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Sentenze con tag: legittimazione passiva

Tribunale di Milano, 5 Giugno 2025, n. 3663/2025
Arbitrabilità delle controversie sullo scioglimento di società di capitali e legittimazione processuale della società
Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra...

Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.

In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.

Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

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07/07/2026
Data sentenza: 05/06/2025
Numero: 3663/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 43068 –  2023
Tribunale di Brescia, 4 Marzo 2024, n. 1389/2024
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: legittimazione attiva e passiva
Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in...

Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in cui, nella sua qualità di membro dell’organo amministrativo, egli abbia precedentemente contribuito all’approvazione del relativo progetto di bilancio, posto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione; inoltre la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire “contra factum proprium”, promuovendo, in caso di vizio di nullità, un’azione che, ai sensi dell’art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.

Nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assunte dall’assemblea di società di capitali, legittimata passiva è unicamente la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione. I singoli soci - che laddove assenti, dissenzienti o astenuti sono titolari del diritto all’impugnativa unitamente agli amministratori e al collegio sindacale - non sono legittimati a resistere all’azione, potendo al più intervenire in giudizio in posizione che la giurisprudenza qualifica come adesivo-dipendente rispetto alle ragioni della società, posizione dalla quale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza. I soci, d’altra parte, per espressa previsione di legge (cfr. art. 2377, co. 7, c.c. applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto all’art. 2479-ter ult.co. c.c.), anche ove non impugnanti o parti in causa, subiscono gli effetti dell’annullamento della deliberazione, seppur in via riflessa e non diretta.

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02/07/2026
Data sentenza: 04/03/2024
Numero: 1389/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 10617 –  2021
Tribunale di Milano, 5 Dicembre 2025
Patto parasociale: disdetta, cessazione e inopponibilità alla società
I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società,...

I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società, la quale resta estranea al relativo rapporto e, pertanto, priva di legittimazione passiva rispetto alle domande volte ad ottenerne l’adempimento o il risarcimento dei danni da inadempimento. Ne consegue che, intervenuta valida disdetta del patto, idonea ad impedirne il rinnovo tacito, viene meno il fumus boni iuris dell’azione cautelare diretta ad ottenerne l’esecuzione.

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21/04/2026
Data sentenza: 05/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 9452 –  2025
Tribunale di Venezia, 11 Luglio 2026, n. 2994/2025
Marchio patronimico e concorrenza sleale per indebito agganciamento
La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto...

La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come la controparte titolare del rapporto sostanziale, mentre difetta nel caso in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, con conseguente inammissibilità, in rito, dell’azione. Laddove, invece, sia accertato che non vi sia coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito, non trattandosi di questioni inerenti l’ammissibilità della domanda ma la sua fondatezza.

In caso di marchio figurativo complesso che reca un patronimico, costituisce atto di concorrenza sleale per indebito agganciamento l’utilizzo della sola componente patronimica, anche come nome di dominio e indirizzo e-mail, per identificare la stessa tipologia di attività economica del concorrente che, da anni, è conosciuto sul mercato proprio con il medesimo patronimico.

È ammissibile il deposito di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all’elaborato peritale del CTU, alle quali può attribuirsi natura di allegazioni difensive, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all’elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.

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30/03/2026
Data sentenza: 11/07/2026
Numero: 2994/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 11076 –  2018
Tribunale di Brescia, 11 Luglio 2026, n. 2591/2024
Reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione: legittimazione passiva
Nella causa instaurata dal socio con l’azione di reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione ex art. 2492, terzo comma,...

Nella causa instaurata dal socio con l’azione di reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione ex art. 2492, terzo comma, c.c., la società in liquidazione del cui bilancio si discute è legittimata passiva e può essere rappresentata in giudizio dal liquidatore (la cui partecipazione è necessaria anche in proprio ai sensi dell'art. 2492, terzo comma, c.c.), salva l’esistenza - da accertarsi in concreto - di un conflitto d’interessi tale da rendere le posizioni di società e liquidatore tra loro incompatibili.

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07/03/2026
Data sentenza: 11/07/2026
Numero: 2591/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 3833 –  2021
Tribunale di Genova, 11 Luglio 2026, n. 3184/2023
Concorrenza sleale per storno di dipendenti e parassitaria: elementi integranti le fattispecie e loro imputabilità alla holding
La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la...

