La clausola statutaria [di s.r.l.] che attribuisce agli amministratori unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio va interpretata nel senso che sono rimborsabili soltanto le spese strettamente collegate e funzionali all’espletamento dell’incarico; essa pone a carico dell’amministratore l’onere di provarne l’effettivo sostenimento e il collegamento con l’ufficio, con il correlato obbligo di rendicontazione, ed è incompatibile con un meccanismo di rimborso forfettario.
L’art. 1720 c.c., applicabile anche al rapporto tra società e amministratore, obbliga l’ente a rimborsare le spese anticipate dall’amministratore nei soli limiti in cui questi provi di averle effettivamente sostenute a causa dell’espletamento dell’incarico e nell’adempimento degli obblighi a esso connessi, essendo insufficiente che le spese siano state sostenute in occasione dell’incarico; in difetto di tale prova, le somme percepite a titolo di rimborso vanno restituite [alla curatela del fallimento della società].
L’avvenuta erogazione del rimborso richiesto dall’amministratore non ne costituisce ratifica né legittimazione a posteriori, quando lo statuto limita il rimborso alle spese sostenute per ragioni dell’ufficio, perché l’introduzione di un diverso regime di rimborso richiede una modifica statutaria deliberata nelle forme previste.
Quando l’amministratore convenuto per la restituzione dei prelievi e dei pagamenti eseguiti con le carte di credito aziendali non contesta specificamente l’allegazione attorea dell’estraneità delle spese all’ufficio, i relativi fatti si considerano non specificamente contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c., con conseguente condanna alla restituzione delle somme.