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Sentenze con tag: provvedimento di riassegnazione del termine della notifica

Tribunale di Milano, 11 Maggio 2017
Evidenza
Nullità virtuale dell’affitto d’azienda stipulato senza la decisione dei soci prevista dall’art. 2479 c.c.
Il contratto di affitto dell’azienda [alberghiera] concluso dall’amministratore di s.r.l. senza la decisione dei soci prevista dall’art. 2479, co. 2,...

Il contratto di affitto dell’azienda [alberghiera] concluso dall’amministratore di s.r.l. senza la decisione dei soci prevista dall’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. è invalido quando, a seguito del trasferimento, la società trasformi la propria attività da operativa in finanziaria, cessando di esercitare l’attività che ne costituiva l’oggetto sociale preponderante e divenendo sostanzialmente percettrice di un reddito da locazione, perché si tratta di una decisione fondamentale per la vita della società riservata per legge ai soci. La regola, che fissa uno dei residui limiti rigidi alle competenze rispettive degli organi della s.r.l., è imperativa e inderogabile a prescindere dallo stato soggettivo dei contraenti; la sua violazione esula pertanto dall’ambito dell’inopponibilità al terzo di buona fede dei limiti ai poteri gestori, connessa alla generalità del potere di rappresentanza dell’organo amministrativo, e integra una nullità virtuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, co. 1, e 2479, co. 2, n. 5, c.c.

La verosimile nullità del contratto di affitto d’azienda determina una controversia sul possesso del complesso aziendale, inteso in senso lato come comprensivo della detenzione qualificata, che legittima il sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.; il pericolo richiesto da tale norma si atteggia nei termini attenuati della mera opportunità di una gestione interinale per conto di chi spetterà.

Il criterio di competenza previsto dall’art. 20 c.p.c. si applica anche quando l’azione abbia per oggetto l’accertamento della nullità del contratto che costituisce la fonte delle obbligazioni, perché tra le cause relative a diritti di obbligazione rientrano anche quelle dirette all’accertamento del modo di essere del contratto da cui le obbligazioni sono sorte; il riferimento al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento per individuare i fori concorrenti con quelli generali.

In sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto delle istanze di sequestro giudiziario e conservativo è inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta per la prima volta e in via autonoma da uno dei resistenti, sia per il difetto di strumentalità rispetto a una domanda di merito non ancora proposta, sia perché l’introduzione della domanda solo in sede di reclamo priverebbe i destinatari di una delle due fasi del procedimento cautelare uniforme, ponendoli ingiustificatamente in una condizione di minorata difesa.

Il reclamo cautelare si svolge nelle forme del procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c. (art. 669 terdecies, co. 3, c.p.c.), nel quale i termini stabiliti per la notificazione del ricorso introduttivo non sono perentori, in mancanza di un’espressa previsione di legge, a differenza del termine per la proposizione del reclamo; è pertanto legittimo il provvedimento che riassegna il termine per la notifica e l’udienza di discussione.

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21/04/2022
Data sentenza: 11/05/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Guido Vannicelli
Registro : RG – 42004 –  2017
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