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Sentenze con tag: modifica atto costitutivo

Corte d'appello di L'Aquila, 12 Giugno 2026, n. 1273/2024
Trasformazione in S.r.l., statuto e interpretazione restrittiva dell’art. 2500-ter c.c.
Posto che né la disciplina codicistica delle società di persone, né quella della società a responsabilità limitata prevedono la redazione...

Posto che né la disciplina codicistica delle società di persone, né quella della società a responsabilità limitata prevedono la redazione di un atto organizzativo separato dal contratto sociale o dall’atto costitutivo, non può ravvisarsi alcuna lacuna nella disciplina normativa della s.r.l. con riferimento allo statuto, posto che le “norme relative al funzionamento della società” costituiscono, in tale tipo societario, contenuto necessario dell’atto costitutivo, comunque sia formalmente denominato l’atto che le contiene. Nemmeno sono ravvisabili lacune normative con riferimento ancora più specifico alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, posto che l’art. 2479 comma 2 n. 4) riserva alla “competenza dei soci … le modificazioni dell’atto costitutivo” ed il successivo comma 4 prescrive che in ogni caso le decisioni dei soci concernenti modificazioni dell’atto costitutivo debbono essere adottate previa convocazione di tutti i soci, ancorché la deliberazione possa essere adottata, in assenza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, dalla maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale.

L'art. 2500-ter c.c. deve essere interpretato restrittivamente, in quanto si riferisce alla sola trasformazione della società, ma non anche alle ulteriori modifiche dell’atto costitutivo non necessitate dalla trasformazione stessa. Pertanto, l’approvazione, in occasione della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, di un ‘nuovo’ statuto sociale contenente previsioni non corrispondenti alle previsioni dei precedenti patti sociali, seppur ragionevolmente funzionali alla trasformazione, non è soggetta alla regola di maggioranza di cui all’art. 2500-ter c.c., bensì all’unanimità.

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12/05/2026
Data sentenza: 12/06/2026
Numero: 1273/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Salvatore Filocamo
Registro : RG – 1098 –  2022
Tribunale di Milano, 12 Giugno 2026
Eliminazione della clausola statutaria di prelazione, abuso della maggioranza e sospensione della delibera impugnata
E’ abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di...

E' abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di imminente verificazione) i presupposti per l’esercizio, da parte del socio di minoranza, del diritto consacrato nella norma statutaria, la quale viene dunque eliminata allo scopo di evitare che il socio eserciti il diritto ivi previsto. L’eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione è possibile in tanto in quanto essa non elimini anche nel contempo il diritto di prelazione esercitabile dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo.

Il contratto sociale è contratto associativo che, prevedendo l'esercizio in comune tra i soci di un'attività economica a scopo di lucro (art. 2247 c.c.), impone ai medesimi particolari doveri di collaborazione al fine di raggiungimento dello scopo stesso; doveri che derivano dall'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175, 1375 c.c.), valido anche con riferimento alle deliberazioni assembleari quali atti esecutivi del contratto sociale.

L'abuso esiste non solo in caso di atti emulativi, ma in ogni caso in cui il socio di maggioranza strumentalizza la società o il suo ordinamento per recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, senza che sia necessario che il socio di maggioranza abbia altresì conseguito un particolare, individualistico e parimenti ingiustificato vantaggio.

Sono suscettibili di sospensione ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., tutte le deliberazioni assembleari i cui effetti non siano esauriti al momento dell'adozione della sospensiva, tra cui rientra la delibera di eliminazione del diritto di prelazione la quale ha l'effetto di rendere incondizionatamente efficaci verso la società le vendite di partecipazioni che sono state effettuate dopo la sua eliminazione. Viceversa, la sospensione degli effetti della delibera di eliminazione del diritto di prelazione, ripristinando ex tunc il vigore della previsione statutaria, rende quelle cessioni inefficaci nei confronti della società.

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19/01/2022
Data sentenza: 12/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 45749 –  2014
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2016
Rigetto di impugnativa di delibera per asserita violazione dello statuto
In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell’amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla composizione dell’organo amministrativo, ...

In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell'amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla composizione dell'organo amministrativo,  eventuali accordi sui meccanismi di nomina non possono essere che intesi come "patti parasociali" (altro…)

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05/01/2017
Data sentenza: 23/09/2016
Registro : RG – 15126 –  2015
Tribunale di Roma, 29 Aprile 2014
Evidenza
Recesso del socio di s.p.a.: determinazione del valore ex art. 2437-ter e limiti della locuzione “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione”
In materia di recesso nelle s.p.a., ove gli amministratori non ottemperino all’obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni,...

In materia di recesso nelle s.p.a., ove gli amministratori non ottemperino all’obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni, si verifica una situazione di conflitto obiettivo tra l’interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso e il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (altro…)

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25/02/2015
Data sentenza: 29/04/2014
Registro : RG – 1836 –  2014
Corte d'appello di Brescia, 2 Luglio 2014
Evidenza
Diritto di recesso per la modifica dei quorum deliberativi dell’assemblea
La delibera dell’assemblea straordinaria che modifichi i quorum assembleari non legittima il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett....

La delibera dell'assemblea straordinaria che modifichi i quorum assembleari non legittima il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g) c.c., in quanto attiene alla formazione della maggioranza e incide solo indirettamente sul diritto di voto e partecipazione. (altro…)

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26/10/2014
Data sentenza: 02/07/2014
Registro : RG – 319 –  2013
Tribunale di Milano, 19 Giugno 2014
Modifica dell’atto costitutivo mediante scrittura privata riconosciuta giudizialmente e iscrizione al registro delle imprese
La scrittura privata nella quale viene manifestata la volontà di attribuire ad un soggetto la qualità di socio accomandatario è valida...

La scrittura privata nella quale viene manifestata la volontà di attribuire ad un soggetto la qualità di socio accomandatario è valida e vincolante per i soci, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, perché ha influenza solo nei confronti dei terzi. (altro…)

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23/09/2014
Data sentenza: 19/06/2014
Registro : RG – 63715 –  2011
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