Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio. Il rendiconto non può essere sostituito né dalle dichiarazioni fiscali della società né dai soli estratti dei conti correnti sui quali i soci regolano i loro rapporti.
Nel giudizio di rendiconto il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, c.p.c. presuppone che il conto sia stato presentato e che la debenza di quelle somme sia incontestata. In mancanza di tali presupposti, come quando sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e le parti discutano dell’avvenuta solutio dei debiti fatti valere in causa, l’ordine è emesso in radicale carenza di potere ed è giuridicamente inesistente; esso è perciò denunciabile da ogni interessato soltanto con l’actio nullitatis e resta sottratto, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Il giuramento, decisorio o suppletorio, è inammissibile se deferito sulla sussistenza di un rapporto [quale un finanziamento infruttifero], perché essa integra una situazione giuridica suscettibile di valutazione, che qualifica il contenuto del rapporto instauratosi tra le parti, estranea ai fatti che possono formare oggetto di confessione.
L’emanazione dell’ordine di esibizione è rimessa alla discrezionalità del giudice, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa. L’istanza generica difetta delle condizioni di ammissibilità e non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte istante.
L’interesse a impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame può derivare alla parte che lo propone; è quindi inammissibile l’impugnazione della parte integralmente vittoriosa volta soltanto a ottenere una diversa motivazione o una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sulla decisione.