Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la condotta dell’impresa che acquista dal socio di controllo del distributore esclusivo di un concorrente [coniuge dell’amministratore del distributore] l’intera partecipazione in una società di nuova costituzione, priva di precedente attività, nella quale è stato fatto confluire l’avviamento del distributore [personale, clienti e informazioni commerciali], pattuendo un prezzo elevato e crescente in funzione dei clienti e degli agenti acquisiti e un obbligo di non concorrenza del venditore esteso alle società da lui controllate, così da porre il distributore nell’impossibilità di proseguire l’attività per il concorrente. La consapevolezza dei rapporti contrattuali tra distributore e concorrente si desume dalla coincidenza soggettiva tra chi controllava le due società, e non è necessaria la prova di un pactum sceleris tra il distributore e l’impresa avvantaggiata, essendo sufficiente una relazione di interessi tale da far ritenere l’attività del distributore oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultima.
Ai fini della concorrenza sleale per impedimento, l’aggressione dell’altrui avviamento va riconosciuta in base all’impedimento determinato, con qualsiasi modalità posto in essere [nella specie, indirettamente, impedendo al distributore del concorrente di adempiere le obbligazioni assunte nei suoi confronti], e l’illecito non è escluso dal fatto che il concorrente sia riuscito a contenere il pregiudizio organizzandosi in tempi brevi.
Nella liquidazione del danno da concorrenza sleale non può computarsi a titolo di danno emergente il costo del personale dipendente impiegato per difendere la clientela, spesa che il datore di lavoro avrebbe comunque sostenuto, mentre rilevano le spese di trasferta documentate da ricevuta fiscale; il lucro cessante può essere liquidato in via equitativa in una percentuale del fatturato del periodo necessario a fidelizzare la clientela [circa il 6% del fatturato di nove mesi nell’area interessata].
Quando la condotta sleale si è esaurita [con la cessione della società interposta], non sussistono i presupposti per fissare una penale per ogni ulteriore violazione né per ordinare la pubblicazione della sentenza.
La comunanza di clientela, presupposto del rapporto di concorrenza, non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti, ma dall’insieme dei consumatori dei prodotti.
Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo, in maniera esplicita ed univoca che il contratto è stipulato non solo nell’interesse ma anche in nome del rappresentato.
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Da tale principio, che conferma la natura di interposizione reale di persona dell’intestazione fiduciaria delle quote di partecipazioni sociali, con efficacia obbligatoria del c.d. pactum fiduciae, discende altresì che lo stesso non può che vincolare i soggetti che tale patto hanno stipulato.
Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di lite sopportate dal terzo chiamato dal convenuto devono essere poste unicamente a carico dell’attore medesimo, qualora la chiamata in causa sia necessaria a consentire un’adeguata difesa di parte convenuta.