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Sentenze con tag: know how

Tribunale di Bologna, 21 Maggio 2026, n. 610/2024
Tutela dei segreti commerciali e del know-how: quali limiti?
Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni,...

Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni, in primis in ordine alla tipologia e contenuto delle informazioni segrete mediante idonee produzioni (ad es. di disegni tecnici) anziché generiche affermazioni.

In mancanza di una adeguata allegazione circa la natura e tipologia delle conoscenze e applicazioni tecniche asseritamente riutilizzate, le caratteristiche comuni tra due dispositivi non sono sufficienti ad affermare che il secondo sia il risultato di una sottrazione di patrimonio tecnologico riservato.

Se non si ha contezza del contenuto tecnico del know-how sotteso alla realizzazione dei dispostivi mediante specifiche di progetto, la mera comunanza di funzionalità e/o di elementi costruttivi fra dispositivi aventi la medesima utilità, non è atta a dimostrare che il secondo consista in una sottrazione di know-how del precedente.

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14/05/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 610/2024
Carica: Presidente
Giudice: Marco D'Orazi
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro : RG – 11837 –  2019
Tribunale di Venezia, 21 Maggio 2026
Presupposti di tutela cautelare dei segreti commerciali
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete...

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.

Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.

L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].

La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

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24/04/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 4259 –  2022
Tribunale di Milano, 21 Maggio 2026
Tutela cautelare nel franchising: obblighi post-contrattuali e clausole di non concorrenza
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del...

Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.

La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.

La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale

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05/03/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Relatore: Lorena Casiraghi
Registro : RG – 40234 –  2024
Tribunale di Bologna, 21 Maggio 2026, n. 91/2025
L’attualità del valore economico delle informazioni riservate
Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica...

Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.

Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.

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25/02/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 91/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guarnelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 10285 –  2019
Tribunale di Milano, 21 Maggio 2026
Considerazioni in tema di invalidità di un contratto di franchising.
La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola,...

La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.

Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:

  • l’essenzialità della clausola nulla nell’economia del contratto;
  • l’interdipendenza funzionale tra la clausola e l’intero assetto negoziale.

In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).

L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.

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24/02/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 41407 –  2024
Tribunale di Venezia, 11 Aprile 2024
La tutela dei segreti commerciali e l’illecita sottrazione
Gli estratti conto dei clienti e dei fornitori, le anagrafiche clienti e fornitori, le tariffe singolarmente applicate ai clienti e...

Gli estratti conto dei clienti e dei fornitori, le anagrafiche clienti e fornitori, le tariffe singolarmente applicate ai clienti e le relative scontistiche riservate, la reportistica e le performance dei clienti (etc.) possono essere considerati informazioni segrete a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art. 98, comma 1, lett. a) e b), c.p.i.

La descrizione, misura di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i., richiede, per la sua concessione, che siano forniti una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e gli elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito.

Anche in caso di conferma di descrizione, va rigettata la domanda di inibitoria all’utilizzo delle informazioni riservate laddove non sia fornita la prova che queste ultime siano state poi effettivamente utilizzate da parte dei soggetti che le hanno illecitamente sottratte. Né a supporto della domanda di inibitoria può essere invocata la tutela sotto il profilo delle norme sul diritto d’autore in materia di banca dati se non venga indicato o comprovato quali investimenti rilevanti siano stati sostenuti per la creazione o la verifica o la presentazione dell’asserita banca dati.

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17/01/2026
Data sentenza: 11/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 5967 –  2023
Tribunale di Venezia, 21 Maggio 2026
L’art 98 c.p.i. e la tutela dei segreti aziendali
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete...

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisca in giudizio, pur nei limiti della prova di verosimiglianza propria del giudizio cautelare, dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali in capo al legittimo detentore, nonché dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i. In tema di tutela del know-how l’art. 98 c.p.i. non richiede la novità assoluta dell’invenzione rispetto allo stato dell'arte, quanto piuttosto la sua non notorietà generale nel settore di riferimento (c.d. "segretezza relativa"). Ad esempio, la tutela sussiste anche nel caso in cui più imprenditori siano a conoscenza di determinate informazioni, purché queste non siano generalmente note nel settore di riferimento e non risultino facilmente accessibili ai concorrenti. Inoltre, l’astratta possibilità di risalire a tali informazioni riservate, anche mediante reverse engineering, non ne esclude la segretezza.

