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Sentenze con tag: onere della prova

Tribunale di Brescia, 4 Ottobre 2025, n. 1512/2025
L’onere della prova nell’azione di responsabilità
L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex...

L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e dell’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., consentendo di far valere congiuntamente le rispettive forme di tutela, nel rispetto dei distinti regimi sostanziali e probatori.

In relazione al profilo riconducibile all’art. 2393 c.c., di natura contrattuale, il curatore deve allegare l’inadempimento degli amministratori ai doveri inerenti alla carica e dimostrare il danno immediato e diretto arrecato alla società. Quanto al versante dell’art. 2394 c.c., qualificato come responsabilità extracontrattuale, egli è invece tenuto a provare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso causale tra tali condotte e l’insufficienza patrimoniale rispetto ai crediti sociali.

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23/05/2026
Data sentenza: 04/10/2025
Numero: 1512/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 5429 –  2023
Tribunale di Milano, 11 Agosto 2024
Violazione dell’accordo di riservatezza e del patto di non concorrenza; concorrenza sleale e contraffazione
Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi...

Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.

La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.

La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.

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23/05/2026
Data sentenza: 11/08/2024
Carica: Presidente
Giudice: Elisa Fazzini
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 30539 –  2024
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2026, n. 4890/2025
Cedibilità dei crediti derivanti da contratto non cedibile e requisiti di un valido riconoscimento di debito
La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall’esecuzione del contratto medesimo. Il...

La clausola di non cedibilità contenuta in un contratto non si estende ai crediti derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo.

Il riconoscimento di debito produce l'effetto dell'astrazione processuale della causa solo se è certo il debito a cui si riferisce; un messaggio WhatsApp, privo di data e di riferimenti a specifiche poste creditorie, non esonera il presunto creditore dal provare il diritto dedotto in giudizio.

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23/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 4890/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 27679 –  2023
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2026, n. 6125/2025
Clausola di indennizzo nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e onere della prova dell’importo dell’indennizzo
In una controversia attinente a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, è onere della parte che invoca una clausola...

In una controversia attinente a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, è onere della parte che invoca una clausola di indennizzo dimostrare i fatti costitutivi della sua domanda, ivi compreso il quantum della richiesta di condanna (nel caso in esame, l'importo della discrasia tra il costo del personale iscritto a bilancio e quello effettivo).

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23/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 6125/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 29002 –  2022
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2026, n. 419/2026
Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: onere della prova e principio di non contestazione
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l’onere...

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.

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22/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 419/2026
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 28405 –  2023
Tribunale di Firenze, 8 Giugno 2025, n. 2721/2025
Azione di responsabilità verso gli amministratori: natura giuridica, onere della prova e quantificazione del danno
In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il...

In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il quale agisca ai sensi dell'art. 146 L.F., deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri ed è, invece, onere degli amministratori stessi di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei predetti doveri. Per tale ragione, in tema di falsità di un bilancio finalizzata a occultare la perdita del capitale, non è sufficiente indicare quale sarebbe la voce errata, lasciando alla controparte l’onere di dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia possibile profilo di falsità, ma occorre affermare quale sarebbe il motivo dell’errore della rilevazione contabile; talché l’allegazione di un determinato profilo di (asserita) falsità limita a quello il thema decidendum ed esime i resistenti dal difendersi rispetto ad altri profili astrattamente ipotizzabili.

Non può avanzarsi domanda risarcitoria avverso gli amministratori per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, senza una indicazione del momento in cui tale presentazione avrebbe dovuto ritenersi obbligata (non potendosi far coincidere detto momento con la data della perdita del capitale, atteso che i presupposti dell’insolvenza non sono i medesimi dello scioglimento di fatto) e senza allegazione dello specifico danno conseguente alla sua omissione.

Quello del saldo fallimentare è un criterio (residuale) di quantificazione del danno prodotto non da qualsivoglia illecito posto in essere dagli amministratori ma da quello, specifico, previsto dall’art. 2486 CC e consistente, appunto, nella omessa rilevazione di una causa di scioglimento della società, e nella conseguente mancata adozione di una gestione meramente conservativa. L’adozione di quel criterio di quantificazione del danno implica, per necessità logica, l’accertamento a monte della sussistenza dell’illecito che lo avrebbe provocato (l’esercizio dell’impresa successivo alla perdita del capitale) e quindi, ancora più a monte, del momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto.

La contabilizzazione, per quanto possa essere carente, errata o anche falsa, non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, poiché il danno patrimoniale può derivare solo dalle operazioni compiute od omesse, non dalla loro rappresentazione contabile.

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16/05/2026
Data sentenza: 08/06/2025
Numero: 2721/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 10213 –  2022
Tribunale di Bari, 25 Maggio 2026, n. 1392/2024
Azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare: compromettibilità in arbitri e onere della prova
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono tanto l'azione spettante alla società quanto quella dei creditori sociali.

Il fallimento, esercitando l’azione sociale di responsabilità, ha l'onere di allegare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di gestione dei beni sociali nell’interesse dell’ente; i convenuti sono invece onerati, a fronte di tale allegazione, della dimostrazione del proprio adempimento.

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13/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 1392/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 255 –  2017
Tribunale di Ancona, 25 Maggio 2026, n. 493/2025
Distrazione del patrimonio sociale e onere della prova in capo agli amministratori
L’azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno...

L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno alla società derivante dagli illeciti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori, in violazione di doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.

A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite senza apparente giustificazione dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

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12/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 493/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 2361 –  2024
Tribunale di Bologna, 25 Maggio 2026, n. 1425/2024
Revoca della quietanza contenuta in un atto pubblico di cessione quote
La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore con la quale questi attesta di aver ricevuto il pagamento in essa...

La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore con la quale questi attesta di aver ricevuto il pagamento in essa indicata dal debitore e non ha efficacia negoziale poiché si concreta nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza. Tuttavia, tale dichiarazione non determina il costituirsi di una situazione definitiva.

La quietanza liberatoria, indirizzata al solvens, fa piena prova dell’avvenuto pagamento sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, a meno che non dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza sia avvenuto per errore di fatto o violenza. Ove la parte quietanzante assolva al suddetto onere probatorio circa l'essere incorsa in errore al momento del rilascio della quietanza nell’atto notarile di cessione di quote, l'autorità giudiziaria deve dichiarare la revoca della medesima dichiarazione contenuta nell'atto pubblico.

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08/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 1425/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 3721 –  2023
Tribunale di Bari, 25 Maggio 2026
Nullità della delibera per mancanza di convocazione: presupposti e onere della prova
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da...

In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. In tal caso, grava sulla società l’onere di provare la regolare convocazione del socio, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale.

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05/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paola Cesaroni
Registro : RI – 960 –  2025
Tribunale di Bari, 25 Maggio 2026, n. 1366/2024
Inadempimento dell’ordine cautelare di ostensione documentale: onere della prova
In tema di inadempimento – e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento – dell’ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa...

In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.

Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]

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03/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 1366/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 2008 –  2022
Tribunale di Bari, 25 Maggio 2026, n. 2514/2024
Cessione di quote societarie e mancato pagamento del prezzo: natura dell’obbligazione e onere probatorio del maggior danno ex. art. 1224, secondo comma, c.c.
Nel caso di inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi...

Nel caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda ottenere - oltre agli interessi moratori - il risarcimento del danno da svalutazione monetaria è tenuto a fornire la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c., non potendo limitarsi a richiedere il risarcimento cumulativamente, senza allegare e dimostrare l’an e il quantum dei danni asseritamente subiti.

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03/05/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 2514/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Carlotta Soria
Registro : RG – 1951 –  2020
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