Il credito di chi, in esecuzione di un accordo transattivo concluso con il creditore, si obbliga a estinguere il debito altrui sorge, ai fini della compensazione con il proprio debito verso il debitore originario, soltanto con l’effettivo pagamento, per effetto del quale il solvens si surroga al creditore soddisfatto. Chi eccepisce la compensazione deve pertanto provare l’effettivo pagamento, perché la dimostrazione dell’esistenza e della data certa dell’accordo transattivo, che produce effetti soltanto obbligatori, è insufficiente.
La disposizione di bonifico recante come causale il riferimento all’accordo transattivo e l’assegno circolare datato dalla banca emittente e allegato all’accordo provano che alle date indicate l’accordo esisteva, rendendolo opponibile al fallimento, indipendentemente dall’effettivo addebito del bonifico o dall’incasso dell’assegno, che rilevano invece ai fini della prova del pagamento.
Le risultanze dei mastrini di conto della società creditrice possono provare l’avvenuta compensazione e la conseguente estinzione dell’obbligazione quando le annotazioni evidenzino l’imputazione in avere delle somme corrisposte dal debitore e la chiusura delle reciproche partite. La parte che richiama il contenuto di un mastrino per dimostrare il proprio credito non può pretendere un diverso trattamento delle risultanze contabili dello stesso documento a sé sfavorevoli.
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una traditio anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest’ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate.
La consegna dell’assegno bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal relativo titolo, la cui consegna deve considerarsi dunque effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”: tale considerazione vale a fortiori per le matrici degli assegni che, costituendo una mera annotazione da parte del debitore, in assenza dei rispettivi titoli e della prova del loro effettivo incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.