La cessione di quote di società ha per oggetto immediato la partecipazione sociale e solo mediato la quota del patrimonio che essa rappresenta, sicché le carenze o i vizi sopravvenuti possono giustificare il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo solo se il promittente cedente abbia prestato specifiche garanzie. Un evento straordinario come la pandemia non rende inesigibile la stipula del definitivo, né integra l’impossibilità sopravvenuta prevista dall’art. 1463 c.c., salvo la prova specifica che per tale fatto la società versasse in una situazione tale da inibire le proiezioni future formulabili al momento dell’accordo, e non soltanto in una contingente contrazione del fatturato.
Il progetto imprenditoriale che il promissario acquirente intendeva realizzare attraverso la società non entra nella causa concreta del contratto, e non può fondarne lo scioglimento, quando non sia stato esplicitato alla controparte ma sia rimasto confinato nella sua sfera interna.
La parte non inadempiente che, dopo aver chiesto l’accertamento della legittimità del recesso con ritenzione della caparra confirmatoria, domandi la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla caparra, chiedendo di dichiararne legittima la ritenzione, non muta la domanda, che resta una domanda di accertamento dell’avvenuto recesso.
La clausola di earn-out apposta a un contratto di cessione di azienda, che suddivide il corrispettivo in una parte fissa e in una parte variabile, il cui pagamento è differito e subordinato al raggiungimento di determinate soglie di fatturato in periodi definiti, costituisce una legittima modalità di determinazione del prezzo, implicando una componente aggiuntiva collegata a un evento futuro e incerto successivo alla stipulazione; essa non è quindi nulla né non apponibile per il fatto di investire la controprestazione, né integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 c.c. quando il conseguimento dei risultati dipenda non soltanto dalle scelte imprenditoriali del cessionario, ma anche dall’andamento del mercato e da fattori esterni prevedibili e imprevedibili, e il contratto attribuisca al cedente strumenti di controllo quali il vincolo del cessionario al business plan, la nomina di un membro nel comitato tecnico-consultivo e l’accesso alle scritture contabili.
Il cessionario dell’azienda non può considerarsi parte che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione di earn-out ai sensi dell’art. 1359 c.c., avendo piuttosto interesse a massimizzare i propri ricavi. Il mancato raggiungimento delle soglie di fatturato dovuto all’interruzione dell’attività imposta dalle restrizioni pandemiche integra impossibilità sopravvenuta non imputabile ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., mentre non rilevano le condotte gestorie relative all’esercizio precedente, nel quale le soglie sono state raggiunte. Le sovvenzioni pubbliche a fondo perduto percepite per l’esercizio non realizzano virtualmente i parametri della clausola, quando le parti abbiano ancorato la maggiorazione del prezzo a soglie di fatturato dell’attività caratteristica e non al margine di contribuzione, e i ristori siano destinati a coprire costi fissi non coperti da utili.
Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, con cui i promissari acquirenti di quote sociali sono stati condannati al pagamento della caparra confirmatoria prevista dal contratto preliminare copre con l’autorità del giudicato non soltanto la pronuncia esplicita, ma anche la validità ed efficacia del titolo che ne costituisce il necessario presupposto logico-giuridico. Ne consegue che, nel successivo giudizio promosso dal promittente venditore per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, sono inammissibili le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e di annullamento per dolo del preliminare, l’eccezione di inadempimento, che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione, e la domanda risarcitoria fondata sui medesimi inadempimenti.
L’apertura della liquidazione giudiziale della società le cui quote costituiscono oggetto del contratto preliminare di cessione non determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione traslativa, poiché il trasferimento delle quote può realizzarsi fintantoché la società risulti iscritta nel registro delle imprese e dunque esistente; in ogni caso, ove l’evento sia sopravvenuto all’inutile scadenza dei termini di pagamento fissati nel contratto, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta grava sui promissari acquirenti in mora ai sensi dell’art. 1221 c.c., sicché può essere pronunciata la sentenza ex art. 2932 c.c.
Nella sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce le quote sociali contro il pagamento del saldo del prezzo non sono dovuti sul saldo gli interessi compensativi, riconosciuti nei contratti sinallagmatici a compensare il mancato godimento dei frutti della cosa consegnata prima della controprestazione, quando il bene non sia stato previamente consegnato; la mora, e con essa il diritto agli interessi, può configurarsi solo dopo la definitività della sentenza che tiene luogo del contratto. Sulle rate di prezzo per le quali era invece fissato un termine, il promittente venditore ha diritto, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., al maggior danno costituito dagli interessi corrisposti su finanziamenti che avrebbe potuto estinguere anticipatamente con le somme dovute, al netto dell’indennizzo per l’estinzione anticipata e per la parte eccedente gli interessi legali.
La valutazione dell’esecuzione del contratto in termini di correttezza e buona fede deve essere effettuata con riferimento ad entrambe le parti; se l’obbligato alla prestazione non ha reso noti alla controparte i cambiamenti che avrebbero necessariamente inciso sulla possibilità di adempiere l’obbligazione residua a proprio carico, tale comportamento è contrario ai principi di correttezza e buona fede ove direttamente incidente sulla successiva impossibilità di garantire l’adempimento divenuta vera e propria impossibilità di adempiere.
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