La legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell’azione, non va confusa con la titolarità passiva del rapporto controverso: è sufficiente che la parte affermi la coincidenza del soggetto nei cui confronti l’azione è proposta con il titolare passivo del rapporto, rilevando la sola prospettazione e non la fondatezza dell’azione. Il gestore del negozio virtuale nel quale i beni sono commercializzati con i propri segni distintivi è legittimato passivo rispetto alla domanda di inibitoria, tanto più quando le condizioni generali della piattaforma lo indichino come destinatario delle segnalazioni di contenuti illeciti.
L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 c.p.i., e comunque nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo, quale il gestore di un marketplace che svolga il ruolo di hosting provider passivo.
La protezione conferita dal disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, sicché le minime differenze e i dettagli marginali non escludono la contraffazione quando siano riprese forme, proporzioni e posizionamento delle caratteristiche individualizzanti; la prova dell’interferenza può essere data mediante il campione acquistato sulla piattaforma e, in sede di reclamo, con nuovi documenti. Il periculum in mora sussiste quando, nonostante la diffida, il gestore della piattaforma abbia continuato a commercializzare i beni in contraffazione.
Stante l’ammissibilità dell’estensione del provvedimento inibitorio c.d. puro a soggetti esenti dall’elemento soggettivo della colpa e del dolo, requisito prescritto per la sola tutela risarcitoria, i mère conduit, in qualità di intermediari ai sensi dell’art. 156 l.d.a., possono essere destinatari del provvedimento inibitorio, senza che vi sia contraddizione tra l’irresponsabilità degli stessi e l’essere soggetti passivi del provvedimento interdittivo.
Non sussiste alcun litisconsorzio necessario passivo tra i soggetti che sono ritenuti a vario titolo co-autori della condotta lesiva, pertanto, pur in assenza della citazione dell’autore principale dell’illecito, il soggetto leso può ottenere una pronuncia contro tutti i soggetti le cui condotte, con diversi contributi, si sono inserite nella condotta lesiva, pur se ogni frazione, in sé considerata, non è idonea a integrare una violazione del diritto d’autore.
Per la concessione di un’inibitoria nei confronti di un Internet Service Provider non è necessario un rapporto contrattuale tra lo stesso, destinatario del provvedimento, e l’autore della violazione, né che vi sia la prova, da parte dei titolari del diritto d’autore, che alcuni abbonati del fornitore consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’accordo del titolare dei diritti.
A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias - vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa altrui - è ammissibile una ordinanza di inibitoria che obblighi gli internet service provider (ISP), quali prestatori di servizi di mero trasporto dati (mere conduit), a bloccare l’accesso ai contenuti già accertati come illeciti, a prescindere dal nome a dominio utilizzato per diffondere detti contenuti. Un diverso comando (altro…)
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare. Negli stessi termini (altro…)
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c..
Il gestore della piattaforma sarà sottratto dai benefici di irresponsabilità nel caso in cui la sua attività si configuri in un’assistenza consistente nell’ottimizzazione dei contenuti digitali ed abbia contribuito all’editing del materiale lesivo degli interessi tutelati all’interno della rete internet.
Non potrà essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma tutte le volte in cui questo venga messo a conoscenza dell’illiceità dei dati trasmessi, dovendo quest’ultimo rispondere nel caso in cui non si sia prontamente attivato per la rimozione o disattivazione dei contenuti ma abbia proseguito nella fornitura degli strumenti per la continuazione della condotta illecita. La conoscenza effettiva, in qualsiasi modo acquisita, anche autonomamente, farà sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del provider. La conoscenza effettiva dell’illecito non necessita dell’indicazione specifica di ogni URL per la localizzazione delle opere abusivamente pubblicate in quanto lo stato della tecnica attuale consente al provider di identificare i contenuti illeciti sulla base del titolo delle opere audiovisive.
Il danno subito dal titolare dei diritti autorali andrà determinato sulla base del criterio di stima del prezzo del consenso.
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell'ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.
Il gestore della piattaforma (altro…)
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. (altro…)
Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della società dell’informazione che anziché limitarsi alla fornitura di servizi di hosting passivo consente una facile e svariata scelta con una semplice consultazione di migliaia di filmati non causalmente immessi dagli utenti ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie. Un sistema così avanzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting e rappresenta invece un sofisticato content-provider, una sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete.
L’effettiva conoscenza della natura illecita dei dati memorizzati e trasmessi, farà sorgere in capo all’ISP una responsabilità civile e risarcitoria. Con “effettiva conoscenza” si intende la conoscenza in qualunque modo, anche autonomamente, acquisita pure in assenza di un intervento delle autorità competenti o di una specifica diffida proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti illecitamente diffusi.
Il danno da abusiva riproduzione di estratti di opere televisive va quantificato secondo il criterio di stima del c.d. “prezzo del consenso”, da intendersi come il prezzo che il titolare dei diritti lesi avrebbe richiesto nel caso specifico per l’uso delle proprie opere.
