Nell’azione di rivendica del brevetto ai sensi dell’art. 118 c.p.i. proposta dall’inventore contro la società titolare, in difetto di eccezione di decadenza per il decorso del biennio dalla concessione la domanda va esaminata nel merito. La cessione o la licenza del brevetto non richiedono la forma scritta e possono essere provate con testimoni e presunzioni, nei limiti degli artt. 2721 ss. c.c.; tuttavia, quando l’accordo allegato dall’attore si articoli in più pattuizioni specifiche, come la titolarità della privativa in capo all’inventore, lo sfruttamento economico alla società senza potere di disposizione, la ripartizione delle spese di brevettazione e la successiva valutazione dell’invenzione, ciascuna di esse deve essere partitamente dimostrata. Non basta una generica dichiarazione, di contenuto valutativo, attribuita al legale rappresentante della società e rivolta a un terzo, e depone contro la ricostruzione dell’attore l’aver agito solo anni dopo aver appreso l’intestazione del brevetto alla società, amministrata dal figlio, e soltanto dopo la sua cessione a terzi.
La domanda subordinata fondata sull’intestazione fiduciaria della titolarità del brevetto alla società, con pactum fiduciae di ritrasferimento, richiede la prova del contenuto dell’accordo sottostante all’interposizione reale e va rigettata quando tale prova manchi del tutto e la ricostruzione sia incompatibile con quella proposta in via principale; lo stesso vale per la pretesa di comproprietà della privativa fondata su un’asserita società di fatto con la titolare. Il conferimento del brevetto in società non deve necessariamente avvenire al momento della costituzione, sicché è plausibile la ricostruzione secondo cui l’inventore, socio di fatto della società attraverso la partecipazione e la carica del figlio, vi abbia conferito la titolarità dell’invenzione, rimanendone il designato inventore.
Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, cessionario del brevetto, sono poste a carico dell’attore soccombente che ne abbia chiesto la chiamata, ancorché questi non abbia proposto domande nei suoi confronti; non sussiste responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando l’infondatezza della domanda sia emersa solo all’esito dell’istruttoria orale e documentale.
È nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. nel quale il valore percentuale delle quote da trasferire sia menzionato, in più punti, in maniera difforme (nel caso di specie: dapprima con indicazione che debba trattarsi di due quote ciascuna rappresentativa del 20% del capitale sociale; in seguito con indicazione che esse debbano, complessivamente, rappresentare il 40,01% del capitale stesso).
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Il negozio fiduciario si distingue dalla simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le limitazioni sulle prove dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che per la natura dei diritti trasferiti non sia necessaria la forma scritta). (altro…)
Nelle s.r.l., qualora le decisioni dei soci siano assunte in sede assembleare, l'omessa convocazione dell'assemblea determina la nullità della delibera (altro…)
La parte che intende dimostrare la simulazione relativa di un contratto di vendita, dissimulante in realtà il trasferimento degli stessi beni in funzione di garanzia, può fare ricorso ex art. 1417 c.c. anche alla prova per testimoni, stante l’illiceità del contratto dissimulato (altro…)