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Sentenze con tag: pubblica amministrazione

Tribunale di Napoli, 13 Marzo 2023
Riparto di giurisdizione e violazione dei principi generali in materia di libera concorrenza sul mercato nel settore delle onoranze funebri
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove, la fattispecie concerna posizioni di diritto soggettivo, non assumendo alcun rilievo i provvedimenti...

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove, la fattispecie concerna posizioni di diritto soggettivo, non assumendo alcun rilievo i provvedimenti amministrativi posti a fondamento della situazione distorsiva della concorrenza, essendo prospettata una condotta, da parte della Pubblica Amministrazione, volta ad alterare il libero mercato ed idonea a cagionare un danno alle imprese svantaggiate. [nel caso di specie la doglianza principale era relativa alla violazione dei principi generali in materia di libera concorrenza sul mercato nel settore delle onoranze funebri, attuata mediante una commistione tra il servizio pubblico di gestione della camera mortuaria e quello imprenditoriale del trasporto dei defunti, con la conseguente illecita situazione di vantaggio competitivo a favore della impresa aggiudicataria].

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03/09/2023
Data sentenza: 13/03/2023
Registro : RG – 35737 –  2019
Tribunale di Roma, 4 Febbraio 2020
Divieto per le PA di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi: ratio e condizioni.
Il divieto per le PA di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi (art.4 del D.lgs....

Il divieto per le PA di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi (art.4 del D.lgs. 175/2016), non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere e mantenere le partecipazioni in tali società, mira, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, dall’altro, ad evitare che quest'ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione ed evitare, quindi, che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza.

 

La necessaria corrispondenza tra l’attività svolta dalla società e le finalità istituzionali dell’ente pubblico dev’essere riscontrata con riguardo non solo all’oggetto sociale, quale dedotto nell’atto costitutivo della società, ma anche all’attività che la stessa concretamente svolge, e deve sussistere tanto al momento della costituzione o dell’acquisto della partecipazione, quanto dopo la costituzione o l’acquisizione della partecipazione, essendo vietato all’ente pubblico non solo di acquistare ma anche di conservare partecipazioni azionarie estranee alle finalità istituzionali.

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04/02/2022
Data sentenza: 04/02/2020
Registro : RG – 82023 –  2015
Tribunale di Milano, 24 Dicembre 2015
Evidenza
Ambito di applicazione della tutela autoriale e della tutela brevettuale in relazione ai metodi di trattamento terapeutico
Oggetto di protezione del diritto d’autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi...

Oggetto di protezione del diritto d'autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Anche laddove (altro…)

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08/02/2017
Data sentenza: 24/12/2015
Registro : RG – 17541 –  2014
Tribunale di Milano, 12 Luglio 2016
Data sentenza: 12/07/2016
Registro : RG – 10815 –  2014
Tribunale di Roma, 6 Maggio 2026, n. 16930/2015
Natura ed effetti del negozio di sottoscrizione in sede di aumento di capitale. Forma degli impegni assunti dalla pubblica amministrazione.
L’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo...

L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell'aumento deliberato.

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurasi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Deve precisarsi che il contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale e che, ove la legge preveda la consensualità come meccanismo regolatore per un certo assetto negoziale, le parti non possono ad esso derogare creando un corrispondente modello reale atipico.

La manifestazione di volontà del socio o del terzo di voler procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale non è soggetta a forme particolari, non essendo al riguardo le stesse prescritte dalla legge, e che l'esercizio di tale diritto può desumersi anche da comportamenti concludenti: l'importante è che l'esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare.

Tali principi devono tuttavia coordinarsi con i principi che regolano i rapporti contrattuali nei quali sia parte una pubblica amministrazione. Poiché la pubblica amministrazione non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dall'art. 97 Cost. e assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria. La regola della necessaria forma scritta, a pena di nullità, dei contratti nei quali sia parte una pubblica amministrazione è applicabile anche all'assunzione, da parte dello Stato o di enti pubblici, di partecipazioni in società di capitali perché tali partecipazioni, oltre che costituire negozi giuridici, comportano l'assunzione di impegni verso la società.

 

 

 

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18/09/2015
Data sentenza: 06/05/2026
Numero: 16930/2015
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Mannino
Relatore: Guido Romano
Registro : RG – 38672 –  2013
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