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Tribunale di Bari, 30 Ottobre 2025, n. 3888/2025

Applicabilità ai giudizi pendenti del limite risarcitorio dei sindaci introdotto dal novellato art. 2407 c.c.

Tribunale di Bari, 30 Ottobre 2025, n. 3888/2025
Applicabilità ai giudizi pendenti del limite risarcitorio dei sindaci introdotto dal novellato art. 2407 c.c.

In assenza di disciplina transitoria, il limite al risarcimento dovuto dai sindaci introdotto dal novellato art. 2407, 2° comma, c.c. [dalla l. 14 marzo 2025, n. 35] si applica anche ai giudizi pendenti e alle condotte esauritesi prima della sua entrata in vigore, pur trattandosi di norma sostanziale. Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) impedisce alla legge successiva di disciplinare il fatto generatore della responsabilità, che resta regolato, quanto ai suoi elementi costitutivi, dalla disciplina vigente all’epoca dell’illecito; la legge sopravvenuta può invece disciplinare gli effetti non ancora esauriti del rapporto sorto anteriormente. Poiché l’accertamento e la liquidazione del danno vengono in essere con la pronuncia giudiziale, il tetto al danno risarcibile regola una situazione che sorge in quel momento, rispetto al quale il riformato art. 2407 c.c. costituisce antecedente normativo.

Il novellato art. 2407, 2° comma, c.c., nel prevedere che i sindaci che violano i propri doveri rispondono dei danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, limita il danno risarcibile e lascia ferma la responsabilità in sé considerata, che resta concorrente con quella degli amministratori in ragione dell’unicità del fatto lesivo e del danno conseguente (artt. 1292 e 2055 c.c.).

Il limite risarcitorio dell’art. 2407, 2° comma, c.c. opera anche quando il compenso dei sindaci non sia stato effettivamente percepito, dovendosi dare interpretazione estensiva al termine usato dal legislatore. Il tetto così determinato è comprensivo degli accessori, perché altrimenti la limitazione legale rischierebbe di essere in gran parte vanificata dalla durata del processo, di cui il danneggiato non ha piena disponibilità.

È inammissibile l’istanza [dell’attore] di aprire una nuova fase istruttoria per provare il dolo dei sindaci e sottrarli così al limite risarcitorio introdotto dal novellato art. 2407 c.c., quando la deduzione dei fatti si è già compiutamente esaurita nei termini di legge, perché introdurre una nuova narrazione dei fatti al solo fine di aggirare ex post la novella contrasta, tra l’altro, con il principio di ragionevole durata del processo.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 2407 c.c. prospettata sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento tra sindaci e revisori o dell’irragionevole equiparazione delle azioni risarcitorie della società, dei soci e dei creditori, nonché in riferimento agli artt. 24 e 41, 2° comma, Cost., perché la novella lascia ferma l’illiceità delle condotte che incidono sul controllo di legalità e ne disciplina soltanto il trattamento risarcitorio.

Nella liquidazione del danno da indebita prosecuzione dell’attività secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, 3° comma, c.c., occorre procedere, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., a una simulazione di liquidazione virtuale, detraendo il passivo cosiddetto inerziale, ossia i costi che la società avrebbe comunque sostenuto, secondo un criterio di normalità, in caso di tempestiva messa in liquidazione. Dal passivo inerziale va escluso il compenso dell’organo liquidatorio mai deliberato dall’assemblea, perché solo la delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione e in sua assenza il compenso non spetta.

Nell’assicurazione della responsabilità civile del sindaco secondo lo schema claims made, la garanzia opera per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato e da lui denunciate durante il periodo di validità del contratto, a condizione che l’assicurato non ne fosse a conoscenza prima della stipula. La copertura è esclusa in presenza di previous knowledge, desumibile [quando anteriori alla stipula] dalla situazione patrimoniale critica della società, dalle omesse verifiche sindacali e dall’intervenuto fallimento.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. cumula le azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c., che restano distinte per presupposti, onere della prova, criteri di determinazione del danno e decorrenza della prescrizione. L’azione si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente percepibile, che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova piena di fatti sintomatici anteriori; quando è contestata l’illegittima prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, il termine decorre dal momento in cui tale attività è cessata e l’aggravamento del dissesto si è consumato.

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sussiste quando dai verbali e dalle relazioni del collegio non risulta alcuna segnalazione o raccomandazione all’organo amministrativo né alcun intervento [a fronte della prosecuzione dell’attività in ottica non conservativa dopo l’erosione del capitale]; il nesso causale ricorre quando, se i sindaci avessero adempiuto i propri doveri, la società avrebbe reagito tempestivamente adottando le misure previste dalla legge ed evitando la dispersione del patrimonio.

Data Sentenza: 30/10/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro: RG 5513 / 2020
Allegato:
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Data: 23/10/2026
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