Le domande di accertamento della titolarità dei diritti esclusivi e della loro violazione da parte della convenuta non sono procedibili ex art. 52 LF perché funzionali all’accertamento di un credito che può essere accertato solo nelle forme dell’insinuazione al passivo fallimentare, in base al principio dell’esclusività del rito speciale dell’accertamento del passivo.