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Sentenze con tag: presunzione di direzione e coordinamento

Corte d'appello di Bologna, 9 Marzo 2024, n. 1702/2024
Insussistenza del rapporto di direzione e coordinamento in presenza di un mero vincolo di fatto
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. – promovibile nei confronti di enti che esercitando attività di direzione e coordinamento...

L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. – promovibile nei confronti di enti che esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime – postula che i primi svolgano su queste ultime un controllo rispondente al paradigma dell’art. 2359 c.c., norma che esige – fuori dai casi di dominio o influenza assembleare – che lo stesso si fondi su di un particolare vincolo contrattuale, non essendo sufficiente un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall’erogazione del credito a lungo termine a loro favore.

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13/03/2026
Data sentenza: 09/03/2024
Numero: 1702/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna De Cristofaro
Relatore: Andrea Lama
Registro : RG – 717 –  2022
Tribunale di Venezia, 23 Luglio 2024, n. 2362/2024
Principi in tema di direzione e coordinamento e di diritto di controllo del socio
L’esistenza di diritti particolari dei soci, previsti dallo statuto sociale, che consentono loro di influire sull’andamento della vita sociale anche...

L’esistenza di diritti particolari dei soci, previsti dallo statuto sociale, che consentono loro di influire sull’andamento della vita sociale anche delle società controllate non costituisce circostanza idonea a superare la presunzione prevista dall’art. 2497-sexies c.c., a mente del quale l’attività di direzione e coordinamento si presume con riguardo alle società controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Le determinazioni assunte dai soci della controllante nell’esercizio dei loro diritti particolari non esplicano alcun effetto diretto nella vita sociale della controllata, poiché devono essere sempre esternate tramite gli organi sociali della controllante.

L’assenza di indicazioni, nella visura camerale e nella corrispondenza della controllata, circa la sua soggezione all’attività di direzione e coordinamento della controllante è irrilevante, posto che la controllante non può trarre vantaggio dall’inosservanza degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis c.c. gravanti su di essa e sui suoi amministratori.

Il diritto previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. può essere esercitato non solo per tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, tra i quali rientra l’esercizio dei diritti particolari previsti dallo statuto sociale.

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13/04/2025
Data sentenza: 23/07/2024
Numero: 2362/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 10330 –  2024
Tribunale di Milano, 6 Dicembre 2023
Presunzione dell’esercizio di direzione e coordinamento e impugnativa di bilancio per omessa indicazione della stessa
L’art 2497 sexies c.c. pone una presunzione non assoluta ma relativa, iuris tantum, tale per cui, pur in presenza dell’elemento...

L’art 2497 sexies c.c. pone una presunzione non assoluta ma relativa, iuris tantum, tale per cui, pur in presenza dell’elemento da cui si trae la presunzione (la posizione di controllo in assemblea o la particolare posizione contrattuale) è ammessa la prova contraria. La prova contraria dovrà essere fornita da colui la cui posizione è attinta dalla presunzione. La presunzione di esercizio di attività di direzione e coordinamento che si fonda sul controllo assembleare ex art 2359, n. 1, c.c. si caratterizza per porre in correlazione la situazione statica del controllo in assemblea con l’esercizio dinamico dell’attività di direzione e coordinamento nella eterodiretta. Può dirsi che l’attività di direzione e coordinamento, in sé legittima, sia esercizio del controllo a livello gestorio. Controllo assembleare e attività di direzione e coordinamento sono due situazioni differenti, la presunzione legale ex art 2497 sexies c.c. fa discendere dalla prima situazione la prova della seconda, ma non consente di ricondurre ad uno le due.

L’obbligo di verità gravante sulla società in sede di redazione del bilancio di esercizio non risulta pienamente compatibile con l’interpretazione e applicazione de plano della presunzione ex art 2497 sexies c.c. Il principio di verità del bilancio e il principio di effettività dell’attività di direzione e coordinamento non possono quindi andare disgiunti: rigorosamente vanno valutati tutti gli elementi in atti al fine di accertare se il controllo oltre che esercitato in assemblea si è inverato anche nella fase dinamica gestoria. La presunzione ex art. 2497 sexies c.c. con riferimento agli obblighi di informazione (contenuto del bilancio) si atteggia diversamente rispetto alle ipotesi di responsabilità gestoria invocate verso la controllante holding perché, mentre in queste ultime la presunzione di direzione e coordinamento discendente dal dato noto del controllo assembleare è sostenuta da uno o più atti gestori che si assumono compiuti su indicazione, volontà della controllante, nel caso di violazione agli obblighi informativi contabili a fronte della presunzione si ha la denuncia di una omissione. La parte che contesta il rapporto di direzione e coordinamento è onerata della prova positiva contraria, cioè la prova di quei fatti che portano a escludere in concreto l’esercizio di attività di direzione e coordinamento. La prova contraria del fatto negativo può essere resa anche attraverso elementi presuntivi.

