Ai fini della prova di un accordo simulatorio o di un patto fiduciario relativo a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la controdichiarazione prodotta in giudizio è processualmente inutilizzabile e inidonea a fondare la domanda qualora non rechi la sottoscrizione della parte convenuta, quale cessionario apparente, contro cui l’accordo è invocato.