La determinazione del valore della quota di capitale sociale del socio recedente da una s.a.s. che svolga attività immobiliare è da effettuarsi, preferibilmente, utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento, che attenua gli effetti derivanti dai limiti dei due metodi puri patrimoniale e reddituale, in modo da valutare il patrimonio inserito in una gestione aziendale nella sua possibilità di produrre reddito futuro.
La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali un socio esercita il diritto di recesso, è contestabile solo nel caso in cui giunga a risultati manifestamente iniqui o erronei.
È coerente con il disposto dell’articolo 2437 ter comma 2 c.c., il metodo di valutazione che si fonda sul rapporto Enterprise Value e margine operativo lordo dato che, prendendo in esame la consistenza patrimoniale e reddituale della società, non si discosta dai criteri civilistici di valutazione della società di capitale previsti dalla medesima norma.
L'obbligazione di liquidare la quota del socio uscente ha natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., onde la svalutazione monetaria può riconoscersi solo in applicazione dell'art. 1224, cpv., c.c.