La tutela dei segreti aziendali non si limita alle informazioni di per sé inaccessibili ai concorrenti, ma arriva finanche a prevenire l’acquisizione indebita di informazioni industrialmente rilevanti che, se sottratte, consentirebbero al concorrente di eludere i normali tempi e costi di sviluppo. In questo senso, la protezione mira ad impedire scorciatoie nell’ottenimento di informazioni riservate, garantendo al legittimo titolare delle stesse il vantaggio competitivo derivante dalla loro esclusiva disponibilità.

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06/01/2026
Data sentenza: 21/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 6655 –  2022
Tribunale di Palermo, 21 Maggio 2026, n. 3000/2023
Lavoratore dipendente e sottrazione di know-how
Ai fini della tutela del know-how occorre l’allegazione precisa delle informazioni e delle conoscenze per le quali si richiede la...

Ai fini della tutela del know-how occorre l'allegazione precisa delle informazioni e delle conoscenze per le quali si richiede la protezione nonché dei vantaggi tecnici derivanti dalla loro utilizzazione.

E' lecita la condotta del datore di lavoro che si limiti ad utilizzare le competenze che il proprio dipendente ha liberamente messo a disposizione dell'azienda, e ciò a maggior ragione laddove l'attività svolta da quest'ultimo sia stata prevalentemente esecutiva o si sia basata sulle indicazioni operative fornite da un altro dipendente e comunque abbia riguardato conoscenze tecniche già in possesso della società o note nel settore.

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28/11/2025
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 3000/2023
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Turco
Relatore: Emanuela Piazza
Registro : RG – 3640 –  2020
Tribunale di Venezia, 21 Maggio 2026, n. 3387/2024
Violazione di segreti commerciali e ipotesi di concorrenza sleale parassitaria
La mera imitazione degli aspetti esteriori, palesi agli operatori di mercato, non implica prova alcuna dell’impiego, nella realizzazione, di informazioni...

La mera imitazione degli aspetti esteriori, palesi agli operatori di mercato, non implica prova alcuna dell’impiego, nella realizzazione, di informazioni segrete o riservate, le quali devono necessariamente attenere ad aspetti nascosti del prodotto; salvo che, per la estrema complessità anche dell’aspetto esteriore, la imitazione non implichi con alta probabilità l’impiego i disegni originali con relative quote e tolleranze, prospettiva che pare del tutto estranea al caso in esame; o salvo che per qualche ragione la imitazione dell’esteriore non implichi necessariamente la conoscenza di informazioni riguardanti l’interno del prodotto.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

 

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17/11/2025
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 3387/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 8498 –  2024
Tribunale di Venezia, 21 Maggio 2026, n. 1105/2024
Data sentenza: 21/05/2026
Numero: 1105/2024
Carica: Presidente
Giudice: Liliana Guzzo
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 7134 –  2019
Tribunale di Venezia, 2 Dicembre 2024, n. 4348/2024
Inesistenza e nullità della notifica e questioni di competenza e giurisdizione relative a domande nei confronti di convenuti britannici
La notifica dell’atto di citazione è inesistente, per totale mancanza materiale dell’atto, laddove non abbia la notificazione conseguito il suo...

La notifica dell’atto di citazione è inesistente, per totale mancanza materiale dell'atto, laddove non abbia la notificazione conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario. L’inesistenza della notifica non comporta l’assoluta insanabilità della notificazione, in caso di costituzione dei convenuti, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, che ha effetto sanante (ancorché essi abbiano concluso per la mancata instaurazione del rapporto processuale nei loro confronti) sebbene ex nunc, dovendosi ritenere coincidente la vocatio in ius con la loro costituzione e purché venga fissata, se i convenuti lo chiedano, una nuova udienza nel rispetto del termine a comparire, in modo che essi possano beneficiare del termine per la costituzione di cui avrebbero beneficiato qualora la notificazione vi fosse stata, a garanzia del loro diritto di difesa.

