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Sentenze con tag: nozione di insolvenza

Tribunale di Cagliari, 25 Ottobre 2026
Criteri per la valutazione dell’insolvenza di una società in liquidazione
Quando una società è in liquidazione, l’insolvenza debba essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il...

Quando una società è in liquidazione, l’insolvenza debba essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Ebbene, lo stato di insolvenza di una società in liquidazione, quale quella odiernamente convenuta, può essere desunto da una serie di fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori. In proposito, è stato precisato che, nella valutazione dell’insolvenza c.d. statica, il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice. La difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. E' ragionevole quella liquidazione che impiega un tempo di 3/4 anni, in presenza di beni immobili e un tempo massimo di 1/2 anni per i beni mobili (crediti, merci etc.), a seconda delle caratteristiche dei singoli beni. Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutarlo, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

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25/01/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Bruno Malagoli
Registro : RVG – 5050 –  2025
Tribunale di Venezia, 13 Novembre 2024, n. 4144/2024
Decadenza del beneficio del termine e concetto di debitore insolvente
Il concetto di insolvenza di cui all’art. 1186 cod. civ. non coincide con quello di insolvenza ai sensi della disciplina...

Il concetto di insolvenza di cui all’art. 1186 cod. civ. non coincide con quello di insolvenza ai sensi della disciplina della liquidazione giudiziale di cui all’art. 2 CCII, ma è riferibile ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali generiche da lui offerte.

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09/02/2025
Data sentenza: 13/11/2024
Numero: 4144/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 141 –  2024
Tribunale di Firenze, 24 Febbraio 2023
Responsabilità di amministratori e sindaci, la nozione di insolvenza
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal...

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., derivante, innanzitutto, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito; in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore (o sugli altri organi societari), la prova contraria della diversa data anteriore d’insorgenza dello stato d’incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, è necessario sia provare il danno, consistente nel deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, sia la riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori e dei sindaci. In particolare, la concessione di prestiti fruttiferi, che, dunque, prevedono un ritorno per la società, a parti correlate, implica l’insorgenza di un danno e, dunque, la responsabilità di amministratori e sindaci, allorché si verifica l’inadempimento dell’obbligo di restituire le somme corrisposte; il danno, comunque, è necessariamente correlato alla mancata restituzione, per la somma non recuperata, e, se del caso, per i conseguenti danni per interessi corrisposti su indotto fabbisogno finanziario, e per eventuali sanzioni amministrative. A fronte di atti distrattivi, in quanto destinati a finalità estranee all’oggetto sociale, il danno va commisurato alla diminuzione patrimoniale subita dalla società per effetto dei prelevamenti.

Per essere esonerati da responsabilità i sindaci non devono limitarsi a vigilare e a denunciare nella relazione al bilancio le censure alla condotta dell’organo gestorio, ma è altresì necessario che si attivino al fine di porre in essere gli atti necessari, e a dare attuazione ad ogni loro potere di sollecitazione e denuncia. Deve, infatti, ritenersi che ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l’illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi, secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale, se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione degli stessi avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere, esercitando i poteri-doveri della carica.

L’art. 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i. definisce lo stato d’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È da escludersi, pertanto, che sussista lo stato d’insolvenza in presenza di un passivo di bilancio, od allorché la difficoltà di adempimento delle obbligazioni sia momentanea, e non cronica, e riguardi non tutte le obbligazioni, ma solo poche obbligazioni in un lasso di tempo limitato. L’insolvenza, invero, dev’essere valutata dinamicamente, in relazione cioè al complesso delle operazioni economiche ascrivibili all’impresa: dunque a un elemento legato non all’incapienza in sé del patrimonio dell’imprenditore, ma a una vera impotenza patrimoniale definitiva e irreversibile, e non è, invece, ravvisabile in una mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte.

Allorché sia sottoposta all’assemblea di una s.r.l. la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l’obbligo di eseguire il versamento, essendo all’uopo necessaria un’ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio uti singulus, la cui prova non richiede forme particolari.

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26/10/2023
Data sentenza: 24/02/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Patrizia Pompei
Registro : RG – 13078 –  2017
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