La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la possibilità di imputare alla controllante o holding atti anticoncorrenziali; sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di quest'ultima con riferimento a contestazioni in materia di concorrenza sleale.

Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio a un’impresa concorrente di un numero di dipendenti irrisorio rispetto al numero complessivo di dipendenti dell’impresa di provenienza, se non è provato che tali dipendenti svolgessero ruoli apicali o risultassero titolari di competenze difficilmente rintracciabili sul mercato del lavoro, tali da determinare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’impresa di provenienza.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli contrattuali, anche qualora replichino clausole utilizzate da un concorrente, che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli aziendali che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria la replica del modello societario, organizzativo e statutario di un’impresa, laddove tale replica sia avvenuta a distanza di tempo dall’adozione originaria di tale modello da parte del concorrente.

Non costituisce indizio di una condotta di concorrenza sleale parassitaria la manifesta intenzione di una società di quotarsi in borsa, al pari di quanto fatto da una società concorrente, posto che trattasi di operazione notoriamente diffusa presso il ceto imprenditoriale che intenda giovarsi di flussi finanziari provenienti da terzi investitori.

Non è sufficiente a integrare atto di concorrenza sleale per interposta persona l'accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali da parte di un ex dipendente transitato in una società concorrente, se non è provato quali siano i dati aziendali riservati della cui conoscenza si sarebbe giovata tale società concorrente e in mancanza di allegazione del danno subito.

In assenza di espressa eccezione riconvenzionale volta alla declaratoria della nullità del brevetto attoreo, detta nullità non può essere dichiarata d’ufficio, in quanto è noto che in materia di titoli di proprietà industriale, la nullità del titolo non può essere pronunciata d'ufficio, essendo ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al p.m. ex art. 122, comma 1, c.p.i.

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17/01/2026
Data sentenza: 11/07/2026
Numero: 3184/2023
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Daniele Bianchi
Registro : RG – 3045 –  2021
Tribunale di Bologna, 2 Maggio 2025
Legittimazione passiva per l’accertamento dello stato di scioglimento nei procedimenti di volontaria giurisdizione
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi all’accertamento dello stato di scioglimento di società di capitali, legittimati passivi non sono solamente...

Nei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi all’accertamento dello stato di scioglimento di società di capitali, legittimati passivi non sono solamente i soci ma anche i componenti dell’organo amministrativo (o l’amministratore unico).

Si configura la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1 n. 3, c.c. nel caso in cui l’assemblea risulti – anche di fatto – non funzionante da tempo, restando in ogni caso irrilevante l’astratta esistenza di ulteriori rimedi che, nel medesimo arco di tempo, sono rimasti inattuati, non dovendo questi essere necessariamente esperiti in via preliminare.

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08/11/2025
Data sentenza: 02/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RVG – 6080 –  2024
Tribunale di Milano, 12 Luglio 2024, n. 7006/2024
Scioglimento del vincolo particolare del socio di snc per mutuo consenso nel concorso tra due cause di scioglimento
Pur essendo la società l’unica legittimata passiva rispetto alla azione di impugnazione della delibera di esclusione del socio, non è...

Pur essendo la società l’unica legittimata passiva rispetto alla azione di impugnazione della delibera di esclusione del socio, non è ravvisabile carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale dei singoli soci convenuti ove l’attore abbia introdotto anche domande di condanna della società e dei soci, quali obbligati in solido ex art 2291 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti ai fatti che avrebbero giustificato il recesso dalla società e al pagamento del valore di liquidazione della sua partecipazione sociale; rispetto a queste domande (pagamento del valore di liquidazione della quota e risarcimento danni) legittimata passiva è la società ma non può escludersi anche la legittimazione passiva dei soci superstiti al fine di far valere la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Nel concorso tra le due cause di scioglimento del rapporto associativo [nel caso di specie, esclusione e recesso] vi è concorde volontà tra tutti i soci parti del contratto sociale sullo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio uscente; ciò comporta il venire meno di un interesse giuridico attuale all’opposizione con l’assorbimento di ogni questione sulla regolarità formale della decisione dei soci di esclusione.

