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Sentenze con tag: obbligazioni convertibili

Tribunale di Firenze, 24 Gennaio 2024
Obbligazioni convertibili: diritto di conversione non riportato nel certificato e circolazione
Nel caso in cui il diritto di conversione dell’obbligazione in azione non sia contenuto nei certificati obbligazionari – quali titoli...

Nel caso in cui il diritto di conversione dell'obbligazione in azione non sia contenuto nei certificati obbligazionari - quali titoli al portatore connotati dai caratteri dell’incorporazione, della letteralità, dell’autonomia e dell’astrattezza - ma solamente nella delibera di emissione e nel regolamento del prestito, tale diritto di conversione, qualificabile alla stregua di un patto di opzione (consistente nella formulazione, da parte della società, di una proposta irrevocabile di contratto di sottoscrizione delle nuove azioni, con riserva, per gli obbligazionisti, della relativa accettazione, entro i termini e nelle modalità pattuite, con conseguente produzione dell’effetto costitutivo del rapporto sociale) intercorrente tra la società emittente il primo prenditore, è inefficace nei confronti del successivo prenditore, proprio in forza dei principi surrichiamati cui il certificato obbligazionario sottostà.

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05/05/2025
Data sentenza: 24/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Linda Pattonelli
Registro : RG – 700 –  2024
Tribunale di Milano, 4 Marzo 2026, n. 706/2025
Obbligazioni convertibili in azioni: applicazione della clausola compromissoria, natura e operatività
La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto di una società può essere riferita alle controversie che abbiano la...

La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto di una società può essere riferita alle controversie che abbiano la loro causa petendi nel contratto sociale o ad esse connesse, ma non anche alle controversie in relazione alle quali il contratto sociale costituisca solo un presupposto storico. Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, la causa petendi non si fonda sul contratto sociale bensì sul possesso dei titoli obbligazionari e sul regolamento obbligazionario. Pertanto, non trova applicazione la clausola compromissoria.

Le obbligazioni convertibili in azioni hanno natura di titoli di credito al portatore, per cui il trasferimento del titolo opera con la consegna ex art. 2003 co. 1 c.c. e, giusta applicazione dell’art. 2003 comma 2 c.c., nel rapporto con il debitore, la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis, sicché il debitore ha il dovere di adempiere.

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19/03/2025
Data sentenza: 04/03/2026
Numero: 706/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RI – 26515 –  2023
Tribunale di Venezia, 10 Gennaio 2023
Banca popolare di Vicenza: applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle cooperative
L’art 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative per azioni. La disposizione normativa in esame prevede che l’operazione di...

L’art 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative per azioni. La disposizione normativa in esame prevede che l’operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall’assemblea straordinaria dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l’interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell’acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell’assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge che l’interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all’integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni.

La violazione dell’art. 2358 c.c., che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produce effetti non solo in ambito endosocietario, ma determina anche la nullità negoziale nel rapporto tra banca e cliente solo laddove ricorra un collegamento tra negozi volto al perseguimento di quello specifico comune interesse costituito dall’acquisto finanziato dalla banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa comportante nullità negoziale. È necessaria la prova che l’assetto di interessi perseguito dai contraenti con i negozi collegati sia quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa, non essendo sufficiente che il cliente, una volta ottenuto un finanziamento, abbia deciso, in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, l’impiego della somma per l’acquisto delle azioni.

Affinché ricorra il collegamento negoziale, sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

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29/09/2023
Data sentenza: 10/01/2023
Registro : RG – 160 –  2016
Tribunale di Venezia, 17 Maggio 2021
Banca Popolare di Vicenza: divieto di assistenza finanziaria e obbligazioni convertibili
In ragione dell’abrogazione dell’art. 9 d.lgs. 105/1948 e del disposto dell’art. 150-bis t.u.b. – il quale, nell’indicare quali norme del...

In ragione dell’abrogazione dell’art. 9 d.lgs. 105/1948 e del disposto dell’art. 150-bis t.u.b. – il quale, nell’indicare quali norme del c.c. non si applicano alle banche popolari, non considera l’art. 2358 c.c.  – sussiste anche per le banche popolari il divieto di finanziare l’acquisto di azioni proprie secondo il paradigma dell’art. 2358 c.c.

