Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa a un’altra non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro e di libertà d’iniziativa economica; lo storno è illecito soltanto se attuato con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, da desumere da elementi oggettivi quali la quantità e la posizione dei soggetti stornati, la dimensione dell’impresa concorrente, la non agevole sostituibilità dei lavoratori, l’induzione a violare gli obblighi di fedeltà e l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale, e va escluso quando le dimissioni siano plausibilmente maturate per l’insoddisfazione derivante dalla riorganizzazione e dal ridimensionamento della sede decisi dallo stesso datore di lavoro.
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite nel corso del pregresso rapporto e non destinate a essere divulgate al di fuori dell’azienda, a prescindere dai requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.; integra tale illecito, quale disegno unitario diretto alla sottrazione della clientela, la condotta dell’ex dirigente che, il giorno stesso delle dimissioni, giri sul proprio account personale la corrispondenza aziendale relativa agli ordini in corso e dirotti presso il nuovo datore di lavoro gli ordini già conferiti dai clienti, ponendoli davanti al fatto compiuto. Dell’illecito concorrenziale commesso dal dipendente risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. l’imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, sussistendo il rapporto di occasionalità necessaria, quando abbia acquisito i clienti in epoca coeva o di poco successiva all’assunzione avendo contezza della loro provenienza.
Il danno da sviamento di clientela si liquida secondo la logica differenziale, quale margine lordo di contribuzione – ricavi meno costi di diretta imputazione – perso sul pacchetto di clienti sviati, e non quale margine operativo lordo desunto dal bilancio dell’intera gestione aziendale; l’uso improprio negli atti di parte del termine MOL per indicare il margine di contribuzione, frequente nelle controversie industrialistiche, non determina la nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio né giustifica la rimessione in termini dei convenuti. Il tempo trascorso dall’illecito e la sua mancanza di attualità giustificano il diniego della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c.