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Sentenze con tag: invenzione di azienda

Tribunale di Bologna, 6 Ottobre 2026, n. 882/2024
Invenzioni del dipendente, diritto all’equo premio e diritto morale dell’inventore
In tema di invenzione del dipendente, l’elemento distintivo tra l’invenzione di servizio e l’invenzione di azienda – nella vigenza del...

In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.

Il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato, in sede interpretativa, sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, che, soprattutto, di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.

La natura di invenzione di servizio non è necessariamente correlata alla previsione, all’interno del contratto e della busta paga del lavoratore, di una specifica voce di retribuzione per attività inventiva di talché l’assenza di voci retributive autonome e chiaramente riconducibili alla remunerazione dell’attività inventiva non pregiudica in senso assoluto la ricostruzione dell’eventuale fattispecie concreta nei termini di un’invenzione di servizio.

La mancanza di apposito emolumento costituisce semplicemente un indice presuntivo a favore della ricorrenza dell’invenzione di azienda, che può essere vinto in presenza di pattuizioni contrattuali tali da intendere la retribuzione pattuita come corrispettivo, anche dell’attività inventiva.

Il danno subito dall’inventore per omessa designazione è da ritenersi in re ipsa nella sola dimostrazione della violazione del diritto di esclusiva di cui all’art. 62 c.p.i. e comunque nell’assenza di riconoscimento del merito dell’invenzione; l’interesse ad una pronuncia di merito permane anche se il brevetto è stato – solo successivamente alla sua concessione – rinunciato.

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13/01/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 882/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 4276 –  2021
Tribunale di Venezia, 6 Ottobre 2026, n. 1008/2024
Diritto morale dell’inventore, invenzioni di azienda e diritto all’equo premio
La cancellazione, ad opera del datore di lavoro e ad insaputa del lavoratore, del suo nominativo inizialmente qualificato come autore...

La cancellazione, ad opera del datore di lavoro e ad insaputa del lavoratore, del suo nominativo inizialmente qualificato come autore nella domanda di brevetto internazionale, è illecita ed è pertanto dovuto in favore del dipendente il risarcimento del danno per la violazione del diritto morale di invenzione. La liquidazione deve essere effettuata in via equitativa, tenuto conto sia della gravità della condotta tenuta dalla convenuta per il tramite dei suoi mandatari brevettuali, sanzionabile anche sotto il profilo penale, sia in ragione della natura del diritto violato, riconosciuto dall’art. 62 c.p.i. quale diritto imprescrittibile, non cedibile e irrinunciabile, sia per l’estensione del diritto a tutti i paesi in cui il datore di lavoro ha chiesto l’estensione del brevetto.

Ricorre l’ipotesi dell’invenzione di azienda qualora l’attività inventiva sia stata realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Il lavoratore ha pertanto diritto a ricevere un equo premio, secondo i criteri stabiliti dall’art. 64, 2° comma c.p.i.

L’art. 64 c.p.i. riserva l’accertamento del diritto all’autorità giudiziaria (che pronuncia condanna generica relativa all’an debeatur), demandando la quantificazione del compenso, in difetto di accordo tra le parti, ad un collegio di esperti, denominato arbitratore, in conformità al disposto dell'art. 64, co. 4 e 5, c.p.i., il quale, quindi, concorre alla formazione e all’integrazione del contenuto del negozio. Tale esperto deve procedere con equo apprezzamento e la vincolatività delle determinazioni dallo stesso raggiunte può essere esclusa solo ove se ne accerti la manifesta iniquità o erroneità. Nel caso di manifesta iniquità o erroneità della determinazione dell’arbitratore vi potrà essere l’intervento sostitutivo del giudice, chiamato, da un lato, all’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima del terzo, e dall’altro, alla nuova determinazione, sostitutiva di quella dell’esperto-arbitratore. Si tratta di procedimento che ricalca quello previsto dall’art. 1349 cc e che prevede un sistema di impugnazione, in caso di manifesta iniquità o erroneità della stima, che non pregiudica il diritto della parte di agire in giudizio, tutelato dall’art. 24 Cost.

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15/11/2025
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 1008/2024
Carica: Presidente
Giudice: Liliana Guzzo
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 2601 –  2019
Tribunale di Bologna, 30 Gennaio 2020
Rapporto di parasubordinazione e disciplina dell’invenzione dei dipendenti
La categoria dei rapporti di parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. ha rilievo ai soli fini processuali, il...

