L’incarico, conferito dal consiglio di amministrazione [di una cooperativa] a un socio già presidente, di coordinare le attività operative con potere di firma è inidoneo a fondare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c. quando dall’istruttoria emerga che il socio ha svolto in realtà le funzioni di amministratore di fatto, dirigendo il consiglio e indirizzando la gestione della società. In tal caso manca una prestazione personale resa a favore del committente, e la domanda di pagamento dei compensi fondata sul preteso rapporto di collaborazione va respinta.
Sono indici della qualità di amministratore di fatto la presenza costante alle sedute del consiglio di amministrazione, la loro direzione e la predisposizione dei relativi verbali, il potere di firma e la direzione del personale. La sottoscrizione degli atti esterni da parte del legale rappresentante formale non esclude tale qualità quando questi agisca sotto l’influenza decisionale dell’amministratore di fatto [anche in ragione della presenza di suoi familiari nell’organo amministrativo].