Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che designi un rappresentante persona fisica che eserciti le funzioni gestorie, assoggettato agli obblighi e alle responsabilità dell’amministratore in solido con la società designante. L’amministratore di fatto si individua per la compresenza della mancanza di un’efficace investitura assembleare, di un’attività gestoria continuativa e dell’autonomia decisionale interna ed esterna, con inserimento organico in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale; non integra amministrazione di fatto della società affittuaria da parte del concedente l’attività di coordinamento e supervisione svolta da un dipendente di quest’ultimo che si limiti a proporre migliorie e suggerimenti, né vi sono i vincoli contrattuali su orari, spazi comuni, divise e standard qualitativi imposti dalla necessità di coordinare l’attività affittata con quella svolta dal concedente nella medesima struttura.
L’attività di direzione e coordinamento è un’attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte gestorie degli amministratori della società eterodiretta e si distingue dall’amministrazione di fatto, poiché l’ente dirigente non compie atti di gestione rilevanti verso i terzi né spende il nome della società diretta, ma ne determina le scelte gestorie che si traducono in atti degli amministratori di questa; la responsabilità ex art. 2497 c.c. richiede la prova dell’esercizio dell’attività, della sua antigiuridicità, del pregiudizio al valore o alla redditività della partecipazione e del nesso causale. Il contratto di affitto di ramo d’azienda che riconosca al concedente il ruolo di dominus delle scelte strategiche relative agli orari, alla gestione delle parti comuni e all’immagine coordinata della struttura non attribuisce al concedente un potere di ingerenza e direzione sulla gestione dell’affittuario, ma esprime un’esigenza di coordinamento tra attività svolte all’interno della stessa struttura.
Il controllo esterno di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. postula rapporti contrattuali la cui costituzione e il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata, carattere da desumere non dal tipo di contratto in sé ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto; esso non sussiste quando la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali e instaurare identici rapporti con altre società, e non è dimostrato dalla mera stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda di durata triennale, la cui cessazione anticipata sia stata concordata bilateralmente, in difetto di prova, anche soltanto indiziaria, dell’impossibilità per l’affittuaria di proseguire la propria attività caratteristica.
Il divieto di abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 della l. n. 192/1998, applicabile al di là del rapporto di subfornitura, presuppone una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre quando la condotta arbitraria sia contraria a buona fede o volta ad appropriarsi del margine di profitto altrui; grava sull’impresa che invoca l’abuso l’onere di provare l’impossibilità di trovare altri sbocchi di mercato.