La clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali ha efficacia reale ed è opponibile anche al terzo acquirente, ma la sua violazione non attribuisce al socio pretermesso un diritto di riscatto della partecipazione trasferita, comportando unicamente l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società. Il socio pretermesso dalla prelazione non è legittimato a ottenere il trasferimento coattivo della partecipazione mediante offerta del medesimo prezzo pattuito nella cessione intervenuta in violazione della clausola, difettando una tutela specifica di acquisizione del bene.
Il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili può essere concesso solo quando, unitamente agli ulteriori presupposti richiesti dall’ordinamento, sussista una controversia sulla proprietà o sul possesso dei beni oggetto della misura.
Il socio, al quale non sia stata previamente comunicata dal socio trasferente la cessione delle partecipazioni sociali soggette a clausola di prelazione statutaria, può chiedere il risarcimento del pregiudizio subito, ma non può pretendere in via cautelare un provvedimento di sequestro giudiziario direttamente nei confronti del terzo. Tale clausola statutaria ha infatti efficacia reale, ma essa deve essere intesa nel senso della sola inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento (e non nel senso della configurazione di un diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione) e, dunque, deve essere negato l'accoglimento della richiesta cautelare, non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o sul possesso delle azioni.
Il nucleo del meccanismo della prelazione è rappresentato non da una promessa a stipulare suscettibile di esecuzione coattiva, ma dal mero obbligo di denuntiatio, con facoltà del denunziante di non accettare la proposta dell'oblato e, in definitiva, di non procedere ad alcuna vendita.