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24/06/2024
Data sentenza: 06/12/2023
Registro : RG – 11212 –  2021
Tribunale di Roma, 21 Giugno 2023
Evidenza
Attività di direzione e coordinamento: definizione della fattispecie e responsabilità
L’attività di coordinamento realizza un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva,...

L’attività di coordinamento realizza un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva, estesa all’insieme delle società, mentre l’attività di direzione individua una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. In particolare, la direzione e il coordinamento richiedono una incidenza nella gestione dell’impresa, mentre le funzioni di audit e compliance imposte dalla controllante sulle controllate non sarebbero significative di per sé della eterodirezione (e così, ad esempio, la predisposizione di codici di comportamento, circolari relative all’assetto organizzativo, amministrativo o contabile). Non si esclude che possa esservi un esercizio concorrente nell’ambito dello stesso gruppo di attività di direzione e coordinamento laddove la subholding abbia il potere di determinare essa stessa i contenuti delle direttive ricevute dalla holding di vertice.

L’azione di responsabilità riconosciuta al socio ed al creditore della società eterodiretta è azione propria, diretta e non azionata in via surrogatoria rispetto all’azione sociale. Si tratta di un’azione volta alla riparazione di un danno comunque riflesso maturato in capo alla società: si tratta di ipotesi derogatoria rispetto alla regola del diritto societario comune per la quale il singolo socio che ha subito un danno riflesso non può agire in via individuale per reintegrare il proprio patrimonio personale, ma solo agire in via surrogatoria per la reintegrazione del patrimonio sociale. Nel caso dell’art. 2497 c.c., invece, il socio, pur avendo subito un danno riflesso, viene tutelato e gli è consentito chiedere il risarcimento del proprio danno, sulla base della considerazione che difficilmente la società eterodiretta, che partecipa dell’interesse di gruppo e che ne ha attuato le direttive, proporrebbe una azione risarcitoria nei confronti della capogruppo.

L’art. 2497, co. 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilità costituita dalla preventiva infruttuosa escussione della eterodiretta, in quanto l’obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall’abuso dell’attività di direzione e coordinamento è posto unicamente in capo alla società capogruppo. Tale norma, infatti, si limita a prevedere un’ipotesi meramente fattuale, al ricorrere della quale l’obbligo risarcitorio della controllante viene meno. È esclusa la responsabilità della capogruppo in tre casi, in cui un danno risarcibile non esiste più: (i) perché è mancante, alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497, co. 1, ultima parte, c.c.); (ii) perché è integralmente eliminato, anche a seguito di operazioni a ciò dirette (art. 2497, co. 1, ultima parte, c.c.); (iii) o perché è azzerato dalla stessa società controllata, che abbia soddisfatto la pretesa risarcitoria (art. 2497, co. 3, c.c.), secondo un meccanismo meramente fattuale.

Legittimato attivo all’esperimento dell’azione ex art. 2497 c.c. è anche il socio di maggioranza della società eterodiretta.

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06/10/2023
Data sentenza: 21/06/2023
Registro : RG – 61909 –  2016
Corte d'appello di Milano, 22 Luglio 2020
Attività da direzione e coordinamento – presunzione e onere probatorio
Ai fini della configurabilità dell’esercizio di attività da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. il ricorso alla presunzione ex...

Ai fini della configurabilità dell’esercizio di attività da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. il ricorso alla presunzione ex art. 2497 sexies c.c. non soddisfa pienamente l’onere probatorio, essendo necessario, per colui che agisce ex art. 2497 c.c., allegare gli elementi costitutivi dell'abuso dell'attività da direzione e coordinamento dovendo provare l’esercizio in fatto dell’eterodirezione con riguardo alle operazioni gestorie contestate.

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17/10/2021
Data sentenza: 22/07/2020
Registro : RI – 341 –  2017
Tribunale di Milano, 27 Settembre 2017
Evidenza
Diritto d’ispezione del socio di s.r.l. sulla documentazione della s.p.a. controllata
Ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c., i poteri di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. sui “documenti relativi...

Ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c., i poteri di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. sui “documenti relativi all’amministrazione della società” devono avere ad oggetto tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata (altro…)

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17/10/2017
Data sentenza: 27/09/2017
Registro : RG – 39298 –  2017
Tribunale di Milano, 14 Dicembre 2016
Evidenza
Responsabilità per abuso di direzione coordinamento, controllo e onere della prova
La domanda volta ad accertare la responsabilità ex art. 2497 c.c. di due società – la prima convenuta per abuso...

La domanda volta ad accertare la responsabilità ex art. 2497 c.c. di due società – la prima convenuta per abuso di direzione e coordinamento (comma 1) e la seconda convenuta per aver preso parte al fatto lesivo lamentato dalla società attrice (comma 2) – è infondata qualora: (i) non sia ravvisabile (altro…)

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28/02/2017
Data sentenza: 14/12/2016
Registro : RG – 22948 –  2014
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