Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa a un’altra non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro e di libertà d’iniziativa economica; lo storno è illecito soltanto se attuato con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, da desumere da elementi oggettivi quali la quantità e la posizione dei soggetti stornati, la dimensione dell’impresa concorrente, la non agevole sostituibilità dei lavoratori, l’induzione a violare gli obblighi di fedeltà e l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale, e va escluso quando le dimissioni siano plausibilmente maturate per l’insoddisfazione derivante dalla riorganizzazione e dal ridimensionamento della sede decisi dallo stesso datore di lavoro.
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite nel corso del pregresso rapporto e non destinate a essere divulgate al di fuori dell’azienda, a prescindere dai requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.; integra tale illecito, quale disegno unitario diretto alla sottrazione della clientela, la condotta dell’ex dirigente che, il giorno stesso delle dimissioni, giri sul proprio account personale la corrispondenza aziendale relativa agli ordini in corso e dirotti presso il nuovo datore di lavoro gli ordini già conferiti dai clienti, ponendoli davanti al fatto compiuto. Dell’illecito concorrenziale commesso dal dipendente risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. l’imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, sussistendo il rapporto di occasionalità necessaria, quando abbia acquisito i clienti in epoca coeva o di poco successiva all’assunzione avendo contezza della loro provenienza.
Il danno da sviamento di clientela si liquida secondo la logica differenziale, quale margine lordo di contribuzione – ricavi meno costi di diretta imputazione – perso sul pacchetto di clienti sviati, e non quale margine operativo lordo desunto dal bilancio dell’intera gestione aziendale; l’uso improprio negli atti di parte del termine MOL per indicare il margine di contribuzione, frequente nelle controversie industrialistiche, non determina la nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio né giustifica la rimessione in termini dei convenuti. Il tempo trascorso dall’illecito e la sua mancanza di attualità giustificano il diniego della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c.
Nel giudizio di interferenza, la valutazione dell’ampiezza del margine di libertà – che attiene in sé alla valutazione del carattere di individualità richiesto per la validità della registrazione – induce a tener conto dell’esistenza di vincoli di progettazione specifici che attengano alla particolare tipologia di prodotto e si connettono all’esistenza di caratteristiche imposte dalla peculiare funzione tecnica del prodotto, eventualmente derivanti anche da prescrizioni legislative.
Il danno da lucro cessante va calcolato tenendo conto dell’utile marginale
Il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 c.p.i., alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando l’effettivo margine di profitto conseguito, previa, quindi, deduzione dei costi sostenuti dal ricavo totale.
Il danno da lucro cessante, invero, corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare della privativa, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive.
La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non ha dinanzi a sé entrambi i modelli, ma solo il ricordo del modello originale. Occorre ritenere confondibile il (altro…)