La prova della partecipazione a una società, di fatto o quale socio occulto, consiste in entrambi i casi nell’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi; il rapporto sociale è di fatto quando manchi la prova scritta della sua costituzione ed è occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non sia esteriorizzato nei rapporti con i terzi. In ogni caso rileva l’effettiva esistenza della società, che richiede la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività sociale in vista di un risultato unitario, attraverso conferimenti diretti a costituire un patrimonio comune sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi.
La partecipazione occulta a una società non si estende di per sé alla diversa società successivamente costituita che subentri nei rapporti della prima e ne prosegua l’attività; chi assume di essere socio occulto della nuova società deve provare la sussistenza del relativo rapporto sociale [quale il versamento della quota di capitale o la collaborazione alla gestione].
La scrittura transattiva con cui il socio occulto, a fronte del pagamento di una somma, definisce tutte le spettanze relative al proprio apporto all’impresa comune e alle successive iniziative commerciali, dichiarando di non avere altro a pretendere, liquida la sua partecipazione occulta anche rispetto all’impresa proseguita dalla nuova società; in mancanza di prova del versamento della quota di capitale della nuova società o di una successiva collaborazione alla sua gestione, la prosecuzione occulta del rapporto sociale va esclusa.
Una volta liquidata la partecipazione del socio occulto, la costituzione di una nuova società che prosegua l’impresa comune non costituisce lo strumento di un’estromissione fraudolenta del socio, e la domanda risarcitoria [fondata sul trasferimento di fatto dell’azienda alla nuova società] va respinta quando il danno sia quantificato in modo meramente assertivo e privo di riscontri concreti.
La mancata partecipazione al giudizio della società cancellata dal registro delle imprese, e quindi estinta, prima della sua instaurazione non produce conseguenze processuali [quando siano in causa coloro che ne erano soci formali e di fatto].
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. presuppone un comportamento processuale abusivo, ulteriore rispetto alla mera proposizione di una domanda risultata infondata.