Non occorre affatto, in punto di logica, che vi sia mero prestanome, perché sia configurabile un amministratore di fatto (di società in liquidazione), quando risulti che tale soggetto svolgeva un ruolo gestorio di fatto, accanto e spesso in sostituzione del liquidatore di diritto.
Il liquidatore di diritto, così come l’amministratore di diritto, risponde anche dell’operato di eventuali amministratori o liquidatori di fatto, per aver consentito loro di ingerirsi nella gestione sociale, senza impedirne gli atti dannosi, in quanto l'accettazione della carica comporta l’assunzione di obblighi il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega o di consenso all'ingerenza di terzi nell'attività liquidatoria.
Invero, in virtù del richiamo operato dall'art. 2489, secondo comma, c.c. in materia di responsabilità dei liquidatori alla disciplina dettata per gli amministratori, anche ai primi deve ritenersi applicabile il principio per cui il soggetto che accetti di ricoprire la relativa e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere al terzo. Sicché, ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche liquidatore di diritto.
L'individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca. (altro…)