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Sentenze con tag: programmi per elaboratore

Tribunale di Genova, 3 Giugno 2024, n. 724/2024
Il software diffuso e rinomato si presume originale
La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui...

La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, “è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”) si può presumere sulla base dell’ampia diffusione e rinomanza dei programmi fra gli operatori di settore. Tale diffusione conferma l’utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività.

 

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11/01/2026
Data sentenza: 03/06/2024
Numero: 724/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Emanuela Giordano
Registro : RG – 1028 –  2021
Tribunale di Venezia, 29 Gennaio 2024, n. 266/2024
Data sentenza: 29/01/2024
Numero: 266/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 8050 –  2022
Tribunale di Roma, 13 Marzo 2019
La descrizione, tra esigenze istruttorie e rischio di dispersione della prova
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto, ed è quindi sia...

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso. La tutela ha quindi ad oggetto l’istruttoria, ovvero l’acquisizione di elementi che serviranno per poi decidere nel giudizio di merito, diversificandosi, sotto questo aspetto da tutti gli atri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, in quanto ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

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08/10/2023
Data sentenza: 13/03/2019
Registro : RG – 65625 –  2018
Tribunale di Bologna, 3 Novembre 2022
Il plagio parziale di un programma per elaboratore e la relativa commercializzazione di un software “clone”
La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il “software”, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al...

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "software", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

L'adattamento e la trasformazione di un programma al fine della sua utilizzazione in una versione più aggiornata costituisce plagio parziale del programma stesso, ai sensi dell'art. 64-bis l.d.a, e non una sua originale rielaborazione né una sua modificazione essenziale all'uso o utile al conseguimento dell'interoperabilità.

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10/06/2023
Data sentenza: 03/11/2022
Registro : RG – 14611 –  2016
Tribunale di Torino, 15 Novembre 2013
Nullità di un brevetto relativo a servizi televisivi
Non è nullo ai sensi degli artt. 45 comma 2 CPI e 52 comma 2 CBE, secondo i quali non...

Non è nullo ai sensi degli artt. 45 comma 2 CPI e 52 comma 2 CBE, secondo i quali non sono brevettabili i programmi per elaboratori e le presentazioni di informazioni, il brevetto che prevede mezzi tecnici – ad esempio, memoria elettronica e dispositivo di controllo della programmazione – che cambiano concretamente lo stato di funzionamento di un dispositivo fisico. (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 15/11/2013
Registro : RG – 30376 –  2010
Tribunale di Milano, 1 Agosto 2016
Evidenza
Giurisdizione, tutela autoriale come banca dati e concorrenza sleale in una controversia in materia di “App”
Ai sensi dell’art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995, e con particolare...

Ai sensi dell’art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995, e con particolare riferimento alle applicazioni per social media, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l’interesse protetto, in quanto (altro…)

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03/02/2017
Data sentenza: 01/08/2016
Registro : RG – 6836 –  2013
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