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Sentenze con tag: obbligo di conservazione del patrimonio

Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2084/2024
Sulla determinazione del danno derivante dalla violazione del dovere di gestione conservativa
Il danno arrecato alla società e ai creditori sociali in ragione della violazione da parte dell’organo gestorio degli obblighi meramente...

Il danno arrecato alla società e ai creditori sociali in ragione della violazione da parte dell’organo gestorio degli obblighi meramente conservativi del patrimonio della società, una volta che questa si sia trovata in situazione di perdita del capitale sociale, non può che essere il pregiudizio arrecato al patrimonio della società da valutarsi in termini di aggravamento della perdita patrimoniale. L’aggravamento dell’insufficienza patrimoniale, quale perdita ulteriore di esso, deve essere adeguatamente provata dal curatore fallimentare che abbia a disposizione la documentazione contabile da cui poter dedurre la prosecuzione dell’attività di rischio, nonostante lo stato di scioglimento della società, e quindi ricostruire in modo corretto la sussistenza e la quantificazione della perdita patrimoniale sopportata.

Ai fini della determinazione del danno, non sono sufficienti le rettifiche operate al fine di dimostrare che il capitale sociale, in un determinato momento, è andato perduto e, eventualmente, il patrimonio netto è divenuto negativo. Viceversa, per determinare correttamente il patrimonio netto esistente in T1 occorre che il bilancio sia rettificato completamente secondo criteri di liquidazione, in modo che, all'esito dell'operazione di calcolo del danno, si attui la doverosa sterilizzazione dell’abbattimento dei valori contabili che comunque si sarebbe verificato se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.

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31/10/2024
Data sentenza: 29/06/2024
Numero: 2084/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 367 –  2024
Tribunale di Palermo, 2 Agosto 2019
Sul perfezionamento della violazione degli obblighi conservativi
Il credito risarcitorio di natura extracontrattuale spettante ai terzi nei confronti degli amministratori infedeli – che, in ragione del fallimento,...

Il credito risarcitorio di natura extracontrattuale spettante ai terzi nei confronti degli amministratori infedeli – che, in ragione del fallimento, può essere fatto valere esclusivamente dalla curatela fallimentare ex art. 146 L.F. e 2394 bis c.c. – è un credito della massa, non rientrante nell’universalità di beni costituente l’azienda.

La violazione degli obblighi conservativi funzionali alla liquidazione, previsti agli artt. 2484 n. 4 e 2482 ter c.c., non può far sorgere alcuna conseguenza risarcitoria in capo agli amministratori quando non cagioni danno alla società ed ai creditori sociali.

Inoltre, l’inerzia è imputabile agli amministratori soltanto ove si protragga ingiustificatamente per un tempo superiore a quello occorrente al necessario accertamento ed all’adozione delle iniziative occorrenti. Essa non si integra necessariamente quando l’amministratore non convochi l’assemblea al fine di adottare i necessari provvedimenti o non iscriva la causa di scioglimento, essendo possibile la preliminare effettuazione di operazioni prodromiche all’attività liquidatoria della società, le quali mandano del pari il convenuto esente da colpa.

L’individuazione dell’esatto momento in cui si è verificata la causa di scioglimento rappresenta un elemento decisivo per ritenere colpevole o meno l’inerzia degli stessi.

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26/02/2023
Data sentenza: 02/08/2019
Registro : RG – 15825 –  2016
Tribunale di Bologna, 5 Marzo 2020
Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro il liquidatore: prescrizione e onere della prova
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c.,...

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F., senza che ne vengano immutati i presupposti. Di regola i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto
esercitata dal curatore, e individuano la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest’ultima in ogni caso quinquennale.

Nel caso di azione esercitata ex art. 2394 c.c., il termine di prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti: poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all’amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

I liquidatori, al pari degli amministratori, non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.

 

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06/04/2022
Data sentenza: 05/03/2020
Registro : RG – 13789 –  2016
Tribunale di Torino, 14 Giugno 2017
Azione di responsabilità dei creditori di s.r.l.
L’azione di responsabilità per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale spetta anche ai creditori di società a...

L’azione di responsabilità per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale spetta anche ai creditori di società a responsabilità limitata. (altro…)

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30/12/2021
Data sentenza: 14/06/2017
Registro : RG – 14491 –  2015
Tribunale di Milano, 14 Giugno 2013
Acquisto delle azioni del socio di minoranza con il denaro della società e responsabilità dell’amministratore
Deve ritenersi estranea all’oggetto sociale l’attività consistente nell’acquisto da parte dell’amministratore e socio di maggioranza delle azioni del socio di...

Deve ritenersi estranea all'oggetto sociale l'attività consistente nell'acquisto da parte dell'amministratore e socio di maggioranza delle azioni del socio di minoranza: di conseguenza quest'ultimo deve essere condannato a restituire alla società le somme spese (altro…)

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13/08/2013
Data sentenza: 14/06/2013
Registro : RG – 6607 –  2011
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