In base all’art. 3 della legge n. 218 del 1995 la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, a norma dell’art. 77 cpc. Inoltre la giurisdizione italiana sussiste altresì nel caso in cui, pur non essendo il convenuto domiciliato o residente nel territorio italiano o avente in tale territorio un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, (i) ricorrano i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles e (ii) l’oggetto del contenzioso rientri nelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (vale a dire nella materia civile o in quella commerciale).

Pur non essendo più il Regno Unito un paese membro dell’Unione Europea (essendosi concluso in data 30 dicembre 2020 il periodo di transizione previsto dall’art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement), trovano applicazione in materia di giurisdizione le norme della Convenzione di Bruxelles (poi sostituita dal Regolamento UE n. 1215 del 2012) anche nei confronti dei convenuti inglesi in forza del richiamo effettuato dalla legge n. 218/1995.

La clausola attributiva della giurisdizione deve essere oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale.

In tema di giurisdizione del giudice italiano quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale (alla cui stregua si allinea l’illecito anticoncorrenziale), trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'art. 7, n. 2, reg. UE n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della costante interpretazione che ne ha dato la CGUE, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno. Tale norma è costantemente interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che «la nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi».

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04/05/2025
Data sentenza: 02/12/2024
Numero: 4348/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 9107 –  2021
Tribunale di Roma, 23 Luglio 2021, n. 1137/2021
Prova della validità del brevetto per modello di utilità allo stato di domanda per la parte che agisce in contraffazione e nullità del patto di non concorrenza
La parte che agisce in contraffazione sfruttando la protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto o di registrazione non può...

La parte che agisce in contraffazione sfruttando la protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto o di registrazione non può invocare a suo favore alcuna presunzione di validità per un brevetto (nella specie, per modello di utilità) che non è stato ancora concesso, ma è necessario che dimostri la sussistenza dei requisiti di brevettabilità della sua invenzione. In tal caso, infatti, non trova applicazione né la presunzione di validità del titolo (non ancora rilasciato), né la regola generale che pone su colui che impugna (anche in via di eccezione) un titolo di proprietà industriale, l’onere di provare la nullità o la decadenza dello stesso (art. 121, comma 1, c.p.i.). Ne discende che incombe sulla ricorrente nel procedimento cautelare ove ha proposto la domanda di inibitoria per contraffazione l’onere di dimostrare la verosimile sussistenza dei presupposti di brevettabilità del modello di utilità di cui rivendica la tutela. In particolare, se con riferimento al requisito della novità estrinseca dell’invenzione non può esserle chiesta la prova di una circostanza negativa, qual è l’insussistenza di anteriorità opponibili distruttive, nondimeno chi agisce in giudizio ha l’onere di dimostrare, quantomeno nei limiti del fumus boni iuris, la sussistenza dell’originalità (o novità intrinseca) del trovato oggetto della domanda di brevetto per modello di utilità azionata.

Nel contesto di un contratto di affiliazione, il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido, in quanto non restrittivo della concorrenza, soltanto a condizione che (tra le altre) “sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all’acquirente” (art. 5, par. 3, lett. c) Reg. UE n. 330/2010) e che “la durata di quest’obbligo di non concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell’accordo” (lett. d) dello stesso articolo). Qualora l’affiliante non fornisca alcuna valida indicazione su quale sia il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate “segreto”, “sostanziale” ed “individuato” trasferito , e in particolare se esso abbia ad oggetto conoscenze segrete, anziché nozioni tecniche generalmente note nell’ambiente, né se tali conoscenze, ove effettivamente segrete, siano significative e utili per l’attività svolta dall’ex affiliata dopo l’avvenuta risoluzione del contratto, deve presumersi la nullità di un patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di due anni successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi motivo, trattandosi di pattuizione restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE e dell’art. 2 L. n. 287/1990.

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06/03/2025
Data sentenza: 23/07/2021
Numero: 1137/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 39275 –  2021
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