I prelievi dal conto corrente sociale effettuati dall’amministratore unico [e contabilizzati in bilancio come credito della società nei suoi confronti] fondano il credito restitutorio della curatela fallimentare. La loro riferibilità all’amministratore può ritenersi presuntivamente provata quando i movimenti risultino dagli estratti conto e dalla contabilità sociale e non emerga che altri soggetti fossero autorizzati a operare sul conto.
La prova che una voce di bilancio esprime il credito della società verso l’amministratore per i prelievi da lui effettuati [anche dopo il mutamento della sua denominazione] può essere desunta dalle testimonianze, indipendentemente dall’opponibilità all’amministratore delle scritture contabili; il relativo saldo è desumibile dal raffronto tra le somme contabilizzate e gli estratti conto.
L’amministratore che eccepisca in compensazione il credito per pagamenti di debiti sociali che assume di avere eseguito con risorse personali deve provarne l’effettiva esecuzione e la riferibilità a debiti della società. È a tal fine inidonea la testimonianza che si limiti a riferire che i pagamenti potevano astrattamente essere destinati a fornitori o dipendenti della società, e insufficiente una corrispondenza soltanto parziale, per data e importo, con le registrazioni contabili; la prova può invece trarsi dalle stesse scritture contabili prodotte dalla curatela, quando vi risulti il pagamento.