La quota di maggioranza appartenente al socio defunto [di s.r.l.], la cui eredità non sia stata accettata dai chiamati, costituisce eredità giacente cui va nominato un curatore ai sensi dell’art. 528 c.c., sicché la temporanea mancanza di un soggetto legittimato a esercitare i diritti inerenti alla quota è inidonea a integrare la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea. Una volta nominato il curatore, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società possono essere deliberati senza necessità dell’intervento giudiziale previsto dall’art. 2487 c.c., e la nomina, di competenza del giudice ordinario, è inidonea a determinare la sospensione del procedimento di nomina giudiziale del liquidatore.
L’accertamento della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea prevista dall’art. 2484 c.c. compete all’assemblea dei soci, e la nomina giudiziale dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. può supplire soltanto in caso di mancata convocazione dell’assemblea.
Il reclamo avverso il decreto di rigetto dell’istanza di nomina giudiziale del liquidatore è inammissibile quando manchi un legittimo contraddittore, quale l’amministratore o il socio di maggioranza della società, cui notificarlo.
In caso di successione mortis causa avente ad oggetto una quota di s.r.l., in difetto di divisione ereditaria, la partecipazione entra a far parte della comunione ereditaria e i diritti sociali devono essere esercitati mediante rappresentante comune ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., non essendo i singoli coeredi legittimati ad esercitarli uti singuli.
La nomina del rappresentante comune, deliberata dai comunisti e iscritta nel Registro delle Imprese, attribuisce allo stesso la titolarità esclusiva dell’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota, secondo le regole del mandato collettivo.
La quota di s.r.l. è bene mobile immateriale e in quanto tale oggetto unitario di diritti, dotato di valore patrimoniale oggettivo (così anche Cass., n. 22361 del 2009; Cass., n. 6957 del 2000; Cass., n. 5494 del 1999). Tra quest'insieme di diritti e doveri non si rinviene (altro…)
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui può avere ad oggetto quote sociali. La quota di s.r.l. deve invero considerarsi quale bene immateriale, equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro (altro…)