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le qualihanno lo scopo di porre fine a violazioni in atto e di impedire che proseguano e si reiterino nel tempo a venire.
Le misure inibitorie e ingiunzionali possono essere emesse anche nei confronti del prestatore intermediario, devono essere effettive per impedire non solo la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche le violazioni future, mediante la reiterazione di quelle verificatesi, eludendo la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici. L’effettività della misura inibitoria comporta l’ammissibilità di tale misura, quand’anche vieti in modo totalmente generale l’accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privativa con la libertà di informazione.
Inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta inibita e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico: diversamente, l’effettività di provvedimenti che indichino a priori le modalità tecniche di attuazione dell’ordine inibitorio sarebbe agevolmente eludibile attraverso escamotage telematici di vario genere.
È inammissibile la richiesta cautelare di estendere l’ordine rivolto ai prestatori di servizi di accesso a internet ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. 70/2003 a tutti gli alias del sito illecito, cioè a qualsiasi sito con la stessa radice indipendentemente dal suffisso di registrazione [da individuare e segnalare a cura del ricorrente]. Difetta anzitutto l’interesse ad agire, perché tali siti non sono ancora registrati, se ne ignora il possibile contenuto e manca quindi l’attualità della lesione. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di autosufficienza, perché demanderebbe a un soggetto privato la verifica dei contenuti delle nuove pagine web ai fini della loro inclusione nel perimetro dell’accertamento di illiceità compiuto dal giudice, mentre l’ordinamento non consente di attribuire a una parte privata la qualifica di organo delegato in via permanente dal giudice al riempimento del contenuto precettivo del proprio provvedimento.
Le contestazioni dei prestatori sui contenuti dei nuovi siti segnalati dal ricorrente non potrebbero essere risolte con l’incidente di esecuzione ex art. 669 duodecies c.p.c., perché investirebbero l’esistenza, la consistenza e l’attualità della violazione e la persuasività delle prove offerte, traducendosi in una rinnovazione non consentita dell’accertamento giudiziale sull’illiceità della condotta. La natura sfuggente e mutevole dell’illecito [realizzato spostando continuamente il servizio su nomi a dominio diversi per il solo suffisso] non consente di accordare agli aventi diritto una tutela «in bianco», basata su un accertamento differito e delegato allo stesso richiedente.
Un ordine esteso a siti ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati rischia di introdurre in via surrettizia un obbligo di vigilanza sul contenuto delle informazioni rese accessibili dai prestatori, estraneo alla disciplina vigente, fondata sul principio di irresponsabilità del fornitore di servizi di mere conduit sancito dall’art. 17 d.lgs. 70/2003 e dall’art. 15 della direttiva 2000/31/CE. Tale obiezione è potenzialmente superabile quando il ricorrente si assuma per intero l’onere della segnalazione e la responsabilità per le indicazioni date, senza imporre ai prestatori alcun dovere di sorveglianza o di ricerca di contenuti illeciti.
Va negato l’oscuramento di indirizzi IP che ospitano anche siti di terzi estranei al giudizio, dai contenuti verosimilmente leciti, perché occorre un adeguato bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale e altri diritti fondamentali, quali la libertà d’impresa, il diritto all’informazione e la libera manifestazione del pensiero. Il fornitore di accesso a internet è un intermediario i cui servizi sono necessariamente utilizzati per la violazione del diritto d’autore, poiché rende possibile ai propri abbonati qualsiasi trasmissione; le misure da esso adottate devono tuttavia essere rigorosamente mirate a porre fine alla violazione arrecata da un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti che ricorrono ai suoi servizi per accedere lecitamente a informazioni.
Ai sensi degli artt. 14 e 17 d.lgs. 70/2003 può essere ordinato ai prestatori di servizi di accesso a internet di adottare gli interventi tecnici necessari a impedire ai destinatari dei propri servizi l’accesso al nome a dominio specificamente individuato sul quale siano visualizzabili in live streaming trasmissioni oggetto dei diritti esclusivi del ricorrente, con un termine ragionevole per l’adempimento e una penale per il solo caso di ritardo.
La trasmissione abusiva di partite di calcio in live streaming su internet, in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma televisiva digitale, è fonte di grave e irreparabile pregiudizio, perché costituisce una macroscopica lesione dell’immagine commerciale del titolare e introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti, con ricadute anche sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari. Il periculum sussiste anche quando l’attività illecita sia nota da tempo, se il trasferimento dei contenuti sul nuovo nome a dominio è recente e ancora in corso.
Le misure cautelari interamente anticipatorie sono idonee ad assicurare piena tutela ai diritti azionati senza onere di introdurre il giudizio di merito, sicché la mancata indicazione nel ricorso delle domande di merito non ne determina l’inammissibilità. La sede di alcuni dei prestatori resistenti nel territorio dell’ufficio giudiziario radica, per connessione, la competenza nei confronti di tutti.
Sussiste responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale quando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore violato, ovverosia allorquando (altro…)