La categoria dei rapporti di parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. ha rilievo ai soli fini processuali, il che comporta che non sono estesi a essi tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, salvo i casi di diversa previsione espressa di legge, con la conseguenza che, non essendoci una previsione normativa che disponga l’applicazione dell’art. 64 c.p.i. ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attività prestata come “co.co.co.” l’equo premio non può essere riconosciuto.

L’attività posta in essere come amministratore non può essere ricondotta al rapporto di parasubordinazione e non è assoggettabile alle disposizioni dell’art. 64 c.p.i..

La corresponsione al lavoratore di una retribuzione accresciuta rispetto alla categoria di appartenenza è uno dei possibili indici della riferibilità della retribuzione all’attività inventiva, che può essere desunta anche altrimenti, per esempio dalla centralità della prestazione di inventore nel testo contrattuale e dalla posizione del lavoratore di socio della società, che per tale via beneficia ulteriormente della redditività dell’invenzione.

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01/10/2022
Data sentenza: 30/01/2020
Registro : RG – 4313 –  2018
Tribunale di Milano, 28 Settembre 2020
Invenzione di servizio e invenzioni d’azienda
L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale...

L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo statuisca una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore. Si ha, invece, l’invenzione d’azienda ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa. Nell’invenzione di azienda l’attività inventiva è realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nella anzidetta ipotesi, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio. Entrambe le invenzioni presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, ma si distinguono a seconda della presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale concernente una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva (in termini, Tribunale di Milano, 10429/2015).

Nel distinguere tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda occorre innanzitutto verificare, in un'ottica ex ante (cfr. Cass. 6367/2011), se la prestazione richiesta al dipendente consista o meno nel perseguimento di un risultato inventivo, vale a dire se l'attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto. Ciò nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il cui insegnamento il discrimine concreto tra le due fattispecie "sta proprio nel fatto che oggetto del contratto sia l'attività inventiva, cioè il particolare impegno per raggiungere un risultato prefigurato dalle parti, dotato dei requisiti della brevettabilità stabiliti dalla legge, e che, a tale scopo sia prevista una retribuzione" (Cass. 6367/2011, con richiamo espresso di precedenti conformi).

In caso di contestazione del computo dell'equo premio dovuto al dipendente l'asserita riconducibilità dell'invenzione ad un team postula l'assolvimento da parte della convenuta ad un rigoroso onere di allegazione e prova delle modalità operative e dei compiti del gruppo di ricerca e della realizzazione da parte di soggetti diversi dall'attore di una attività qualitativamente idonea a consentire di qualificarli come coautori dell'invenzione.

In difetto di un'intesa tra le parti la determinazione del premio è rimessa ad un collegio di arbitratori, in conformità al disposto dell'art. 64 IV e V comma c.p.i.

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16/10/2021
Data sentenza: 28/09/2020
Registro : RG – 25907 –  2018
Tribunale di Milano, 14 Gennaio 2019
Evidenza
Le invenzioni dei dipendenti e la tutela dei segreti industriali
Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore...

Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.

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19/01/2020
Data sentenza: 14/01/2019
Registro : RG – 49376 –  2014
Tribunale di Milano, 28 Ottobre 2015
Differenze tra invenzione di servizio e invenzione di azienda
L’”invenzione di servizio” sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale...

L’"invenzione di servizio" sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo sia stata pattuita una specifica retribuzione. In questo caso (altro…)

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09/02/2017
Data sentenza: 28/10/2015
Registro : RG – 57596 –  2013
Tribunale di Bologna, 16 Agosto 2016
Evidenza
Criteri per determinare il regime applicabile all’invenzione del dipendente
Al fine di qualificare l’invenzione del dipendente quale “invenzione di servizio” (ai sensi dell’art. 64, primo co., c.p.i.)  oppure quale...

Al fine di qualificare l’invenzione del dipendente quale “invenzione di servizio” (ai sensi dell’art. 64, primo co., c.p.i.)  oppure quale “invenzione d'azienda” (ai sensi dell’art. 64, secondo co., c.p.i.) è necessario accertare quali (altro…)

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03/02/2017
Data sentenza: 16/08/2016
Registro : RG – 7681 –  2013
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