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Sentenze con tag: intestazione fiduciaria di azioni

Tribunale di Roma, 22 Settembre 2026
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non...

Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione. L’utile accesso al rimedio di cui all’art. 670 c.p.c. richiede, poi, che possa apprezzarsi l’opportunità di assicurare la conservazione e la corretta gestione dei beni per cui è proposta la domanda di sequestro. Orbene, con riferimento a tale requisito, non va taciuto che mentre l’art. 921 del Codice del 1865 richiedeva, ai fini del sequestro giudiziario, l’apprezzamento della sussistenza del concreto pericolo di sottrazione, alterazione o deterioramento della cosa, il vigente art. 670 c.p.c. fa riferimento all’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res in contestazione, così da comprendere, nel relativo ambito applicativo, anche il sequestro volto ad evitare l’esercizio del diritto controverso da parte di uno dei contendenti, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo vero e proprio, rendendo, altresì, sufficiente, ai fini della concessione della misura cautelare, l’accertamento della mera possibilità che, nelle more del giudizio di merito, si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Con riferimento al secondo requisito, per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Tale requisito va, dunque, intravisto nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, opportunità che può essere determinata anche dal timore che possano essere compiuti atti di alienazione o comunque atti di disposizione giuridica del bene controverso, che la situazione di custodia tende appunto a neutralizzare.

L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente, in base al quale si obbliga a trasferire le quote ad una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il “pactum fiduciae” che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il qual l’articolo 1351 prescrive la stessa forma del contratto definitivo e la cessione di quote è un negozio per il qual non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; così che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

Ai fini della risarcibilità del danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento della controparte, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto commesso dalla parte: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. In tema di domanda risarcitoria, vige il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. Pertanto, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’inadempiente. Incombe viceversa sulla presunta parte inadempiente l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti. In tema di risarcimento danni, dunque, è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Pertanto, quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita all’allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile.

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19/06/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Flora Mazzaro
Registro : RG – 16320 –  2024
Tribunale di Milano, 4 Giugno 2024, n. 5667/2024
Intestazione fiduciaria di azioni: requisiti, prescrizione, usufrutto e tutele del fiduciante
Il negozio fiduciario determina un’interposizione reale di persona, attraverso la quale l’interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato...

Il negozio fiduciario determina un'interposizione reale di persona, attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento con il fiduciante. Si realizza, pertanto, una combinazione di fattispecie collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo e l'altra ad effetti meramente obbligatori.

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, sussistendo, prima di tale momento, solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un'obbligazione inadempiuta.

La mera detenzione fiduciaria della res oggetto di pactum fiduciae non è, per sua stessa natura, idonea a farne acquisire la proprietà in capo al fiduciario, dal momento che l'intestazione fiduciaria di titoli azionari o quote integra gli effetti dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonchè a ritrasferire i titoli ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto.

L'accertato inadempimento da parte dei fiduciari dell'obbligo restitutorio legittima il fiduciante a richiedere la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'obbligazione rimasta inadempiuta.

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05/06/2025
Data sentenza: 04/06/2024
Numero: 5667/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 3704 –  2020
Tribunale di Roma, 21 Febbraio 2017
Intestazione fiduciaria di quote o azioni e legittimazione all’esercizio dei relativi diritti
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale...

Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario. Nei rapporti esterni e dunque rispetto ai terzi ed alla stessa società deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il pactum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
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04/01/2022
Data sentenza: 21/02/2017
Registro : RG – 46592 –  2014
Corte d'appello di Milano, 16 Ottobre 2020
Evidenza
Legittimazione attiva della società fiduciaria a far valere domande risarcitorie ex art. 2395 c.c. per i titoli intestati fiduciariamente
In assenza di una specifica indicazione di diritto positivo, il negozio di intestazione fiduciaria di partecipazioni in favore di società...

In assenza di una specifica indicazione di diritto positivo, il negozio di intestazione fiduciaria di partecipazioni in favore di società fiduciarie di cui alla L. n. 1966/1939 deve essere ricondotto allo schema della fiducia germanistica, in base al quale la società fiduciaria non è la titolare effettiva e sostanziale dell’investimento e non è legittimata a fare valere, in nome proprio, alcun diritto risarcitorio derivante dalla lesione del patrimonio, poiché tale diritto spetta in via esclusiva al fiduciante, che rimane il titolare effettivo del diritto e può esercitare l’azione di rivendicazione in caso di uso del bene contrario allo scopo convenuto. Il fiduciario, che agisce in base alle direttive impartite dal fiduciante, ha il compito di amministrare, per conto del fiduciante, il suo patrimonio, ma non può disporre della proprietà del bene rimasta in capo al fiduciante.

L'attività di amministrazione compiuta dalla società fiduciaria è qualificabile come mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che le azioni a tutela della proprietà dei beni spettano al fiduciante, mentre quelle inerenti alla gestione dei beni affidati spettano al fiduciario.

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20/06/2021
Data sentenza: 16/10/2020
Registro : RG – 3143 –  2019
Tribunale di Torino, 22 Settembre 2026, n. 3004/2019
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona
Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo,...

Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo, in maniera esplicita ed univoca che il contratto è stipulato non solo nell’interesse ma anche in nome del rappresentato.

L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.

Da tale principio, che conferma la natura di interposizione reale di persona dell’intestazione fiduciaria delle quote di partecipazioni sociali, con efficacia obbligatoria del c.d. pactum fiduciae, discende altresì che lo stesso non può che vincolare i soggetti che tale patto hanno stipulato.

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19/05/2021
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 3004/2019
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Alberto La Manna
Registro : RG – 9131 –  2015
Tribunale di Milano, 18 Novembre 2019
Evidenza
Prescrizione e intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote
Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del...

Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del termine ordinario decennale, ma il dies a quo utile al computo per la pretesa estinzione del suddetto diritto – salvo diversa previsione nel pactum fiduciae – decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.

In relazione al sequestro giudiziario, il dettato normativo richiede quale sostrato cognitivo della valutazione del giudice della cautela, l’apprezzamento dell’esistenza di un conflitto sulla proprietà o anche solo sul possesso di qualsiasi genere del bene controverso, e ciò -nella costante interpretazione giurisprudenziale anche di questa Sezione specializzata (di Milano) - nell’ampia accezione di diritti controversi (e correlativamente, di azioni) sia in re che ad rem, vale a dire rivenienti sia da azioni reali (quali, tipicamente, la rivendica) che quale conseguenza di azioni personali (quali, tipicamente, la risoluzione contrattuale, ma anche l’azione ex art. 2932 c.c.). In relazione al periculum la legge processuale si limita a richiedere che sussista l’opportunità di provvedere - nelle more della definizione della controversia nel merito - alla gestione temporanea del bene controverso, o anche solo alla una custodia “per conto di chi spetti”.

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31/01/2021
Data sentenza: 18/11/2019
Registro : RG – 45212 –  2019
Tribunale di Roma, 30 Giugno 2016
Intestazione fiduciaria e perdita della legitimazione ad agire ex art. 2479-ter c.c.
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali – quote o azioni – nei rapporti esterni deve considerarsi socio reale il...

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - quote o azioni - nei rapporti esterni deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario, anche quando si tratti di società fiduciaria. (altro…)

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06/07/2017
Data sentenza: 30/06/2016
Registro : RG – 45652 –  2014
Tribunale di Milano, 28 Giugno 2012
Evidenza
Intestazione fiduciaria di azioni e legittimazione del fiduciante alla impugnazione di delibere assembleari
Le azioni intestate ad un fiduciario non sono conteggiabili in senso utile alla legittimazione del fiduciante alla impugnazione di una...

Le azioni intestate ad un fiduciario non sono conteggiabili in senso utile alla legittimazione del fiduciante alla impugnazione di una delibera assembleare annullabile in punto di superamento della soglia del 5% del capitale sociale, allorquando in relazione a tali azioni il fiduciario abbia espresso voto favorevole alle deliberazioni impugnate.

Sono da ricondurre (altro…)

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04/12/2013
Data sentenza: 28/06/2012
Registro : RG – 15599 –  2011
Tribunale di Milano, 4 Ottobre 2013
Evidenza
Diritto del cessionario fiduciario di partecipazione societaria all’iscrizione a libro soci e clausola di prelazione statutaria con obbligo di offerta agli “altri soci”
In una intestazione fiduciaria di azioni nella quale il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria ex lege n....

In una intestazione fiduciaria di azioni nella quale il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. "fiducia romanistica" o "fiducia cum amico"). Il cessionario fiduciario di partecipazione societaria (altro…)

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21/11/2013
Data sentenza: 04/10/2013
Registro : RG – 19772 –  2011
Tribunale di Milano, 22 Settembre 2026, n. 13371/2012
Legittimazione all’impugnazione di delibera, intestazione fiduciaria di azioni e superamento della soglia del 5% dell’art. 2377
Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all’assemblea dei membri del consiglio di amministrazione. Il singolo amministratore di...

Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all'assemblea dei membri del consiglio di amministrazione.

Il singolo amministratore di s.p.a. non è legittimato ad esperire individualmente azione di annullabilità di una delibera assembleare, atteso che la legittimazione prevista dall'art. 2377 spetta all'intero organo di amministrazione e non ai suoi singoli membri.

Nel computo delle azioni di un socio necessarie al raggiungimento della soglia prevista dall'art. 2377 per l'impugnazione di una delibera assembleare non possono essere conteggiate le azioni detenute tramite società fiduciaria. Costituisce infatti presupposto per la legittimazione all'impugnazione il possesso e non già la proprietà delle azioni, con espressione che pare corretto intendere in senso letterale come condizione di disponibilità qualificata delle azioni atta a consentire l'esercizio dei relativi diritti: disponibilità che in caso di intestazione fiduciaria, spetta al fiduciario e non al fiduciante.

 

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04/02/2013
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 13371/2012
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vincenzo Perozziello
Registro : RG – 20021 –  2011
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