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Tribunale di Venezia, 30 Giugno 2026, n. 16044/2026

Interposizione illecita di manodopera tramite cooperativa, responsabilità dell’amministratore e danno pari allo sbilancio fallimentare

Tribunale di Venezia, 30 Giugno 2026, n. 16044/2026
Interposizione illecita di manodopera tramite cooperativa, responsabilità dell’amministratore e danno pari allo sbilancio fallimentare

Integra un illecito gestorio dell’amministratore unico di una società cooperativa la condotta consistente nell’addossare alla società gli oneri contributivi e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti e illecitamente somministrati a un’altra impresa, reale datrice di lavoro, omettendone sistematicamente il pagamento, e il danno risarcibile può essere liquidato secondo il criterio della differenza tra passivo e attivo accertati in sede fallimentare quando il dissesto trovi causa efficiente proprio nella gestione preordinata all’elusione dei tributi e il passivo sia formato quasi esclusivamente da debiti tributari e previdenziali [cooperativa di autotrasporto priva di struttura aziendale, operante con patrimonio netto negativo, la cui unica attività consisteva nel fornire manodopera non remunerata prevalentemente a una società di trasporti].

L’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento non può essere desunto dal fatto che la società asseritamente controllante eserciti la medesima attività d’impresa della società asseritamente controllata, e il controllo contrattuale previsto dall’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c., che esige un vincolo contrattuale tra le società, è escluso quando la società asseritamente controllata presti la propria attività anche in favore di altre imprese, sicché in mancanza dei presupposti della presunzione prevista dall’art. 2497 sexies c.c. e della prova del controllo la responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. non è configurabile.

La delega a terzi dei poteri gestori mediante procura generale non esonera l’amministratore dalla responsabilità verso la società ed è anzi fonte di ulteriore responsabilità, perché la gestione dell’impresa sociale gli spetta inderogabilmente e non può essere trasferita, neppure in parte, a soggetti non investiti di un mandato fiduciario dall’assemblea.

La domanda di manleva proposta dall’amministratore nei confronti del consulente contabile della società per il danno derivante dall’omesso pagamento di tributi e contributi è infondata in mancanza di allegazione e prova del conferimento in via esclusiva dell’incarico di redazione delle dichiarazioni fiscali, della tempestiva consegna della documentazione contabile completa e dell’imputabilità dell’omissione al consulente, che si sia limitato a predisporre le dichiarazioni sulla base dei dati forniti dalla società.

È tardiva, e non può essere esaminata, l’allegazione che un soggetto abbia agito quale amministratore di fatto della società formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale.

È ammissibile la domanda di condanna proposta nei confronti della società dichiarata fallita nel corso del giudizio al solo fine di ottenere un titolo esecutivo utilizzabile in caso di ritorno in bonis, perché la perdita della capacità processuale del fallito nel corso della procedura non è assoluta ma relativa.

Il curatore del fallimento della società soggetta all’altrui direzione e coordinamento è legittimato all’esercizio della sola azione spettante ai creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società, e non anche dell’azione sociale né di quella dei soci, e in assenza di una definizione normativa di gruppo l’attività di direzione e coordinamento si presume, salvo prova contraria, esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci o che controlla la società ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Data Sentenza: 30/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 4700 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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