La clausola statutaria [di s.r.l.] che attribuisce agli amministratori unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio va interpretata nel senso che sono rimborsabili soltanto le spese strettamente collegate e funzionali all’espletamento dell’incarico; essa pone a carico dell’amministratore l’onere di provarne l’effettivo sostenimento e il collegamento con l’ufficio, con il correlato obbligo di rendicontazione, ed è incompatibile con un meccanismo di rimborso forfettario.
L’art. 1720 c.c., applicabile anche al rapporto tra società e amministratore, obbliga l’ente a rimborsare le spese anticipate dall’amministratore nei soli limiti in cui questi provi di averle effettivamente sostenute a causa dell’espletamento dell’incarico e nell’adempimento degli obblighi a esso connessi, essendo insufficiente che le spese siano state sostenute in occasione dell’incarico; in difetto di tale prova, le somme percepite a titolo di rimborso vanno restituite [alla curatela del fallimento della società].
L’avvenuta erogazione del rimborso richiesto dall’amministratore non ne costituisce ratifica né legittimazione a posteriori, quando lo statuto limita il rimborso alle spese sostenute per ragioni dell’ufficio, perché l’introduzione di un diverso regime di rimborso richiede una modifica statutaria deliberata nelle forme previste.
Quando l’amministratore convenuto per la restituzione dei prelievi e dei pagamenti eseguiti con le carte di credito aziendali non contesta specificamente l’allegazione attorea dell’estraneità delle spese all’ufficio, i relativi fatti si considerano non specificamente contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c., con conseguente condanna alla restituzione delle somme.
Dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttiva dello schema ABI, nella fideiussione contenente la clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta» la decadenza del creditore è impedita dalla richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro il termine semestrale; la diligenza nel continuare le istanze richiesta dall’art. 1957, comma 1, c.c. si riferisce soltanto alle iniziative giudiziali, sicché, inviata la richiesta, resta irrilevante il successivo comportamento del creditore [mancato intervento nell’espropriazione dell’immobile ipotecato], che può rilevare soltanto ai sensi dell’art. 1955 c.c., causa di liberazione distinta che il giudice non può applicare d’ufficio in luogo di quella invocata.
La contestazione della titolarità del credito ceduto in blocco, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è tardiva quando il debitore abbia tenuto per tutto il giudizio una linea difensiva incompatibile con la negazione della titolarità [proponendo contro il cessionario la domanda di nullità della garanzia], perché la contestazione di un elemento della fattispecie costituisce un’allegazione negativa soggetta alle preclusioni.
Nella cooperativa edilizia il socio prenotatario non può recedere dal rapporto sociale per l’inadempimento della cooperativa, ancorché grave [ritardo nella consegna dell’alloggio], in mancanza di una specifica previsione statutaria, perché l’art. 2532 c.c. sancisce la tipicità delle cause di recesso ed esclude l’applicazione del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2285 c.c.; il recesso così esercitato è inefficace e, permanendo il vincolo sociale e il collegato rapporto mutualistico, non sorge il diritto alla restituzione delle somme versate in acconto sul prezzo dell’alloggio.
Grava sul socio che recede l’onere di allegare e provare la clausola statutaria che legittima il recesso, producendo lo statuto; in mancanza di specifica allegazione della clausola, la sua esistenza non può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che opera soltanto rispetto ai fatti specificamente allegati.
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.
L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.
In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.
Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non sono prova avendo, sempre in via generale, una funzione di richiesta di pagamento.
Le fatture corrispondono alle scritture contabili; nel procedimento monitorio, infatti, la fattura è a calco delle scritture contabili sia di chi emette la fattura, sia di chi la riceve, se questi non afferma di averla rifiutata.
In via generale le fatture non costituiscono prova; tuttavia, proprio fra imprenditori, esse costituiscono prova, in quanto corrispondenti alle scritture contabili. Si tratta della nota norma di cui all’articolo 2710 c.c.; essa è regola recepita dal previgente codice di commercio e prevede un mezzo di prova, avente valore di principio di prova fra imprenditori.
L’articolo 115, comma 1, ultima parte, c.p.c. pretende che le contestazioni abbiano caratteristiche di precisione e specificità. Non è contestazione quella generica o quella in cui ci si limiti a rimettere a parte avversaria l’onere della prova. Pertanto, in assenza di una contestazione specifica, opera il principio di non contestazione.
La ratio dell'art. 2467 c.c. – in presenza di una realtà di sottocapitalizzazione delle s.r.l. nazionali – è quella di evitare che, attraverso il meccanismo del finanziamento, i soci utilizzino questo mezzo, per mettere al riparo dal rischio di impresa il loro capitale; appunto qualificandolo come finanziamento soci, con diritto alla restituzione. In queste situazioni, di squilibrio eccessivo, il finanziamento soci viene in realtà postergato, di fatto con un trattamento analogo al capitale di rischio.
Il Tribunale deve, in forza del disposto dell'art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Se il curatore esperisce l'azione sociale di responsabilità per reintegrare il patrimonio sociale, la stessa natura dell'addebito di "pagamento ingiustificato" impone a ciascun resistente, incluso l'amministratore di fatto, di prendere posizione su ciascuna voce di movimentazione del conto, non solo specificando la giustificazione dei singoli importi via via ricevuti, ma anche l'inerenza e la congruità dei singoli versamenti rispetto agli scopi sociali.
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.
Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.
In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.
In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori spetta al debitore convenuto per la risoluzione o l’adempimento del contratto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto una volta che il creditore agente abbia fornito la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, costituita, nella fattispecie dal contratto di cessione di azienda. (altro…)
La contumacia è un comportamento neutrale cui non può essere riconosciuta valenza confessoria né non contestativa dei fatti allegati, pertanto in capo all'attore (altro…)
È invalida la deliberazione assembleare approvata senza il voto favorevole della maggioranza richiesta (altro…)