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Corte d'appello di Genova, 13 Maggio 2025, n. 596/2025

Diritto del socio di società di persone agli utili e necessaria approvazione del rendiconto

Corte d'appello di Genova, 13 Maggio 2025, n. 596/2025
Diritto del socio di società di persone agli utili e necessaria approvazione del rendiconto

Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio. Il rendiconto non può essere sostituito né dalle dichiarazioni fiscali della società né dai soli estratti dei conti correnti sui quali i soci regolano i loro rapporti.

Nel giudizio di rendiconto il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, c.p.c. presuppone che il conto sia stato presentato e che la debenza di quelle somme sia incontestata. In mancanza di tali presupposti, come quando sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e le parti discutano dell’avvenuta solutio dei debiti fatti valere in causa, l’ordine è emesso in radicale carenza di potere ed è giuridicamente inesistente; esso è perciò denunciabile da ogni interessato soltanto con l’actio nullitatis e resta sottratto, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Il giuramento, decisorio o suppletorio, è inammissibile se deferito sulla sussistenza di un rapporto [quale un finanziamento infruttifero], perché essa integra una situazione giuridica suscettibile di valutazione, che qualifica il contenuto del rapporto instauratosi tra le parti, estranea ai fatti che possono formare oggetto di confessione.

L’emanazione dell’ordine di esibizione è rimessa alla discrezionalità del giudice, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa. L’istanza generica difetta delle condizioni di ammissibilità e non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte istante.

L’interesse a impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame può derivare alla parte che lo propone; è quindi inammissibile l’impugnazione della parte integralmente vittoriosa volta soltanto a ottenere una diversa motivazione o una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sulla decisione.

Data Sentenza: 13/05/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosella Silvestri
Registro: RG 356 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Francesco Zoppi
Francesco Zoppi

Nel 2018 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, con votazione di 110 e lode, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2020 ha proficuamente concluso i periodi di tirocinio formativo e di pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Tra il 2021 e il 2022 ha collaborato con una delle principali associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in qualità di consulente giuridico della Segreteria della Camera Arbitrale. Nel 2022, dopo aver superato con il massimo dei voti e plauso della Commissione l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (sessione 2020), ha iniziato a collaborare con affermati Studi Legali e Tributari. Dal 2024 collabora con un importante Studio Legale avente sede a Roma. Opera nell’ambito del diritto civile e commerciale, prestando attività di consulenza legale, assistenza giudiziale e stragiudiziale.

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