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Sentenze con tag: provvedimento cautelare atipico

Tribunale di Bari, 23 Ottobre 2026
Provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c e impugnazione della delibera assembleare
Il provvedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c., in quanto “norma di chiusura” della materia cautelare, si configura come un...

Il provvedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c., in quanto “norma di chiusura” della materia cautelare, si configura come un rimedio a carattere meramente residuale, azionabile solo ove non sussistano strumenti ad hoc. In virtù di tale principio, problemi particolari si pongono con riguardo al coordinamento del citato rimedio con quello previsto dall’art. 2378 c.c., in tema di impugnazione delle delibere assembleari. L’art. 2378 c.c., riformulato dal D.lgs. n. 6/2003, espressamente previsto per le società per azioni ed applicabile anche alle società cooperative, stante l'espresso meccanismo di rinvio previsto dall'art. 2519 c.c., prevede infatti che “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione”. La norma prevede, quindi, la possibilità di chiedere la sospensione della delibera assembleare societaria solo nell’ambito della causa di merito avente ad oggetto l’impugnazione della delibera stessa. Lo strumento impugnatorio di cui all'art. 2378 co. 3 c.c., costituendo rimedio cautelare tipico in campo di impugnazione di delibera assembleare, deve esser proposto con le forme rigorosamente disciplinate da tale norma, e dunque, con ricorso depositato in uno con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi intendere il riferimento del co. 3 c.c. alla contestualità alla necessaria correlazione della proposizione dell’istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, e questo per consentire la decisione di esso da parte del medesimo giudice competente a decidere il merito dell'impugnazione, ovvero, nei casi di eccezionale urgenza, con decreto da adottarsi da parte del Presidente del Tribunale prima della designazione del giudice. Come appare evidente dalla formulazione della norma, il provvedimento cautelare previsto dall’art. 2378 si riferisce strettamente all’anticipazione degli effetti della sentenza di merito e, dunque, dell’eventuale annullamento (o declaratoria di nullità) della delibera impugnata. L’applicabilità dell’art. 700 deve, pertanto, intendersi tassativamente preclusa ove sia volta ad ottenere, quale petitum, un provvedimento che cauteli il diritto soggettivo già leso dalla delibera invalida, anticipando gli effetti della sentenza di merito.

Ai fini dell’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si rende necessaria una valutazione caso per caso della sussistenza del ‘periculum in mora’, ossia di quel pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti. In considerazione del fatto che i rimedi cautelari d’urgenza comportano l’adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all’esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell’art. 700 c.p.c. consente l’anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all’esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata e riferita alla parte ricorrente, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.

La cessione dell’intera azienda deve essere qualificata non come un atto di gestione estraneo all’oggetto sociale (ossia come un c.d. atto “ultra vires”), comunque idoneo a vincolare la società, ma come un atto per cui è necessaria una previa decisione dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.: atteso che l’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. riserva alla competenza dei soci le operazioni da cui derivi una rilevante modifica dei loro diritti o una modifica dell’oggetto sociale, deve ritenersi che l’assenza di una delibera assembleare su tali operazioni integri la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali – ossia i limiti di cui all’art. 2475-bis c.c. –, ma legali dei poteri di rappresentanza degli amministratori.

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19/01/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 620 –  2024
Tribunale di Roma, 24 Giugno 2017
Usufrutto di azioni e nuda comproprietà
Nel caso di azioni in usufrutto, il diritto di voto è normalmente attribuito (salvo convenzione contraria) all’usufruttuario (ex art. 2352...

Nel caso di azioni in usufrutto, il diritto di voto è normalmente attribuito (salvo convenzione contraria) all’usufruttuario (ex art. 2352 c.c.) e costui deve esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio nudo proprietario. Nell’ipotesi di violazione dei doveri discendenti dalla disciplina propria dell’usufrutto, l’unico rimedio esperibile (altro…)

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25/01/2018
Data sentenza: 24/06/2017
Registro : RG – 41256 –  2017
Tribunale di Milano, 6 Dicembre 2016
Cessione d’azienda con riserva di proprietà: ricorso ex art. 700 per la restituzione dell’azienda ceduta
Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è riservato ai soli casi in cui la domanda di tutela del ricorrente non possa essere...

Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è riservato ai soli casi in cui la domanda di tutela del ricorrente non possa essere soddisfatta mediante un provvedimento cautelare tipico; ne deriva che, ove si controverta circa la proprietà di beni, la domanda (altro…)

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29/03/2017
Data sentenza: 06/12/2016
Registro : RG – 57850 –  2016
Tribunale di Genova, 23 Ottobre 2026
Provvedimento cautelare atipico di restituzione dell’azienda e periculum in mora
Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. di restituzione dell’azienda può essere concesso – anche inaudita altera parte – qualora, nell’ipotesi di cessione...

Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. di restituzione dell'azienda può essere concesso - anche inaudita altera parte - qualora, nell'ipotesi di cessione d'azienda con riserva di proprietà, l'acquirente si renda inadempiente non soltanto nei confronti del venditore, bensì anche nei confronti del proprietario dei locali aziendali (determinando l'emissione di un provvedimento di sfratto per morosità): è integrato, infatti, il presupposto del periculum in mora, ricorrendo il pericolo  di danno grave ed irreparabile alla continuità produttiva aziendale se la parte venditrice non venga rimessa nel possesso dell'azienda stessa.

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12/11/2016
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Roberto Braccialini
Registro : RG – 12952 –  2016
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