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14/12/2024
Data sentenza: 12/07/2024
Numero: 7006/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 42209 –  2022
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2022
Inadempimento nella cessione di quote e restituzione del corrispettivo: versamento senza titolo nel rapporto di valuta
In virtù dello strumento della delegazione di pagamento, un soggetto (delegante) può delegare un proprio debitore (delegato) – in virtù...
In virtù dello strumento della delegazione di pagamento, un soggetto (delegante) può delegare un proprio debitore (delegato) - in virtù del c.d. rapporto di provvista - ad eseguire il pagamento di un proprio debito nei confronti del creditore (delegatario) -nell’ambito del c.d. rapporto di valuta. In tale ambito, il versamento eseguito dal delegato, qualora venga meno il titolo negoziale che sorregge il rapporto di provvista tra delegante e delegato, va ritenuto dunque - limitatamente a tale rapporto - un indebito oggettivo: in tale caso il solvens - sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze del pagamento senza titolo - è legittimato ad agire nei confronti del solo delegante. Invero il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante ed è dunque nei confronti di quest’ultimo che deve indirizzare la propria pretesa allorché provvede al pagamento a favore del delegatario nell’erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, successivamente caducato. Va invece esclusa la legittimazione passiva del soggetto delegatario. Dunque, ove il delegatario abbia diritto a ricevere la prestazione in virtù di un autonomo rapporto causale ed il delegato si limiti ad allegare il vizio del rapporto intercorso tra delegante e delegato, nulla può essere richiesto al delegatario, che ha ricevuto quello che era a lui dovuto.
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04/01/2024
Data sentenza: 25/05/2022
Registro : RG – 42095 –  2020
Tribunale di Venezia, 16 Novembre 2022
Data sentenza: 16/11/2022
Registro : RI – 684 –  2021
Tribunale di Milano, 20 Ottobre 2022
Ratio della risoluzione degli enti creditizi ed efficacia delle decisioni della Corte di Giustizia
In tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, la ratio della disciplina del d.lgs. 180/2015, di derivazione europea, è...

In tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, la ratio della disciplina del d.lgs. 180/2015, di derivazione europea, è quella di creare una netta distinzione tra l’ente in risoluzione e l’ente ponte al fine di garantire, nell’interesse pubblico generale, la stabilità del sistema finanziario con la prosecuzione dell’attività bancaria, a tutela anche dei rapporti di clientela in essere con la banca in crisi e al fine di scongiurare riflessi negativi sul tessuto economico delle aree interessate che deriverebbero dalla liquidazione della banca in crisi.

Le decisioni della Corte di Giustizia sull’interpretazione dei trattati sono vincolanti non solo per il giudice del rinvio, ma spiegano efficacia anche al di fuori del giudizio principale, data la loro portata generale ed astratta con efficacia vincolante erga omnes a garanzia dell’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione Europea in tutto l’ambito europeo. Inoltre, alle sentenze interpretative va attribuita efficacia retroattiva come conseguenza dell’effetto di incorporazione dell’interpretazione della Corte UE nel testo della disposizione interpretata.

Le norme della Direttiva 2014/59 devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente prima dell’avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa in parola, ovvero contro l’entità succeduta a tali soggetti, un’azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto oppure un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali azioni, la quale, in considerazione del suo effetto retroattivo, porti alla restituzione del controvalore dei titoli azionari suddetti, maggiorato di interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto.

Il d.lgs. 180/2015 non preclude in assoluto ogni facoltà di agire per il risarcimento del danno ex art 94 TUF, ma solo la facoltà di agire verso il nuovo soggetto, l’ente ponte, nelle sole ipotesi in cui l’iniziativa non è stata assunta prima della cessione ex d.lgs. 180/2015, restando immutata la facoltà di agire verso gli altri possibili co-responsabili (quali l’offerente, l’eventuale garante, le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, l’intermediario finanziario).

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30/06/2023
Data sentenza: 20/10/2022
Registro : RG – 30427 –  2016
Tribunale di Catanzaro, 10 Novembre 2020
Legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di delibera di società di capitali
La domanda avente a oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della società...

La domanda avente a oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della società e non già nei confronti dei soci, i quali non sono titolari del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto. Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all’azione d’impugnazione di una delibera assembleare, spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all’eventuale annullamento della deliberazione. Tant’è che l’intervento del socio per resistere all’impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti.

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19/02/2023
Data sentenza: 10/11/2020
Registro : RG – 5200 –  2017
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