La responsabilità precontrattuale non è integrata nel caso di abbandono delle trattative qualora esso risulti giustificato dal mancato raggiungimento di un accordo tra le parti in relazione ad elementi essenziali del contratto, poiché, nel corso delle trattative, le parti conservano la piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto. Ne consegue che non è possibile imputare al contraente che ha interrotto le trattative una condotta connotata da mala fede, e quindi contraria all’art. 1337 c.c. Per tale ragione, il comportamento di quest'ultimo non può essere considerato fonte di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale.
[Nel caso di specie, all'abbondano delle trattative conseguiva la stipulazione del contratto con altro soggetto e l'abbondano è stato motivato nel mancato compiuto accordo delle parti in punto di corrispettivo e di altre condizioni contrattuali da ritenere essenziali in una trattativa per la conclusione di un contratto di appalto].
In tema di trattative finalizzate alla possibile cessione di partecipazioni sociali, affinché il recesso dalle trattative stesse sia considerato contrario al dovere di buona fede ex art. 1337 c.c. e, di conseguenza, idoneo a configurare un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, occorre che le predette trattative siano pervenute ad uno stadio avanzato, vale a dire che si sia raggiunto un avvicinamento apprezzabile al buon esito delle medesime.
In tema di risarcimento danno per perdita di chances, qualora le trattative per la cessione di quote di una società di capitali siano appena iniziate, le occasioni alternative perse non sono imputabili alle trattative in corso, ma ad una libera scelta della parte contrattuale, non ravvisandosi nella fase iniziale delle trattative alcun elemento per fare affidamento sulla conclusione dell'accordo.
Il Tribunale, dopo aver escluso l'esistenza di un obbligo in ordine alla conclusione dell'operazione di compravendita di quote - alla stregua della letterale formulazione dell'offerta nel caso di specie - ha ritenuto di non ravvisare gli estremi della mala fede nell'abbandono delle trattative da parte dei convenuti. (altro…)
Non sussiste responsabilità precontrattuale qualora la trattativa, volta alla costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività (di sfruttamento di un marchio da acquisire) in comune, sia stata interrotta non per fatto volontario di una delle parti, bensì in ragione di un fatto di un terzo, anche qualora una delle parti abbia successivamente svolto l’attività in proprio (nella specie, il terzo titolare del marchio acquisendo si rifiutava di cedere il medesimo se alla newco cessionaria avesse partecipato una delle parti, sua concorrente).
Una serie di meri appunti (ancorché in qualche passaggio molto articolati) riguardanti la cessione di un brevetto, in cui le parti si limitano ad esternare le loro intenzioni e si propongono di tradurle in successivi accordi, non costituisce (altro…)