L'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera.
Non sussiste violazione dei diritti economici se la concessione del diritto di “condividere” sui social la fotografia non era sottoposta a condizioni né ad esclusiva ed era a titolo gratuito.
La circostanza della pregressa estrazione e utilizzazione di foto in pendenza del rapporto contrattuale, non è, di per sé, idonea ad escludere l’illiceità del successivo riutilizzo, in mancanza di prova di un valido titolo di cessione dei diritti di riproduzione.
L’esaurimento del diritto non opera, di regola, con riguardo a diritti di utilizzazione diversi dal diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 LA) e persino in tale ipotesi, legislativamente prevista, è escluso che l’esaurimento si verifichi rispetto a copie legittimamente realizzate “scaricando” opere messe a disposizione del pubblico via internet (art. 17.3 LA).