La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore con la quale questi attesta di aver ricevuto il pagamento in essa indicata dal debitore e non ha efficacia negoziale poiché si concreta nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza. Tuttavia, tale dichiarazione non determina il costituirsi di una situazione definitiva.
La quietanza liberatoria, indirizzata al solvens, fa piena prova dell’avvenuto pagamento sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, a meno che non dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza sia avvenuto per errore di fatto o violenza. Ove la parte quietanzante assolva al suddetto onere probatorio circa l'essere incorsa in errore al momento del rilascio della quietanza nell’atto notarile di cessione di quote, l'autorità giudiziaria deve dichiarare la revoca della medesima dichiarazione contenuta nell'atto pubblico.
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.
Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.
Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.
Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.
Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.
Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi hanno intenzionalmente agito a danno della società.
Mediante la figura negoziale di cui all'art. 1381 c.c. il promittente-debitore si obbliga a che un terzo tenga un comportamento determinato, mentre il terzo rimane estraneo al rapporto obbligatorio e non è vincolato dalla promessa, del tutto irrilevante nei suoi confronti, in quanto res inter alios acta, in ciò trovando applicazione il principio della relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell'obbligazione di "dare" – allorché il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato.
In virtù della clausola penale il creditore è dispensato non solo dall’onere di provare l’entità del danno subito, ma anche dalla prova di aver subito effettivamente un danno.
Al contraente che rivendichi la penale spetta l'onere della prova, oltre che dell'esistenza della relativa clausola, solo dell'effettivo inadempimento della controparte; non vi è invece alcun onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno, né quanto all'imputabilità dell'inadempimento alla controparte, atteso che è il contraente inadempiente a dovere dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
In tema di contratto di associazione in partecipazione, la mancata tenuta della contabilità prevista contrattualmente per consentire il controllo degli introiti può integrare grave inadempimento dell’associante, anche quando, in ragione della natura o delle dimensioni dell’impresa, non sussista un obbligo legale di tenuta delle scritture contabili; tuttavia, il mancato rendiconto da parte dell’associante non comporta automaticamente la risoluzione del contratto, dovendosi valutare, ai sensi dell’art. 1455 c.c., la gravità dell’inadempimento in relazione all’interesse dell’associato.
In tema di responsabilità dell'amministratore di S.r.l. verso i terzi ex art. 2476, 6° comma, c.c., la condotta illecita dell'organo gestorio che abbia inciso sul patrimonio sociale integra fonte di responsabilità solo ove l'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi derivi direttamente e causalmente da tale condotta. Detta responsabilità, inquadrandosi nello schema dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., richiede la specifica allegazione e prova, da parte del terzo danneggiato, tanto del fatto di mala gestio quanto del nesso eziologico immediato tra questo e la mancata esecuzione della prestazione sociale.
Il concorso della banca nella responsabilità dell'amministratore verso il terzo, ex art. 38 TUB, non può essere affermato sulla base di generici richiami a figure "di scuola" quali la concessione abusiva di credito o il ricorso abusivo al credito, ma richiede specifica allegazione e prova di condotte dell'istituto di credito che, in concreto, abbiano agevolato o rafforzato la mala gestio, ponendosi in rapporto causale diretto con il danno lamentato dal terzo.
La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.
Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:
In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).
L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, il Giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Nel caso di risoluzione per inadempienze reciproche, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, controparte invochi l’eccezione di inadempimento (o in caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto), il Giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere a una valutazione comparativa e unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati e apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti
inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.
L’art. 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali, trova applicazione solo ai diritti che derivano da rapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale. Dal suo perimetro di applicazione va, quindi, escluso il diritto che non deriva da un rapporto sorto tra i soci in dipendenza diretta del contratto di società, e che non attiene nemmeno ai rapporti interni dell'organizzazione sociale, ma che discende dal negozio di trasferimento delle partecipazioni sociali, estraneo ai “rapporti sociali” di cui all’art. 2949 cc. L’estraneità del trasferimento di partecipazioni societarie al rapporto sociale è confermata dal disposto dell’art. 3, comma 2, let. b) d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27 del 2012. Invero, se la cessione di partecipazioni attenesse al rapporto sociale il legislatore – che all’art. 3, comma 2, let. a) d.l. cit. ha attribuito alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa le cause ed i procedimenti “relativi al rapporto societario” – non avrebbe ritenuto necessaria, per attribuire alla competenza delle stesse Sezioni la cognizione delle controversie in materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la previsione
espressa di cui all’art. 3, comma 2, let. b) cit. In tale caso, pertanto, trova applicazione l’ordinaria prescrizione decennale, con conseguente rigetto dell’eccezione de qua.
E' ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si traduce in una controversia sul loro possesso in quanto, ancorché incorporanti un diritto di credito, sono beni mobili (e come tali sono trattate dal codice civile) e come tali non possono essere in via generale escluse dal novero dei beni idonei a divenire oggetto di sequestro giudiziario. La controversia sul credito, data l’incorporazione nel titolo cambiario, si trasforma in controversia sul possesso del titolo di credito che ne legittima il sequestro ex art 670 cpc.
Sussiste il presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario di cambiali poiché il vincolo sulle stesse che incorporano il credito è l’unico strumento per rendere effettiva la facoltà di eccezione ex art 1460 c.c.; la rapida circolazione delle cambiali integra l’opportunità della loro custodia a mani di un terzo custode.
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (come la domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell’inadempimento del compratore all’obbligo di versare il residuo prezzo).
Una volta che un soggetto si obblighi a pagare una determinata somma in favore di altro soggetto in forza di contratto, il debitore, al fine di paralizzare anche in via preventiva la propria obbligazione di pagamento, non può limitarsi a richiedere un mero accertamento negativo ma deve necessariamente allegare e dimostrare la sussistenza degli specifici strumenti offerti dall’ordinamento giuridico per impedire al creditore di richiedere il pagamento (come ad esempio l’eccezione 1460 c.c., l’eccezione di annullamento, nullità ecc.). Ciò posto, nell'ambito di un contratto di cessione di quote sociali, il sopravvenuto fallimento (rectius: liquidazione giudiziale) della società target non è un fatto di per sé idoneo a giustificare un legittimo rifiuto di pagamento del prezzo, salvo che vengano dimostrati ulteriori fatti imputabili al venditore che comportino un vizio o un inadempimento da parte sua.
Con riferimento al riparto dell’onere della prova, qualora il creditore agisca in giudizio nei confronti del debitore, sia per l’adempimento del contratto che per la risoluzione ed il risarcimento del danno, il creditore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento [nel caso di specie, un sindaco agiva in giudizio nei confronti della società per ottenere il pagamento delle competenze maturate ed il titolo consisteva nella nomina assembleare con determinazione del compenso].