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Sentenze con tag: mutamento di controllo

Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Sospensiva cautelare di delibera di nomina degli organi sociali in presenza di clausola compromissoria: sulla nozione di controllo e di periculum in mora
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell’impugnazione di una...

In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.

E' estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Pertanto, in presenza di clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione a favore dei consoci anche in caso di trasferimento diretto o indiretto del controllo della "società-socia", non è ravvisabile alcuna posizione di controllo, né tantomeno trasferimento del controllo ai fini dell'operatività della suddetta clausola di prelazione, nell'ambito della "società-socia", qualora questa sia partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del relativo capitale sociale, entrambi amministratori e legali rappresentanti, e uno di essi ceda la propria partecipazione.

Deve essere rigettata la domanda di sospensione di tutte le successive delibere adottate dal c.d.a. della Società che si contesta essere stato nominato illegittimamente, per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.

Il requisito del periculum in mora va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse.

In caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione e degli effetti delle deliberazioni assembleari di nomina dei componenti dell'organo gestorio e di controllo, nella valutazione del periculum in mora si deve considerare che la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Pertanto, dalla sopensione delle deliberazioni, la società non subisce alcun pregiudizio.

Viceversa il ricorrente, escluso dal voto, subisce un grave pregiudizio consistente anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50 % del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci. In secondo luogo e soprattuto, il ricorrente ha visto e vede eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società e di concorrere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del c.d.a., stabiliti per statuto in ragione della previsione del voto di lista. In terzo luogo, l’illegittima applicazione della clausola statutaria di prelazione comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte del ricorrente, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. In quarto luogo l’esclusione del ricorrente dal voto implica un grave pregiudizio ai suoi diritti in vista dello svolgimento dell successiva assemblea in cui i soci sono chiamati ad assumere decisioni cruciali per il destino della società e dei loro diritti patrimoniali ed amministrativi, poiché si prospetta da un lato la vendita delle partecipazioni ad un terzo – con conseguenze in tema di patti di covendita e trascinamento – e, dall’altro, sono poste all’ordine del giorno modifiche statutarie tali da incidere in modo molto profondo sugli equilibri di governance della stessa società.

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21/10/2018
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 31593 –  2018
Tribunale di Milano, 28 Settembre 2017
Evidenza
Differenza tra tutela inibitoria preventiva e tutela sospensiva successiva in materia di deliberazioni assembleari: irrilevanza del rischio di mutamento dell’assetto di controllo ai fini della tutela cautelare
È ammissibile la tutela cautelare della pretesa del socio allo svolgimento delle votazioni assembleari secondo la corretta lettura delle regole...

È ammissibile la tutela cautelare della pretesa del socio allo svolgimento delle votazioni assembleari secondo la corretta lettura delle regole statutarie e della disciplina legale, in quanto tutela volta ad ovviare il periculum rappresentato per il socio dalla impossibilità di corretto "conteggio assembleare" del suo voto, id est dalla impossibilità di determinare con lo stesso un risultato assembleare specifico (risultato che, comunque, egli certo non conseguirebbe tramite la sospensione ex post della delibera che, in assenza di cautela preventiva, venisse assunta dall'assemblea impropriamente svolta, conteggiando illegittimamente i voti).

L’alternatività fra tutela inibitoria preventiva e tutela sospensiva successiva in materia di deliberazioni assembleari non significa assolutamente specularità. L’art. 2378 co. 3° c.c., infatti, non subordina la sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata alla dimostrata sussistenza per l’impugnante di un evento dannoso di rilevante gravità, ed anzi connotato addirittura, oltre che da imminenza temporale, da irreparabilità giuridica; limitandosi a richiedere che sussista la verosimile violazione di regole di legge o di statuto - procedimentali o contenutistiche - in riferimento alla deliberazione, e chiedendo soltanto che, ove queste sussistano, sia comunque bilanciato il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione con quello che riverrebbe alla società dalla sospensione. Il che significa che, ove inesistente o comunque affievolito quest’ultimo, un qualunque danno per l’impugnante imporrebbe, ove sussistente il fumus di invalidità del deliberato, la sospensione dei suoi effetti. Non è questo, com’è noto, il procedimento deduttivo e cognitivo che caratterizza la tutela anticipatoria d’urgenza: la quale richiede invece necessariamente e inderogabilmente che sia allegato dal ricorrente un pregiudizio alla propria sfera giuridica non soltanto di speciale gravità, bensì anche, e al contempo, imminente e irreparabile; e che la sussistenza dello stesso sia verificata dal giudice della cautela – poiché ove manchi quello, l’istanza cautelare andrà rigettata nonostante l’eventuale buon diritto del ricorrente.

Sennonché la generale affermazione che la stabilità dell’assetto di controllo e, in particolare, del governo di una società azionaria costituisca un interesse giuridicamente tutelato al punto che la sua messa in discussione rappresenti per la società stessa un pregiudizio da cui tutelarsi, addirittura in via cautelare urgente, non convince. Al contrario, la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio emettendo i propri titoli fra il pubblico in misura rilevante esalta l’evidente caratteristica delle società azionarie, e segnatamente di quelle cc.dd. aperte, di essere contendibili. Che poi non possa ritenersi quale interesse qualificato quello al mantenimento a tempo indefinito della composizione numerica e nominativa dell’organo amministrativo e, ove pluripersonale, delle sue deleghe interne, è smentito dalla struttura tipica stessa delle s.p.a., ove la carica amministrativa è per legge temporanea e modificabile nel (brevissimo, per una impresa associata) termine massimo del triennio (art. 2383 co. 2° c.c.), e spetta ai componenti del consiglio di amministrazione, e significativamente non all’assemblea, la distribuzione interna delle deleghe gestorie (art. 2381 co. 2° e segg. c.c.).

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17/01/2018
Data sentenza: 28/09/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Guido Vannicelli
Registro : RG – 34921 –  2017
Tribunale di Roma, 9 Maggio 2017
Prelazione statutaria, ambito di applicazione. Mutamento del controllo del socio titolare di azioni e possibile elusione del diritto di prelazione
Non integra violazione di una clausola di prelazione statutaria l’ipotesi di cessione dell’intero capitale sociale del socio sul presupposto che...

Non integra violazione di una clausola di prelazione statutaria l'ipotesi di cessione dell’intero capitale sociale del socio sul presupposto che essa configuri un’ipotesi (indiretta) di trasferimento della partecipazione societaria e dunque un trasferimento sostanzialmente elusivo di tale clausola. In altre parole, non appare predicabile l’equiparazione (altro…)

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15/09/2017
Data sentenza: 09/05/2017
Registro : RG – 11688 –  2017
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