Il socio che lamenti di essere stato indotto in errore sul carattere congiunto e inscindibile della propria offerta in prelazione rispetto a quella di altri soci deve allegare e provare specifiche condotte decettive, incidenti e determinanti sul proprio affidamento. Il chiaro tenore letterale dell’offerta, che limiti l’inscindibilità alle sole azioni in essa indicate, prevale sul convincimento soggettivo del cedente, fondato su motivi personali e giuridicamente irrilevante [tanto più quando il cedente sia stato a lungo amministratore della società]; sono pertanto superflue le prove orali dirette a dimostrare tale convincimento anziché artifici o raggiri.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa va valutata sulla base delle allegazioni poste a fondamento della domanda. Nella controversia risarcitoria promossa da soci che assumono di essere stati indotti a cedere le proprie azioni a un prezzo incongruo, la competenza sussiste quando gli attori esercitano anche un’azione contrattuale fondata sulla violazione del contratto sociale; le ulteriori domande, astrattamente estranee alla competenza della sezione, possono essere esaminate in quanto connesse.
L’incarico professionale conferito dalla società [per superare una situazione di stallo tra gruppi di soci contrapposti] non fa sorgere obbligazioni del professionista verso i singoli soci, ancorché di maggioranza e componenti del consiglio di amministrazione che ha conferito l’incarico, perché società e soci sono soggetti distinti e autonomi. In difetto di prova di un mandato conferito dai soci in proprio, è esclusa la responsabilità contrattuale del professionista nei loro confronti.
Il contratto sociale regola gli interessi dei soci e costituisce la norma programmatica dell’agire sociale, senza imporre ai soci obblighi di assistenza verso gli altri soci in occasione della loro scelta di offrire in vendita le proprie partecipazioni; esso è quindi inidoneo a fondare una responsabilità contrattuale dei soci [che abbiano esercitato la prelazione] verso i soci cedenti.
Il socio che formula un’offerta in prelazione accetta il rischio che gli altri soci la esercitino e acquistino la partecipazione al prezzo indicato. Quando il prezzo sia stato da lui stesso determinato o recepito, il socio cedente non può dolersi del minor incasso, né far valere le mere aspettative o le finalità strategiche sottese all’offerta [come quella di indurre un altro gruppo di soci a cedere a sua volta le proprie azioni a un prezzo inferiore], che restano prive di tutela giuridica.
Il valore della partecipazione offerta in prelazione va apprezzato con riferimento al momento dell’offerta, restando irrilevanti i dati successivi, compresi quelli dell’epoca della formalizzazione della cessione. La liquidità della società è una posta attiva che va posta a confronto con le passività, sicché da sola è inidonea a esprimere il valore della società.
Il socio che, quale componente del consiglio di amministrazione, abbia partecipato alla formazione del bilancio e ne conoscesse i dati non può dolersi, nei confronti degli altri soci, delle svalutazioni di poste in esso contenute che abbiano inciso sulla stima della partecipazione da lui ceduta.
L’eccezione di nullità della citazione è infondata quando l’attore abbia sufficientemente illustrato i motivi di fatto e di diritto della domanda; l’eventuale genericità delle censure mosse ai convenuti attiene al merito.