Nel prevede le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, l’art. 2358 c.c. pone un divieto di carattere imperativo, posto che detto divieto, laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, è chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche solo potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società. Ne consegue che ove il collocamento di azioni avvenga in assenza delle condizioni previste dall’art. 2358 c.c. e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile è quella della nullità.

Il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca, una volta che manchi il rispetto delle regole dettate dall’art. 2358 c.c., mina – come per il caso analogo del collocamento azionario assistito – l’effettività del conferimento. E ciò vale sia per il caso in cui la conversione sia rimessa integralmente nella disponibilità dell’obbligazionista, sia per il caso in cui la conversione sia rimessa anche alla discrezionalità dell’emittente nonché per il caso in cui la conversione in azioni – anziché in denaro o altro – sia solo una delle possibili forme previste dal regolamento di emissione.

Nel caso di finanziamento per l’acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie, l’emissione di dette obbligazioni, in quanto collocate mediante provvista fornita dalla banca, è operazione in sé idonea ad eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale e i divieti previsti a tutela dell’effettività del capitale. Ne consegue che il complesso negoziale sottostante l’operazione di finanziamento potrà essere riconosciuto in frode alla legge e sanzionato con la nullità ai sensi dell’art. 1344 c.c.

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13/04/2023
Data sentenza: 17/05/2021
Registro : RG – 3487 –  2016
Tribunale di Milano, 19 Luglio 2017
Impugnativa della delibera assembleare di aumento del capitale sociale di s.p.a.
La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all’elevato importo originario non pare né violativa dell’art. 2446 c.c. (costituendo...

La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all'elevato importo originario non pare né violativa dell'art. 2446 c.c. (costituendo anzi l'archetipo dei provvedimenti a tal fine previsti dal codice), né incongrua. (altro…)

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23/04/2022
Data sentenza: 19/07/2017
Registro : RG – 70885 –  2015
Tribunale di Milano, 5 Giugno 2015
Clausola compromissoria e diritti indisponibili in materia di bilancio
A differenza delle controversie riguardanti la violazione di criteri di redazione del bilancio, rientra nell’ambito dei diritti disponibili (ed è...

A differenza delle controversie riguardanti la violazione di criteri di redazione del bilancio, rientra nell’ambito dei diritti disponibili (ed è dunque compromettibile in arbitri) la res litigiosa avente ad oggetto un aumento di capitale pari al valore di un prestito obbligazionario convertibile.

 

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27/09/2015
Data sentenza: 05/06/2015
Registro : RG – 26048 –  2014
Tribunale di Milano, 16 Luglio 2013
Evidenza
Obbligazioni convertibili, indebito pagamento della cedola all’obbligazionista da parte della banca depositaria ed effetti del mutamento del regolamento di emissione
Nel caso di emissione di obbligazioni (convertibili in azioni) in cui una banca assuma l’incarico di banca depositaria dei titoli...

Nel caso di emissione di obbligazioni (convertibili in azioni) in cui una banca assuma l'incarico di banca depositaria dei titoli e di addetta al pagamento degli interessi portati dalle cedole delle obbligazioni, il rapporto tra l’emittente e la banca depositaria si iscrive nella figura della delegazione di pagamento ex artt. 1269 e ss. c.c.. Con riferimento al pagamento delle cedole (altro…)

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13/10/2013
Data sentenza: 16/07/2013
Registro : RG – 29384 –  2011
Tribunale di Milano, 30 Maggio 2013
Esecuzione delle obbligazioni previste dal regolamento di prestito obbligazionario convertibile
Il tratto necessario per il riconoscimento del valore nel nostro paese della procura rilasciata all’estero è costituito dalla dichiarazione del...

Il tratto necessario per il riconoscimento del valore nel nostro paese della procura rilasciata all'estero è costituito dalla dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza.

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26/07/2013
Data sentenza: 30/05/2013
Registro : RG – 58307 –  2011
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