L’esistenza di un gruppo societario di fatto non introduce di per sé alcuna deroga ai principi generali che governano la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali, ispirati a una logica atomistica, imperniata sulla singola società indipendentemente dalla sua appartenenza a un gruppo. Manca un interesse imprenditoriale di gruppo idoneo a legittimare il sacrificio dell’interesse della singola società, sicché risponde l’amministratore che sia venuto meno al dovere di operare nell’interesse della società amministrata; il sindacato del giudice riguarda la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e resta estraneo al merito delle scelte gestionali.
Il gruppo societario è un insieme di società sottoposte a gestione unitaria che conservano la propria autonomia gestionale e patrimoniale; può essere verticale, fondato sul controllo, od orizzontale, derivante dal mero coordinamento, e può nascere da una partecipazione al capitale, da un contratto o, di fatto, da legami commerciali che creino una dipendenza economica. Ai fini della prova di una holding di fatto sono insufficienti l’appartenenza delle società alla medesima famiglia, l’operatività nel medesimo settore e l’esistenza di rapporti contrattuali tra le società, perché occorre dimostrare il controllo o almeno il coordinamento, individuando la società che svolge l’attività di direzione unitaria.
Costituisce scelta gestoria irrazionale e comunque contraria ai doveri di diligenza la concessione di finanziamenti infruttiferi e privi di garanzie a società legate alla finanziatrice dalla sola appartenenza al medesimo gruppo familiare, in assenza di poteri di controllo o di coordinamento e di una previa valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria delle beneficiarie e delle prospettive di restituzione; a tal fine sono irrilevanti le modalità con cui i finanziamenti sarebbero stati rimborsati.
Il patto relativo alla produzione di interessi richiede la forma scritta ai sensi dell’art. 1284 c.c., sicché la natura fruttifera dei finanziamenti erogati dalla società non può essere provata per testimoni.
Viola il dovere di diligenza l’amministratore che, a fronte dell’inadempimento dell’affittuario dell’azienda sociale, ometta di promuovere la risoluzione del contratto, così da evitare l’aggravamento dell’esposizione debitoria dell’affittuario e recuperare l’azienda per ricollocarla sul mercato.
In caso di illegittima distribuzione di utili ai soci, il danno risarcibile dagli amministratori corrisponde alla differenza tra le somme distribuite e gli utili distribuibili.
L’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.fall. ha natura contrattuale, sicché l’attore deve dedurre le violazioni degli obblighi gravanti sugli amministratori e provare il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare di avere adempiuto con diligenza o che l’inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile. A fronte di incassi registrati in contabilità cui non corrispondano versamenti sui conti sociali o movimenti in uscita con indicazione del destinatario e della causale, grava pertanto sugli amministratori la prova del diverso impiego delle somme a vantaggio della società, in difetto della quale esse si considerano distratte.
La disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali si applica anche a chi si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsiasi investitura, ancorché irregolare o implicita. Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto occorre che l’ingerenza nella gestione, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, riveli caratteri di sistematicità e completezza, eccedendo il compimento di atti eterogenei e occasionali; la relativa prova si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase o settore dell’attività sociale, come i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti.
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti; è inidonea a manifestare tale insufficienza una perdita di esercizio di modesta entità della quale sia stata deliberata la copertura.
La sentenza penale di patteggiamento è priva, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, di efficacia di vincolo o di giudicato e lascia immutato il riparto dell’onere della prova, perché costituisce soltanto un indizio utilizzabile insieme ad altri elementi convergenti, in presenza dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
Le dichiarazioni di terzi raccolte dal curatore fallimentare e allegate alla relazione ex art. 33 l.fall. costituiscono elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice; il relativo verbale fa fede, fino a prova contraria, sul tenore e sul contenuto delle dichiarazioni raccolte, che il giudice può valutare e le parti controllare.