ne avrebbe causato l’invalidità [nel caso di specie, il conflitto di interessi in cui avrebbe versato il rappresentante legale della società cedente].

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03/07/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 11245 –  2023
Tribunale di Bari, 23 Ottobre 2026
Azione di responsabilità contro liquidatore di società di persone e competenza delle sezioni imprese
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali...

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali e non si estende alle società di persone, che restano soggette agli ordinari criteri di competenza per materia e territorio.

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19/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Paola Cesaroni
Registro : RG – 5741 –  2025
Tribunale di Firenze, 23 Ottobre 2026
Limiti di competenza della Sezione imprese per la proprietà industriale
Con riferimento alla domanda di risarcimento danni patiti per inadempimento di un accordo preliminare – o di responsabilità precontrattuale per...

Con riferimento alla domanda di risarcimento danni patiti per inadempimento di un accordo preliminare – o di responsabilità precontrattuale per rottura di trattative tese a stipulare un successivo contratto – per la cessione di licenze di brevetti e marchi, l’individuazione del tribunale competente deve essere compiuta avendo riguardo: (i) del fatto che, siccome non afferente a questione di mera competenza territoriale derogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., ma riguardante profili di incompetenza inderogabile quale quella di materia, l’eventuale indicazione convenzionale compiuta dalle parti – ancorché su eccezione di parte convenuta aderita successivamente da parte attrice – non vincola il giudice adito ed è inidonea a determinare il venir meno della sua potestas decidendi ai sensi dell’art. 38 c.p.c.; (ii) che essendo la competenza determinata in base al petitum sostanziale – identificabile in funzione soprattutto della causa petendi –, affinché sia incardinabile nella materia della “proprietà industriale” – pertanto attribuita alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa – il thema decidenum può concernere non soltanto le controversie aventi per oggetto l’accertamento della titolarità di un diritto di proprietà industriale o della sua violazione, ma altresì le ordinarie pretese economiche che traggano titolo dall’asserita sussistenza di un diritto di proprietà industriale, quali le contestazioni afferenti alla spettanza di diritti di royalties. Ne deriva che ove l’oggetto della doglianza attorea riguardi la domanda di pagamento di meri corrispettivi contrattuali – oggetto di pattuizioni con un’impresa terza rispetto alla titolare dei diritti di proprietà industriale – , pur in tema di licenza d’uso di marchio o brevetto, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio o del brevetto, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, la controversia esula dalla competenza funzionale delle Sezione specializzata in materia di impresa.

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01/03/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 5221 –  2024
Tribunale di Venezia, 23 Luglio 2024, n. 2357/2024
Perimetro di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa
Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto...

Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda attorea, non abbia ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione svolta non involge questioni inerenti la partecipazione sociale, che rileva solo in via mediata, ma attiene alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rileva quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1 lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Deve essere pertanto esclusa la speciale competenza delle sezioni specializzate per l’impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero e occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell’ente collettivo.

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19/04/2025
Data sentenza: 23/07/2024
Numero: 2357/2024
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Campagner
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 8576 –  2022
Tribunale di Torino, 7 Marzo 2024
Data sentenza: 07/03/2024
Registro : RG – 10127 –  2022
Tribunale di Torino, 1 Giugno 2021
Eccezione di incompetenza per materia in relazione a fideiussioni
Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando: – l’opponente fideiussore non si è limitato...

Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando:
- l’opponente fideiussore non si è limitato ad eccepire la nullità per violazione della normativa antitrust in via di eccezione riconvenzionale (nel caso di eccezione riconvenzionale diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può esaminarla, senza che scatti la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese), ma ha chiesto in via principale la dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione, perché riflettente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI;
-la competenza per materia spetta alle sezioni specializzate dei Tribunali delle Imprese;
- ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 287/90 “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L’art. 3 lett. “c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e
introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. “c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)”.

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18/01/2024
Data sentenza: 01/06/2021
Registro : RG – 5693 –  2020
Tribunale di Bologna, 6 Marzo 2020
Incompetenza per materia della sezione imprese
L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari,...

L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.

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08/09/2021
Data sentenza: 06/03/2020
Registro : RG – 12715 –  2018
Tribunale di Milano, 6 Giugno 2017, n. 6359/2017
Evidenza
Concorrenza sleale tra avvocati: appropriazione di know how, sviamento di clientela e storno di dipendenti
La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela...

La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare l’elemento che accomuna i due ambiti dell’attività d’impresa e dell’esercizio della libera professione, ovvero il fatto che, tanto l’impresa, quanto lo studio professionale, sono realtà economiche ove si svolgono attività preordinate all'acquisizione ed alla conservazione di una stabile clientela, dunque di una “quota di mercato”; acquisizione e conservazione su cui certamente può incidere un atto di concorrenza sleale, senza che la dimensione dei mezzi preordinati al fine economico perseguito abbia alcuna rilevanza.

Non è detto che l’avvocato che collabori con altri professionisti in uno studio professionale associato possa rivendicare come propri i clienti che egli rappresenta in forza della procura ad litem in ipotesi ricevuta, stante la necessità di indagare la complessità dei rapporti tra le parti, ben potendo essere che un cliente si rivolga a realtà̀ strutturate e complesse quali gli Studi Associati con più̀ dipartimenti (ciascuno specializzato in una determinata branca del diritto), in forza non della presenza, in quello studio, di un determinato avvocato, bensì del know how vantato dallo stesso nel suo insieme.

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03/09/2017
Data sentenza: 06/06/2017
Numero: 6359/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 66833 –  2013
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