Gli amministratori nominati dopo che il credito di un terzo verso la società sia rimasto insoddisfatto e dopo che, nel giudizio promosso per il suo accertamento, la società non abbia ottemperato all’ordine di esibizione non rispondono ai sensi dell’art. 2395 c.c. del danno derivante dal mancato pagamento, perché le condotte omissive anteriori alla loro nomina sono imputabili soltanto agli amministratori allora in carica [ex presidente del consiglio di amministrazione che chiedeva agli amministratori successivi il risarcimento del danno pari al trattamento di fine mandato non riscosso].
Quando all’amministratore sia addebitata una condotta omissiva prospettata come permanente per tutta la durata del mandato, il termine di prescrizione dell’azione proposta dal terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica, mentre la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. riguarda soltanto i rapporti tra la società e i propri amministratori e non si estende all’azione individuale del terzo.
Non viola gli obblighi di buona fede l’amministratore che ometta di pagare un credito vantato verso la società la cui esistenza sia stata esclusa da sentenze pronunciate nei confronti della società, perché il credito non è certo, liquido ed esigibile e l’amministratore è tenuto a rispettare le sentenze pronunciate nei confronti della società da lui amministrata, a tutela del patrimonio sociale e dei creditori.
Non è imputabile agli amministratori, quale fatto illecito fonte di responsabilità verso il terzo, la mancata produzione in giudizio di un documento della società che non sia compreso nell’ordine di esibizione perché l’interessato non ne abbia tempestivamente chiesto l’esibizione, incorrendo nelle relative preclusioni.
Il rimborso delle spese sostenute dall’assicuratore della responsabilità degli amministratori, chiamato in garanzia da questi ultimi, va posto a carico di chi ha proposto nei loro confronti la domanda risarcitoria rivelatasi infondata, in forza del principio di causalità, quando la chiamata sia stata resa necessaria da tale domanda e non risulti manifestamente infondata né palesemente arbitraria, come nel caso in cui l’eccezione di difetto di copertura per circostanze già note agli assicurati non sia prima facie condivisibile perché gli amministratori erano estranei alla lite pendente tra la società e il terzo.