L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 - come sostituito dalla L. n. 27/12 - esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell’alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c.. L’inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell’enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.
Non è ipotizzabile un conflitto di interessi tale da necessitare la nomina di un curatore speciale nel caso in cui l'amministratore non sia, in concreto, portatore di un interesse a contraddire contrario a quello della società. Il curatore speciale, infatti, non deve essere inteso quale arbitro imparziale degli interessi sociali ma soggetto che deve sostituire l’amministratore (altro…)
Poiché l'area della non compromettibilità in arbitri è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto (intesa quale irrilevanza della volontà del titolare del diritto quanto alla configurazione della stessa posizione soggettiva), nozione che non può essere sovrapposta a quella dell'inderogabilità di una data disciplina (che riguarda i limiti posti dall'ordinamento all'autonomia privata nel regolare un dato rapporto), sono da ritenersi arbitrabili ai sensi dell'art. 36 d.lg. 5-2003 (altro…)