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Sentenze con tag: principio di non contestazione

Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2026, n. 419/2026
Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: onere della prova e principio di non contestazione
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l’onere...

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.

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22/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 419/2026
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 28405 –  2023
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2026, n. 1252/2025
Responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c. 7 c.c. e principio di non contestazione
L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova...

L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

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19/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1252/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 16202 –  2020
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2026, n. 527/2024
Le scritture contabili reciproche fra imprenditori e la ratio dell’art. 2467 c.c.
Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non...

Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non sono prova avendo, sempre in via generale, una funzione di richiesta di pagamento.

Le fatture corrispondono alle scritture contabili; nel procedimento monitorio, infatti, la fattura è a calco delle scritture contabili sia di chi emette la fattura, sia di chi la riceve, se questi non afferma di averla rifiutata.

In via generale le fatture non costituiscono prova; tuttavia, proprio fra imprenditori, esse costituiscono prova, in quanto corrispondenti alle scritture contabili. Si tratta della nota norma di cui all’articolo 2710 c.c.; essa è regola recepita dal previgente codice di commercio e prevede un mezzo di prova, avente valore di principio di prova fra imprenditori.

L’articolo 115, comma 1, ultima parte, c.p.c. pretende che le contestazioni abbiano caratteristiche di precisione e specificità. Non è contestazione quella generica o quella in cui ci si limiti a rimettere a parte avversaria l’onere della prova. Pertanto, in assenza di una contestazione specifica, opera il principio di non contestazione.

La ratio dell'art. 2467 c.c. – in presenza di una realtà di sottocapitalizzazione delle s.r.l. nazionali – è quella di evitare che, attraverso il meccanismo del finanziamento, i soci utilizzino questo mezzo, per mettere al riparo dal rischio di impresa il loro capitale; appunto qualificandolo come finanziamento soci, con diritto alla restituzione. In queste situazioni, di squilibrio eccessivo, il finanziamento soci viene in realtà postergato, di fatto con un trattamento analogo al capitale di rischio.

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24/02/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 527/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 11789 –  2020
Tribunale di Milano, 19 Dicembre 2021
Pagamenti ingiustificati e principio di non contestazione
Il Tribunale deve, in forza del disposto dell’art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati...

Il Tribunale deve, in forza del disposto dell'art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Se il curatore esperisce l'azione sociale di responsabilità per reintegrare il patrimonio sociale, la stessa natura dell'addebito di "pagamento ingiustificato" impone a ciascun resistente, incluso l'amministratore di fatto, di prendere posizione su ciascuna voce di movimentazione del conto, non solo specificando la giustificazione dei singoli importi via via ricevuti, ma anche l'inerenza e la congruità dei singoli versamenti rispetto agli scopi sociali.

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28/01/2023
Data sentenza: 19/12/2021
Registro : RG – 43072 –  2021
Tribunale di Catania, 27 Marzo 2019
Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al...

Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.

Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.

In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.

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03/09/2022
Data sentenza: 27/03/2019
Registro : RG – 12286 –  2014
Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2019
La ripartizione degli oneri probatori in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda e di azione revocatoria
In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori spetta al debitore convenuto per la risoluzione o l’adempimento del contratto...

In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori spetta al debitore convenuto per la risoluzione o l’adempimento del contratto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto una volta che il creditore agente abbia fornito la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, costituita, nella fattispecie dal contratto di cessione di azienda. (altro…)

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25/04/2019
Data sentenza: 30/01/2019
Registro : RG – 29162 –  2017
Tribunale di Genova, 11 Luglio 2016
L’onere probatorio in caso di contumacia
La contumacia è un comportamento neutrale cui non può essere riconosciuta valenza confessoria né non contestativa dei fatti allegati, pertanto...

La contumacia è un comportamento neutrale cui non può essere riconosciuta valenza confessoria né non contestativa dei fatti allegati, pertanto in capo all'attore (altro…)

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08/01/2017
Data sentenza: 11/07/2016
Registro : RG – 5117 –  2014
Tribunale di Milano, 17 Maggio 2016
Impugnazione delle deliberazioni assembleari, principio di maggioranza e onere di contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda
È invalida la deliberazione assembleare approvata senza il voto favorevole della maggioranza richiesta

È invalida la deliberazione assembleare approvata senza il voto favorevole della maggioranza richiesta (altro…)

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30/09/2016
Data sentenza: 17/05/2016
Registro : RG – 36464 –  2014
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