La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo dell’atto di concorrenza siano imprenditori e per imprenditore deve intendersi, quanto meno, un soggetto che di fatto svolga un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’art. 1 della legge 740/1912 in materia di protezione dell’emblema della Croce Rossa vieta genericamente l’uso non autorizzato dei segni di Croce Rossa e prevede una sanzione aggravata per il caso in cui i segni siano usati come marchi di fabbrica o di commercio o come insegna o come contrassegno in qualsiasi modo applicato a scopo di lucro. Se ne deve desumere che non sia vietato solo l’uso dei segni quali simboli di neutralità, ma anche ogni uso dei segni quali elementi distintivi di attività e prodotti commerciali.
Ai sensi dell'art. 86, comma 1, c.p.i. "le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità in quanto applicabili", con la conseguenza che in materia di nullità dei brevetti per modelli di utilità avrà rilevo l'art. 76, comma 1, c.p.i. ai sensi del quale il brevetto è nullo: a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi (altro…)
Poiché l’illecito concorrenza sleale, si qualifica come illecito di pericolo, che non si perfeziona necessariamente nella produzione di un pregiudizio effettivo al patrimonio del soggetto passivo ma con la sola potenzialità di un simile pregiudizio, ne consegue che la condotta attuata dal cosiddetto imprenditore ‘in fieri’ (ovvero chi stia procedendo alla predisposizione di un'organizzazione d'impresa in vista di un ingresso sul mercato, laddove l'iniziativa imprenditoriale non si trovi in una fase meramente progettuale o preparatoria, ma consista in un programma organizzativo oggettivo e verificabile), può certamente essere considerata come integrante l’illecito contestato sotto il profilo di cui all’art 2598 n. 3 c.c. in quanto condotta contraria ai principi della correttezza professionale idonea a danneggiare l’altrui azienda.
Esclusa resta, invece, la possibilità di invocare contro l'imprenditore ‘in fieri’ la fattispecie di cui all’art. 2598 n. 1 c.c., che vieta comportamenti idonei a incidere sulle scelte dei consumatori tali da indurli ad imputare determinati prodotti o una data attività ad un imprenditore diverso da quello a cui i prodotti effettivamente appartengono, che non può ravvisarsi quando, pur riscontrandosi imitazione dei prodotti, la possibilità di confusione in ordine alla loro provenienza resti in concreto esclusa per il fatto che prodotti di particolare valenza tecnica sarebbero stati destinati a consumatori particolarmente attenti ed avveduti, cui non sarebbero sfuggiti elementi anche minimi di differenziazione, tanto più in presenza di segni distintivi diversi.
La disciplina della concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 e ss. c.c. si riferisce a soggetti imprenditori e deve, pertanto, escludersi la configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale in caso di attività svolta da un professionista.
Perché si possa configurare un’ipotesi di concorrenza sleale è indispensabile requisito la qualifica di “imprenditore” in tutti i soggetti interessati dall’esame. La semplice produzione di proprie opere (musicali, nella fattispecie) non e’ sufficiente a riconoscere nel soggetto produttore tale requisito. Cio’ in quanto (altro…)
Il c.d. storno di dipendenti rappresenta, in sé, una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale (altro…)
Per un associazione dilettantistica può affermarsi sia il rapporto di concorrenza, sia la qualifica imprenditoriale in capo alla stessa, potendo rivestire (altro…)