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Sentenze con tag: interposizione

Tribunale di Torino, 12 Ottobre 2026, n. 3004/2019
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona
Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo,...

Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo, in maniera esplicita ed univoca che il contratto è stipulato non solo nell’interesse ma anche in nome del rappresentato.

L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.

Da tale principio, che conferma la natura di interposizione reale di persona dell’intestazione fiduciaria delle quote di partecipazioni sociali, con efficacia obbligatoria del c.d. pactum fiduciae, discende altresì che lo stesso non può che vincolare i soggetti che tale patto hanno stipulato.

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19/05/2021
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 3004/2019
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Alberto La Manna
Registro : RG – 9131 –  2015
Tribunale di Genova, 12 Ottobre 2026, n. 1041/2016
Questioni varie in tema di recesso del socio di cooperativa
Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di...

Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di lite sopportate dal terzo chiamato dal convenuto devono essere poste unicamente a carico dell’attore medesimo, qualora la chiamata in causa sia necessaria a consentire un’adeguata difesa di parte convenuta.

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18/05/2016
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 1041/2016
Carica: Presidente
Giudice: Luigi Costanzo
Relatore: Roberto Braccialini
Registro : RG – 8152 –  2013
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