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Corte d'appello di Firenze, 22 Luglio 2024, n. 1331/2024

Prelievi dell’amministratore dal conto corrente sociale e prova del credito restitutorio della curatela

Corte d'appello di Firenze, 22 Luglio 2024, n. 1331/2024
Prelievi dell’amministratore dal conto corrente sociale e prova del credito restitutorio della curatela

I prelievi dal conto corrente sociale effettuati dall’amministratore unico [e contabilizzati in bilancio come credito della società nei suoi confronti] fondano il credito restitutorio della curatela fallimentare. La loro riferibilità all’amministratore può ritenersi presuntivamente provata quando i movimenti risultino dagli estratti conto e dalla contabilità sociale e non emerga che altri soggetti fossero autorizzati a operare sul conto.

La prova che una voce di bilancio esprime il credito della società verso l’amministratore per i prelievi da lui effettuati [anche dopo il mutamento della sua denominazione] può essere desunta dalle testimonianze, indipendentemente dall’opponibilità all’amministratore delle scritture contabili; il relativo saldo è desumibile dal raffronto tra le somme contabilizzate e gli estratti conto.

L’amministratore che eccepisca in compensazione il credito per pagamenti di debiti sociali che assume di avere eseguito con risorse personali deve provarne l’effettiva esecuzione e la riferibilità a debiti della società. È a tal fine inidonea la testimonianza che si limiti a riferire che i pagamenti potevano astrattamente essere destinati a fornitori o dipendenti della società, e insufficiente una corrispondenza soltanto parziale, per data e importo, con le registrazioni contabili; la prova può invece trarsi dalle stesse scritture contabili prodotte dalla curatela, quando vi risulti il pagamento.

Data Sentenza: 22/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Delle Vergini
Relatore: Fabrizio Nicoletti
Registro: RG 489 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Nicola Soave
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